Congedi per i papà (art. 1, comma 354, L. n. 232/2016):

Il padre lavoratore dipendente ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per un periodo di 4 giorni entro i 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’ingresso in famiglia o in Italia. Inoltre, ha la facoltà di
astenersi per un ulteriore periodo di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. Il congedo obbligatorio per i papà è prorogato anche per l’anno 2019 e la sua durata è incrementata a 5 giorni che possono essere goduti anche in via non continuativa. Prorogato anche per il 2019 il congedo facoltativo di un giorno.

Congedo obbligatorio di maternità (art. 16, D. Lgs. n. 151/2001):

Introdotto, in alternativa alle disposizioni esistenti in materia di astensione obbligatoria per maternità, la facoltà per le lavoratrici di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso, previa autorizzazione da parte del medico competente del SSN o con esso convenzionato.
Buono asili nido (art. 1, comma 355, legge n. 232/2016):
Dall’anno 2017 è riconosciuto un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a 11 mensilità per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati. Per il trienni 2019-2020, l’ammontare del buono è elevato a 1.500 euro su base annua. Dal 2022 l’importo spettante è determinato, nel rispetto del limite di spesa programmato, comunque non inferiore a 1.000 euro su base annua, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 settembre 2021.

Carta Famiglia (art. 1, comma 391, legge n. 208/2015):

Modificato il campo d’applicazione. Tale prestazione è destinata a famiglie costituite da cittadini italiani ovvero appartenenti a Paesi membri dell’UE residenti nel territorio italiano, con almeno 3 figli conviventi di età non superiore a 26 anni.

Priorità nelle richieste di lavoro agile (art. 18, comma 3-bis, legge n. 81/2017)

I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste di esecuzione del rapporto di lavoro in tale modalità formulate dalle lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità o dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità grave.