Il disegno di legge di Bilancio 2019 prevede nuove modalità di calcolo per il credito d’imposta ricerca e sviluppo.
Riportiamo di seguito un articolo pubblicato da Ipsoa il 14 novembre scorso in cui si indicano chiaramente quali sono le nuove modalità di calcolo.

“Il disegno di legge di Bilancio 2019 prevede nuove modifiche alla disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo. Le novità riguardano, in particolare, la misura dell’agevolazione, che ritorna alla doppia aliquota del 25% e del 50%, e le modalità di calcolo del beneficio spettante. Viene, inoltre, ampliato il novero delle spese ammissibili e dimezzato, da 20 a 10 milioni di euro, l’importo massimo del bonus che potrà essere fruito da ciascuna impresa. Riscritte, con effetto già dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, le disposizioni relative agli adempimenti documentali per la spettanza e l’utilizzabilità del credito d’imposta. Come si calcolerà il beneficio spettante dal 2019?

Ritorno alla doppia aliquota del 25% e del 50% a seconda della tipologia di spesa. Introduzione di una nuova modalità di calcolo del beneficio spettante. Dimezzamento, da 20 a 10 milioni di euro, dell’importo massimo del bonus che potrà essere fruito da ciascuna impresa. Ammissione di nuove spese ammissibili. Introduzione di nuovi adempimenti documentali.
Sono queste le principali novità alla disciplina del credito d’imposta ricerca e sviluppo previste dal disegno di legge di Bilancio 2019, che riscrivono di nuovo (dopo la legge di Bilancio 2017 e il decreto Dignità) le modalità di funzionamento dell’incentivo, introdotto dall’art. 3 del D.L. 145/2013 (come interamente sostituito dall’articolo 1, comma 35, della legge di Stabilità 2015).

Decorrenza modifiche
Per quanto riguarda la decorrenza delle nuove disposizioni, per le modifiche di ordine sostanziale – riguardanti, cioè, le spese ammissibili, l’aliquota agevolativa, le modalità di calcolo e l’importo massimo del credito di imposta – l’entrata in vigore è prevista a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (2019 per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l’anno solare).
Le modifiche concernenti gli aspetti formali e documentali, invece, hanno effetto già a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018.

Novità per le spese del personale
Una prima novità che scatterà dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 riguarderà le spese per il personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
In particolare, in base alla nuova disciplina, tale voce di spesa si dividerà in due tipologie:
– spese per il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;
– spese per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.), direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
Novità per le spese della ricerca extra-muros
Il disegno di legge di Bilancio 2019 ritocca anche la categoria delle spese relative alla ricerca commissionata (ricerca extra-muros).
Per effetto delle modifiche previste, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, i costi rilevanti ai fini del credito di imposta saranno quelli riconducili a:
– contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;
– contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start-up innovative e di PMI innovative, per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, a condizione, in entrambi i casi, che non appartengano al medesimo gruppo dell’impresa committente.
Si considerano appartenenti al medesimo gruppo, le imprese controllate, controllanti e controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali; per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell’imprenditore, individuati a fini fiscali (articolo 5, comma 5, del TUIR);
– contratti stipulati con imprese diverse da quelle indicate ai punti precedenti per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta, sempre che non appartengano al medesimo gruppo dell’impresa committente (anche in tale caso rileva la nozione civilistica di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, per le persone fisiche, la definizione fiscale).
Come precisato nella relazione illustrativa, anche con il nuovo assetto, resta ferma la regola della riqualificazione in ricerca intra-muros dei contratti di ricerca infra-gruppo, stipulati cioè con altre imprese dello stesso gruppo.
Nuova tipologia di spesa
Altra novità relativa alle spese ammissibili concerne l’inclusione tra le spese agevolabili dei costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
Come indicato nella relazione illustrativa, stante il principio di omogeneità dei dati da porre a raffronto, tenuto conto di tale nuova voce di spesa, a partire dal periodo d’imposta 2019, la media storica di raffronto dovrà essere conseguentemente ricalcolata aggiungendo i costi della specie sostenuti nel triennio 2012-2014.
Nuove aliquote
Il disegno di legge interviene anche sulla misura del credito d’imposta, reintroducendo, dal 2019, la differenziazione dell’intensità del beneficio a seconda della tipologia di spese ammissibili.
In particolare, la percentuale del 50%, attualmente applicabile su tutta l’eccedenza agevolabile (eccedenza delle spese ammissibili rispetto alla media del triennio 2012-2014), viene mantenuta:
– per le sole spese del personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato in tali attività di ricerca (nel caso di attività di ricerca e sviluppo intra-muros, svolte internamente all’impresa);
– per i soli contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti (nel caso di attività di ricerca e sviluppo extra-muros, ossia commissionate a terzi).
Si applicherà invece l’aliquota ridotta del 25% per tutte le altre tipologie di spese ammissibili, e cioè:
– spese per il personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato (lavoratori autonomi, collaboratori, ecc.), direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
– spese per ricerca affidata ad imprese non rientranti nella definizione di start-up e PMI innovative, nonché diverse da Università, enti e organismi equiparati;
– costi sostenuti per l’acquisto di materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale.
Rientreranno sempre nell’aliquota del 25% le altre categorie di spese previste dalla disciplina, non modificate dalla legge di Bilancio 2019, quali:
– quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con DM 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
– competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne. Con riferimento a tale voce di spesa, si dovrà tener conto anche della modifica apportata dal decreto Dignità che ha escluso dal credito d’imposta le spese per competenze tecniche e privative industriali se l’acquisto, anche in licenza d’uso, dei beni immateriali, deriva da operazioni intervenute tra imprese appartenenti al medesimo gruppo.
Tale esclusione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 14 luglio 2018 (1° gennaio 2018 per le imprese con periodo di imposta coincidente con l’anno solare) e vale anche per il calcolo dei costi ammissibili per la determinazione della media triennale di raffronto.

