Incentivare la valorizzazione dell’edilizia e favorire il recupero energetico ed antisismico del patrimonio immobiliare italiano.
Sono questi i punti chiave dell’Art 7 del Decreto-Legge n. 34 del 30 aprile 2019 entrato in vigore il primo Maggio.
La norma prevede che, ai trasferimenti dei fabbricati a favore delle imprese di costruzione e di ristrutturazione immobiliare (da parte di privati o di soggetti non Iva), si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna e non l’imposta proporzionale del 9% prevista per le normali transazioni immobiliari.
Quali sono le condizioni richieste dalla legge per usufruire dei benefici?
L’agevolazione riguarda i trasferimenti di interi fabbricati e pertanto non può riguardare le singole unità immobiliari e non devono avere necessariamente la destinazione abitativa.
Le imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare devono provvedere, entro i successivi dieci anni, alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, anche con eventuale variazione volumetrica, nel rispetto della normativa antisismica e del risparmio energetico, nonché procedere alla vendita degli stessi.
Si può godere dell’agevolazione sino al 31 Dicembre 2021.