Disposizioni in materia di esoneri contributivi per assunzioni 2023

La legge di bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2023, introduce nuove disposizioni e proroghe in materia di esoneri contributivi riconosciuti ai datori di lavoro privati per le assunzioni ai determinati soggetti, effettuate nel 2023, previa autorizzazione della Commissione europea.

Beneficiari del Reddito di Cittadinanza

Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero del 100 % dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail), ai datori di lavoro del settore privato che nel 2023 assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato o che trasformano il rapporto da tempo determinato in tempo indeterminato, nel periodo compreso tra 1° gennaio 2023 e 21 dicembre 2023.

L’esonero è riconosciuto:

  • per un periodo massimo di 12 mesi;
  • nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
  • è alternativo all’esonero di cui all’art. 8 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26 e non si applica ai rapporti di lavoro domestico.

Tale esonero contributivo non si applica ai rapporti di lavoro domestico

Under 36

La legge di Bilancio prevede che anche nel 2023 i datori di lavoro del settore privato potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi in caso di assunzione giovani di età inferiore ai 36 anni di età, con assunzione diretta a tempo indeterminato o in caso di trasformazione di contratti già in essere in contratti a tempo indeterminato.

In continuità con gli anni precedenti, l’esonero è riconosciuto a condizione che il lavoratore non sia stato occupato con un contratto a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.

Ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto:

  • nella misura del 100 per cento dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL);
  • nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui;
  • per un periodo massimo di 36 mesi, il periodo di fruizione viene elevato a 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Condizione per potervi accedere al beneficio è che il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né proceda, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

In continuità con gli anni precedenti, non possono beneficiare dell’agevolazione:

  • i rapporti di apprendistato;
  • i contratti di lavoro domestico;
  • le prosecuzioni di contratto di apprendistato;
  • le assunzioni, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio.

Donne lavoratrici svantaggiate

Esteso, altresì, alle nuove assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate l’esonero contributivo totale già previsto per le assunzioni delle medesime effettuate nel biennio 2021-2022. L’esonero è riconosciuto nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro e nel limite massimo di importo innalzato a 8.000 euro su base annua, per la durata di 12 mesi in caso di contratto a tempo determinato e di 18 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato, per le assunzioni effettuate nel 2021 di donne:

  • con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere (disparità uomo-donna di almeno il 25%), e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Giovani imprenditori agricoli

Infine, viene prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine finale entro cui effettuare le nuove iscrizioni nella previdenza agricola per fruire della decontribuzione prevista per la normativa vigente, vale a dire della disposizione che ha riconosciuto, fermo restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento dell’100% dell’accredito contributivo presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a 40 anni.

I professionsiti del nostro studio sono a disposizione per ogni richiesta di chiarimento e/o consulenza su casi specifici.