IMU 2023: quando si paga, novità ed esoneri.
Ricorre a breve la scadenza per il versamento dell’acconto IMU. Abbiamo pensato di riepilogare le informazioni più importanti al fine di fornire il quadro completo.
Quando si paga?
L’IMU, Imposta Municipale Propria, è il tributo che si paga a livello comunale sul possesso dei beni immobiliari. Per l’anno corrente 2023 si sta avvicinando la prima scadenza dell’anno.
Il pagamento avviene in due rate:
- l’acconto IMU deve essere versato entro la scadenza di giovedì 16 giugno 2023 e ai fini del calcolo è possibile ricorrere alle aliquote approvate l’anno scorso dal proprio Comune;
- il saldo IMU è invece dovuto entro la scadenza di venerdì 16 dicembre 2023. In tal caso, i contribuenti dovranno prendere come riferimento operativo il regolamento pubblicato sul portale dedicato del MEF entro il 28 ottobre. In caso di aumento dei valori, con il saldo bisognerà pagare la quota aggiuntiva eventualmente dovuta a conguaglio.
Chi deve pagare l’IMU?
Il pagamento IMU è dovuto da:
- proprietari di prima casa di lusso (ovvero quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, case signorili, ville e castelli);
- proprietari di seconde case;
- proprietari di immobili diversi dall’abitazione principale (come capannoni, negozi, alberghi, uffici, aree edificabili e terreni agricoli).
Novità sulle esenzioni
Diventa necessario analizzare le novità che caratterizzano l’IMU e, in particolare, quelle relative ad esenzioni ed agevolazioni.
Si ricorda che l’IMU non si paga sulla prima casa, a patto che questa non rientri tra le categorie degli immobili di lusso come sopra elencato. L’abitazione principale per essere esente deve rientrare nelle seguenti categorie A/2, A/3, A/4. A/5, A/6 e A/7.
Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2022, i coniugi con residenza diversa potranno scegliere uno degli immobili da esentare ai fini IMU, anche qualora la residenza anagrafica e la dimora abituale non siano nello stesso Comune. Possibilità di scelta dunque, ed equiparazione delle regole rispetto a quanto previsto per i coniugi con residenze differenti ma nello stesso territorio comunale.
Esenti dal pagamento anche i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti alla previdenza agricola.
A partire dal 1° gennaio 2022 è tornata inoltre ad applicarsi l’esenzione IMU per i fabbricati merce, ossia quelli costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
Secondo quanto previsto dalla legge n. 104/2020, l’imposta municipale propria non sarà dovuta anche per l’anno in corso in relazione agli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli.
Infine, dal 1° gennaio 2023 sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili e per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, comma 2, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.
Leggi qui la circolare di dettaglio.
Cogliamo l’occasione per ricordare che il nostro Studio supporta il cliente con il servizio di calcolo dell’IMU.
Obbligo della pubblicazione di aiuti e contributi pubblici ricevuti
OBBLIGO DELLA PUBBLICAZIONE DI AIUTI E CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI
Con la Legge 124/2017 modificata dal D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n.58/2019 (art. 1, commi da 125 a 129) si prevede l’obbligo di pubblicare entro il 30 giugno di ogni anno l’elenco delle erogazioni pubbliche ricevute nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
Quando scatta l’obbligo
L’obbligo scatta quando l’importo complessivo sia superiore a euro 10.000,00 annui (da conteggiare secondo il criterio di cassa e quindi verificare il momento dell’incasso dell’aiuto/contributo).
I contribuenti soggetti all’obbligo:
- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Esclusi:
- i liberi professionisti.
Aiuti e contributi soggetti all’obbligo:
- sovvenzioni;
- sussidi;
- contributi;
- vantaggi.
Dove pubblicare:
- sul proprio sito internet aziendale;
- se sprovvisti, sul sito internet delle Associazioni di Categoria alle quali eventualmente aderiscono;
- se redigono il bilancio in forma ordinaria (spa e srl di grandi dimensioni), nella nota integrativa di bilancio.
Procedura di adempimento:
- procedura semplificata per chi ha già pubblicato nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato” : in questo caso le imprese possono solo indicare la seguente dicitura:
“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52 della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente link https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx” - procedura completa in caso che non ci sia pubblicazione nel “Registro nazionale degli aiuti di Stato”: in tal caso, per ogni aiuto, andranno pubblicate le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;
- denominazione e codice fiscale del soggetto erogante;
- somma incassata o valore del vantaggio fruito (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
- data di incasso; causale (ovvero una breve descrizione del tipo di vantaggio/titolo alla base dell’erogazione ricevuta).
Sanzione:
Dal 1° gennaio 2023 chi viola l’obbligo incorre nelle seguenti sanzioni
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
- Se non si adempie e non si paga le sanzioni di cui sopra entro 90 giorni dalla contestazione, il trasgressore dovrà restituire integralmente contributi e aiuti ricevuti.
