Decreto Trasparenza: nuovi obblighi informativi per i rapporti di lavoro

agosto 8, 2022

Il 29 luglio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 27 giugno 2022, n. 104 (di seguito Decreto Trasparenza) che recepisce le novità introdotte dalla direttiva UE n. 2019/1152 in materia di condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione Europea.

Il Decreto Trasparenza andrà a novellare il D.Lgs n. 152/1997 che attualmente definisce gli obblighi informativi gravanti sul datore di lavoro in relazione alle condizioni del rapporto di lavoro.

Il Decreto Trasparenza entrerà in vigore il 13 Agosto 2022, i datori di lavoro saranno tenuti sin da subito al rispetto degli obblighi per quanto riguarda i nuovi assunti mentre per i lavoratori già assunti alla data di entrata in vigore, i datori di lavoro saranno tenuti a fornire, aggiornare o integrare entro 30 giorni le informazioni previste dall’art 4 del Decreto trasparenza.

Le nuove misure introdotte dovranno applicarsi a tutti i rapporti di lavoro, inclusi i rapporti di lavoro domestico, le collaborazioni coordinate e continuative, i rapporti con la pubblica amministrazione con la sola esclusione delle tipologie contrattuali previste dal decreto stesso (per esempio, rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale, rapporti di lavoro familiari, ecc.).

Il Decreto Trasparenza all’ art. 4, prevede infatti che il datore di lavoro debba comunicare, in formato cartaceo o elettronico, ulteriori informazioni rispetto a quelle originariamente previste dal D.Lgs n. 152/1997, e in particolare:

Di più, il nuovo Decreto Trasparenza sancisce l’obbligo a carico del datore di lavoro di informare il lavoratore in merito all’utilizzo di strumenti decisionali o di monitoraggio automatizzati per la gestione dei lavoratori che sono rilevanti per i diversi momenti del rapporto di lavoro (come assunzione, gestione, cessazione) e che incidano sulla sorveglianza e sulla valutazione delle prestazioni.

Ulteriori obblighi del datore di lavoro (previsioni di portata non particolarmente innovative in quanto recepite da orientamenti giurisprudenziali consolidati ricalcolano norme già in vigore) sono previsti dagli artt. 4,8,9,10, 11 e 14 sono:

Il legislatore ha poi disciplinato l’applicazione di diverse sanzioni in caso di mancata osservazione da parte delle aziende degli obblighi sopra indicati; nel dettaglio, in caso di mancato adempimento degli obblighi informativi è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato mentre, in caso di violazione degli obblighi previsti a carico dei datori/committenti che utilizzino sistemi decisionali o automatizzati, l’applicazione per ciascun mese di riferimento di una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra i 100 a 750 euro, salvo aumento delle sanzioni stesse in proporzione alle violazioni per numero di lavoratori.

Purtroppo le disposizioni del nuovo Decreto presentano non poche criticità operative; infatti, si richiede ai datori di lavoro di adeguarsi alle nuove misure introdotte in tempi brevi ma anche di sopportare ingenti oneri organizzativi e burocratici.

Allo stesso tempo tale novità legislativa rappresenterà un utile strumento di tutela per i lavoratori in linea con gli obiettivi del legislatore europeo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

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