Dal 15 ottobre riprendono le attività di riscossione fiscale dopo lo stop concesso a fronte dell’emergenza Coronavirus. Di seguito le procedure che verranno adottate.

Parliamo del decreto 104/2020, più comunemente noto come decreto di agosto, e che a breve è stato convertito in Legge. Con tale decreto si è prevista la proroga della sospensione dei termini di pagamento delle somme affidate all’Agenzie della Riscossione dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020.  In particolare, l’art. 68 del DL 18/2020 come modificato dall’articolo 99 del Decreto Legge 104/2020, prevede che sono sospesi i termini dei versamenti scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

Per l’effetto delle modifiche apportate, i versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro la data del 30 novembre 2020.

In particolare, la sospensione interessa:

  • cartelle o somme affidate all’Agente di Riscossione, il cui termine di pagamento dei 60 giorni dalla notifica della cartella viene sospeso fino al 15 ottobre 2020;
  • cartelle o somme affidate in rateazione alla data dell’8 marzo 2020 con riferimento alle rate mensili scadenti dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020. In questo caso entro il 30 novembre 2020 devono essere versate tutte le rate non versate perché sospese;
  • fino al 15 ottobre 2020, ci sarà uno stop per i fermi amministrativi, per le iscrizioni di ipoteca, per i pignoramenti, per le esecuzioni e per tutte le attività cautelari e esecutive finalizzate alla riscossione.
  • Lo stop opera fino alla data del 30 novembre 2020 per i carichi i cui termini di versamento cadono nel periodo di sospensione dall’8 marzo 2020 al 15 ottobre 2020 (i cui termini di versamento scadono il 30 novembre).

E’ raccomandabile per i contribuenti l’esame delle proprie posizioni entro il 15 ottobre 2020 in quanto:

  • le istanze di rateazioni presentate entro il 15 ottobre 2020 saranno soggette ad un regime di decadenza meno rigido rispetto a quello vigente, ovvero, la decadenza opererà nel caso di mancato pagamento di 10 rate in luogo del mancato pagamento di 5 rate;
  • le somme dovute con riferimento a carichi già scaduti alla data dell’8 marzo 2020 non sono interessate dalla sospensione. Tuttavia, per tali carichi opera la sospensione delle attività della riscossione coattiva e, pertanto, ancorché scaduti non potranno dare luogo, fino alla data del 15 ottobre 2020, all’adozione di azioni cautelari ed esecutive. Per tali carichi le azioni cautelari ed esecutive riprenderanno già dalla data del 16 ottobre 2020.

Inoltre, i carichi riconducibili a istanze per la Rottamazione TER e alle istanze per la definizione Saldo e stralcio, i cui benefici sono venuti meno per l’effetto del mancato pagamento delle somme dovute dell’anno 2019, possono essere riammessi a rateazione. Se l’istanza di rateazione è formulata entro il 15 ottobre 2020 si potrà beneficiare del regime di decadenza a 10 rate.

Per altro l’agente della riscossione non può procedere alla notifica delle cartelle di pagamento durante tale periodo di sospensione.

Il più favorevole regime di decadenza a 10 rate opera anche per i piani di rateazione vigenti alla data dell’8 marzo 2020.

I professionisti del nostro Studio restano a disposizione per chiarimenti e per l’assistenza necessaria.