La riforma della crisi d’impresa (D. Lgs. 14/2019) ha introdotto una serie di misure volte a sensibilizzare gli organi di amministrazione e di controllo delle società, obbligandoli ad attuare procedure finalizzate alla rilevazione tempestiva della crisi d’impresa.

In particolare l’art. 2086 comma 2°,c.c. (rubricato “Gestione dell’impresa”), in vigore già dal 16.03.2019, pone a carico dell’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva tre obblighi:

  1. Il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi;
  2. Il dovere di attivarsi per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
  3. L’obbligo di mantenere adeguati assetti organizzativi, valutandone l’adeguatezza periodicamente.

Il contenuto del secondo comma dell’art. 2086 c.c. rappresenta un forte richiamo al “dovere” di buona gestione, in modo da prevenire il rischio di insorgenza della crisi di impresa. Si tratta di un “obbligo giuridico” la cui mancata osservanza espone gli amministratori, in caso di criticità, a responsabilità “personale”.

Il legislatore non fornisce una indicazione di quale sia l’assetto adeguato per una impresa, sulla base della natura e dimensioni. Tuttavia, l’obiettivo imposto dall’art. 2086, 2°comma c.c. può essere raggiunto attraverso l’adozione di strumenti a supporto del controllo di gestione, tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • La predisposizione di un organigramma delle varie funzioni aziendali con la divisione delle mansioni e delle responsabilità;
  • La predisposizione di una adeguata pianificazione finanziaria con previsione degli incassi e dei pagamenti dei 6 mesi successivi;
  • La stesura di bilanci di previsione (budget mensili e piani triennali) per analizzare gli scostamenti con consuntivi;
  • Il calcolo degli indicatori patrimoniali, economici e finanziari sia consuntivi sia preventivi;
  • L’analisi dei principali rischi che incombono sull’impresa e che possono minare la continuità aziendale (risk management);
  • Monitoraggio del superamento delle soglie relative ai mancati pagamenti, in particolare verso i cosiddetti creditori istituzionali;
  • Il monitoraggio della Centrale Rischi Banca d’Italia;
  • La formalizzazione di reporting interni da conservare agli atti anche ai fini di prova.

Per garantire la rilevazione “tempestiva” degli indizi di crisi, diventa imprescindibile effettuare un monitoraggio costante dell’andamento economico gestionale. A tal fine diventa importante redigere delle situazioni di verifica infrannuali. Per garantire la “tempestività” richiesta dall’art. 2086 le situazioni di verifica andrebbero redatte trimestralmente.

Dal punto di vista operativo, l’informativa relativa al 2° semestre di ciascun anno potrà essere fornita nella relazione sulla gestione del bilancio annuale (nel caso di bilancio abbreviato, con esonero della relazione sulla gestione, tale informativa potrà essere fornita nel verbale del consiglio di amministrazione).

L’istituzione di adeguati assetti nella gestione dell’impresa e la loro corretta misurazione avranno un ruolo chiave nella gestione delle imprese in Italia e nelle tematiche giuridiche ad esse collegate, in particolare nell’ambito commerciale e fallimentare. Infatti, la Scuola Superiore della Magistratura,  sta facendo aggiornare i Magistrati ed anche i Guidici Delegati, sul tema degli adeguati assetti.

I professionisti del nostro Studio sono a disposizione per chiarimenti e supporto.

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