Nuova modalità di calcolo
Una delle principali novità introdotte con la nuova disciplina è sicuramente che quella che riguarda la modalità di calcolo del beneficio spettante, diretta conseguenza della reintroduzione della doppia aliquota agevolativa.
In particolare, a partire dal 2019, il credito d’imposta si applicherà nella misura del 50% sulla parte dell’eccedenza di spese in ricerca e sviluppo rispetto alla media del triennio 2012-2014, proporzionalmente riferibile alle spese per il personale titolare di un rapporto di lavoro subordinato direttamente impiegato in tali attività di ricerca e per i contratti stipulati con Università, enti e organismi di ricerca nonché con start-up e PMI innovative indipendenti, rispetto alle spese ammissibili complessivamente sostenute nello stesso periodo d’imposta agevolabile; per la parte residua, si applicherà l’aliquota del 25%.
Come chiarito nella relazione illustrativa, il nuovo criterio non interferisce con la formazione del parametro storico (media del triennio 2012-2014), nel senso che non si dovrà procedere alla sua distinzione in ragione delle diverse aliquote applicabili sulle categorie di spese ammissibili.
In particolare, il nuovo criterio opera direttamente sull’eccedenza agevolabile (differenza tra l’ammontare complessivo delle spese ammissibili sostenute nel periodo agevolato e media del triennio 2012-2014), individuando la quota di essa su cui applicare l’aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l’aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.
Per chiarire la nuova modalità di calcolo, che dovrà essere applicata dal 2019, si riporta il seguente esempio ripreso dalla relazione illustrativa.
Esempio di calcolo
Ipotizzando che nel periodo d’imposta 2019 si generi un’eccedenza agevolabile pari a 250.000 euro e che l’ammontare delle spese agevolabili rientranti nelle voci su cui si applica l’aliquota del 25% sia pari a 100.000 euro, l’importo del credito d’imposta spettante sarà pari a 100.000 euro, dato dalla somma di 25.000 euro (25% di 100.000) e 75.000 (50% di 150.000).
Importo massimo annuale
Il disegno di legge prevede inoltre il dimezzamento dell’importo massimo annuale del credito d’imposta riconosciuto a ciascuna impresa, che passerà, a partire dal 2019, da 20 milioni a 10 milioni di euro.
Resta confermata, invece, la condizione che, al fine di fruire dell’agevolazione, la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione ammonti ad almeno 30.000 euro.
Adempimenti formali
Con la nuova disciplina, inoltre, vengono meglio definiti gli adempimenti formali che le imprese devono rispettare per l’applicazione del credito d’imposta, anche al fine di garantire la stessa impresa in sede di successivi controlli della corretta applicazione del beneficio.
Sembra il caso di ripetere che le nuove previsioni sono applicabili già a partire dal credito d’imposta maturato in relazione al periodo d’imposta 2018.
In particolare, le nuove disposizioni estendono l’obbligo della certificazione delle spese rilevanti ai fini del calcolo del beneficio (sia del periodo agevolato e sia dei periodi di media), attualmente previsto per le sole imprese non soggette per legge al controllo legale dei conti, a tutti i soggetti beneficiari.
Viene infatti disposto che ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti.
Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti (iscritti nella sezione A del registro dei revisori legali, di cui all’articolo 8 del D.Lgs. n. 39/2010) e le spese sostenute per adempiere a tale obbligo di certificazione della documentazione contabile saranno riconosciute in aumento del credito d’imposta per un importo non superiore al minore tra quello effettivamente sostenuto e 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di 10 milioni di euro di importo concedibile per ciascuna impresa su base annuale.
Il disegno di legge subordina la fruizione del credito d’imposta all’avvenuta certificazione delle spese. In particolare, viene previsto che l’utilizzo in compensazione del credito maturato in un determinato periodo agevolabile non potrà iniziare (a decorrere dal successivo) se non a partire dalla data in cui viene adempiuto l’obbligo di certificazione.
Viene infine introdotto l’obbligo da parte dell’impresa di predisporre una relazione tecnica illustrativa del progetto o dei progetti di ricerca e sviluppo intrapresi, del loro avanzamento e di tutte le altre informazioni rilevanti per l’individuazione dei lavori ammissibili al credito d’imposta. Tale relazione, in caso di attività svolte direttamente dall’impresa, è a cura deve essere del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sottoprogetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000. Nel caso di ricerca commissionata, la redazione della relazione tecnica sarà a cura del soggetto commissionario.
Disposizione di carattere interpretativo
Il disegno di legge di Bilancio 2019 reca anche una norma di carattere interpretativo riferita alla disposizione (comma 1-bis dell’articolo 3 del D.L. n. 145/2013) che consente, a partire dal 2017, di attribuire il credito d’imposta anche al soggetto commissionario residente che effettui lavori di ricerca e sviluppo per conto di un soggetto non residente.
In particolare, attraverso la disposizione interpretativa si chiarisce che ai fini del calcolo del credito d’imposta attribuibile, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello Stato”.

Fonte: IPSOA