Di seguito riportiamo alcune delle più interessanti novità introdotte nella prima stesura della legge finanziaria destinate all’aiuto delle imprese.

INVESTIMENTI

ART. 16. (Erogazione in unica volta del contributo “Nuova Sabatini”)

Viene confermato quanto già sancito dal Decreto Semplificazioni, prevedendo che in caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo verrà erogato in un’unica soluzione. In questo modo, sarebbe possibile superare l’attuale gestione “a doppio canale” (erogazione unica ed erogazione in sei quote).

Questa misura è finalizzata al sostegno per l’acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo. Permette, a fronte della concessione di un finanziamento ordinario (bancario o in leasing) per la realizzazione di un programma di investimento, di ottenere dal MISE un contributo in conto impianti parametrato agli interessi previsti dal finanziamento.

ART. 184. (Credito d’imposta per beni strumentali nuovi)

La misura agevolativa viene riconosciuta “a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito”.

Cambia è l’arco temporale a cui si riferisce l’investimento.

Si parte infatti dal 16 novembre 2020 e non per forza dal 1 Gennaio 2021.

L’investimento dovrà poi avvenire entro il 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Restano come requisiti per l’accesso al credito il rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e l’adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Cambiano anche le categorie di beni:

  1. beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell’allegato A + beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell’allegato B.

Per i beni strumentali materiali il limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro; per gli immateriali è fissato ad un milione di euro.

  • Investimento dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

OPPURE

  • Investimento dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Misura del credito di imposta: nel primo caso è pari 10% del costo; nella seconda ipotesi la percentuale scende al 6%.

Utilizzo del credito:

tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni. MA SE L’INVESTIMENTO RIENTRA NELLA PRIMA OPZIONE TEMPORALE ED IL CONTRIBUENTE HA UN VOLUME DI RICAVI O COMPENSI INFERIORI A 5 MILIONI DI EURO PUO’ COMPENSARE IL CREDITO IN UN’UNICA QUOTA ANNUALE.

novità: nel caso in cui gli investimenti avvengano in strumenti e dispositivi tecnologici per la realizzazione in impresa di forme di lavoro agile, allora la misura del credito aumenta al 15% degli investimenti sostenuti.

  1. beni strumentali nuovi indicati nell’allegato A
  • investimento dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

OPPURE

  • Investimento dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Misura del credito di imposta: nel primo caso è pari al 50% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 30%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e al 10%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Nella seconda ipotesi risulta invece del 40%, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20%, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10%, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

utilizzo del credito:

tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni

  1. beni ricompresi nell’allegato B

investimento dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Misura del credito di imposta: 20%del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Utilizzo del credito: tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione dei beni

Novità: Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute in relazione all’utilizzo dei beni dell’allegato B tramite soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza.

Circa gli oneri documentali, viene ribadito l’obbligo di apporre su tutti i documenti inerenti gli investimenti il riferimento normativo.

Gli investimenti in beni strumentali contenuti negli allegati A e B, richiedono alle imprese una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli nei rispettivi elenchi, oltre a dichiarare l’interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Solo se i beni hanno un costo unitario inferiore a 300.000 €, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, innovazione, ideazione estetica

La normativa precedente resta invariata. Rimangono, almeno fino al 2022, i tre crediti differenziati tra le attività di R&S, piuttosto che innovazione o ideazione estetica.

Vengono rimodulate le aliquote:

  1. nel caso di investimenti in ricerca e sviluppo l’aliquota passa dal 12 al 20%, con un aumento dell’ammontare massimo di beneficio spettante da 3 a 4 milioni di euro;
  2. nel caso di investimenti in innovazione tecnologica e in design e ideazione estetica si passa invece dal 6 al 10% , con un aumento dell’ammontare massimo del beneficio spettante da 1,5 a 2 milioni di euro;
  3. per gli investimenti in innovazione tecnologica finalizzati alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale, l’aliquota cresce fino al 15%, con un aumento del credito massimo spettante di 2 milioni di euro.

Viene inserito l’obbligo di asseverare la relazione tecnica per assicurare maggiore certezza alle imprese sull’ammissibilità delle attività svolte e delle spese sostenute

Credito di imposta Formazione 4.0

Viene esteso fino al 2022 prevedendo un allargamento dei costi finanziabili e cioè sono aggiunti:

  1. le spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
  2. i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono però escluse le spese di alloggio (ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità);
  3. i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
  4. le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.

CREAZIONE DI NUOVI FONDI DESTINATI A PROGETTI SPECIFICI

ART. 17. (Fondo impresa femminile)

Creazione del “Fondo a sostegno dell’impresa femminile”, con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile, la diffusione dei valori di imprenditorialità e lavoro tra la popolazione femminile e massimizzare il contributo, quantitativo e qualitativo, delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese. Sono 20 i milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il Fondo agirà tramite:

  1. contributi a fondo perduto per avviare imprese femminili;
  2. finanziamenti a tasso zero, finanziamenti agevolati, combinazioni di contributi a fondo perduto e finanziamenti per avviare e sostenere le attività di imprese femminili;
  3. incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno 36 mesi, sotto la forma di contributo a fondo perduto del fabbisogno di circolante nella misura massima dell’ottanta percento della media del circolante degli ultimi 3 esercizi;
  4. percorsi di assistenza tecnico-gestionale, per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi;
  5. investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le start-up innovative.

ART. 18. (Fondo per le imprese creative)

Creazione del “Fondo PMI Creative”, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Sarà dedicato a precisi ambiti produttivi – nella Relazione illustrativa si fa riferimento ai settori del design, architettura, teatro, moda, cinema, comunicazione, pubblicità, radio-tv e software – riconoscendo l’incidenza esponenziale sulla creazione di valore apportata.

ART. 96. (Fondo Cinema)

A favore dell’industria cinematografica sono previsti:

  1. un incremento delle risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo;
  2. l’aumento dal 30 al 40 per cento della percentuale massima del credito di imposta per le imprese di produzione aumento generalizzato dal 30 al 40 per cento della percentuale massima del credito di imposta per le imprese di distribuzione;
  3. l’aumento dal 30 al 40 per cento della percentuale massima del credito di imposta per l’attrazione in

Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi.

ART. 104. (Istituto italiano di Cybersicurezza)

Creazione della Fondazione “Istituto Italiano di Cybersicurezza” (IIC), con lo scopo di promuovere e sostenere l’accrescimento delle competenze e delle capacità tecnologiche, industriali e scientifiche nazionali nel campo della sicurezza cibernetica e della protezione informatica, nonché di favorire lo sviluppo della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e delle pubbliche amministrazioni.

ART. 183. (Misure di attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza -Istituzione del Fondo RRF)

Creazione del “Fondo di rotazione per l’attuazione del PNRR Italia”.

Le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti:

  • il primo è destinato a raccogliere le risorse relative ai progetti da finanziare tramite contributi a fondo perduto;
  • il secondo conto corrente mira a raccogliere le risorse relativi ai progetti da finanziare mediante prestiti.

ART. 194. (Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro)

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sarà utilizzabile dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2021. Entro il 30 giugno 2021 i beneficiari di tale misura agevolativa potranno optare per la cessione del credito d’imposta.