I consulenti del nostro Studio rimangono a disposizione per ogni richiesta di delucidazione.
Dichiarazioni FISCALI 730 e 740 – IL VADEMECUM DELLE SPESE DETRAIBILI E DEDUCIBILI
Come ogni anno ci troviamo nel periodo relativo all’organizzazione della documentazione per la stesura delle dichiarazioni fiscali 730 e 740. Quest’anno abbiamo pensato di fare chiarezza in merito agli oneri e alle spese che possono essere portate in sede di dichiarazione utili ai fini di deducibilità e detrazione. Andando per ordine e suddividendo in elenchi tematici possiamo senza dubbio elencare tra questi:
Oneri e spese detraibili
Per le spese detraibili nella misura del 19%, è necessario effettuare i pagamenti tramite sistemi tracciabili. Fanno eccezione le spese per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private convenzionate col Servizio Sanitario Nazionale che potranno continuare ad essere effettuate in contanti.
SPESE SANITARIE
- Scontrini relativi a spese farmaceutiche;
- documentazione fiscale relativa a spese sostenute in favore di minori o di maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA) tale documentazione deve essere accompagnata da certificato medico attestante la diagnosi di DSA
- documentazione relativa a parcelle per visite mediche generali e/o specialistiche
- documentazione attestante l’acquisto di dispositivi medici con marcatura CE
- documentazione fiscale relativa a spese sostenute per assistenza infermieristica e riabilitativa, spese per prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
- documentazione attestante l’ammontare delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nell’ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
- certificazione rilasciata dalla casa di riposo attestante l’ammontare delle spese mediche (acquisto medicinali, visite, ecc.), delle spese di assistenza generica e/o di assistenza specialistica;
- documentazione relativa all’acquisto di veicoli per persone con disabilità;
- documentazione relativa a spese veterinarie;
SPESE PER ACQUISTO/VENDITA IMMOBILI – MUTUI
- documentazione relativa alla stipula di contratti di leasing per l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale (contratto di leasing ed importi versati);
- documentazione relativa al pagamento di interessi passivi per mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale: dichiarazione attestante l’importo degli interessi pagati, copia del contratto di mutuo ed eventuali successivi contratti di rinegoziazione, copia del contratto di acquisto dell’immobile, documentazione relativa agli oneri accessori sostenuti per l’acquisto dell’immobile (onorario del notaio, iscrizione e cancellazione dell’ipoteca, imposta sostitutiva, catastale, ipotecaria, di registro e spese di mediazione);
- documentazione relativa al pagamento di interessi passivi per mutui ipotecari contratti per la costruzione o ristrutturazione edilizia dell’abitazione principale: dichiarazione attestante l’importo degli interessi pagati, copia del contratto di mutuo ed eventuali successivi contratti di rinegoziazione;
- documentazione attestante il pagamento di compensi a soggetti di intermediazione immobiliare per l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale;
ONERI PER ASSICURAZIONI E PREVIDENZA
- dichiarazione rilasciata dalla compagnia d’assicurazione attestante il versamento di premi detraibili per le assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni o aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e premi finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave;
ONERI PER FIGLI
- documentazione relativa a spese sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione, della scuola secondaria di secondo grado e di corsi di istruzione universitaria, iscrizione annuale a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica.
- documentazione relativa al pagamento delle spese sostenute per l’iscrizione annuale e l’abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica;
- documentazione attestante le spese sostenute dagli studenti universitari “fuori sede” per canoni di locazione
- documentazione attestante il pagamento, da parte dei genitori, di rette per la frequenza di asili nido.
EROGAZIONI LIBERALI
- quietanze relative ad erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici;
- ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate a favore di Onlus, Organizzazioni Internazionali, Amministrazioni Pubbliche, Enti pubblici non economici, Associazioni sindacali di categoria od altre fondazioni con finalità di interventi umanitari, a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate a favore di associazioni sportive dilettantistiche;
- ricevute relative a contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso;
- ricevute relative ad erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale;
- ricevute relative ad erogazioni liberali a tutela delle persone con disabilità grave;
- quietanze relative ad erogazioni liberali a favore del Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.
ALTRI ONERI DETRAIBILI
- Documentazione relativa a spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale;
- Fatture per spese funebri indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con le persone decedute.
Oneri e spese deducibili
SPESE MEDICHE-ASSISTENZIALI
- ricevute di pagamento contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale e familiare (colf, baby-sitter, ecc.);
- documentazione fiscale relativa a spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute per soggetti portatori di handicap;
ONERI CONTRIBUTIVI
- ricevute di pagamento contributi obbligatori. Es: contributi per l’assicurazione obbligatoria INAIL delle casalinghe;
- ricevute di pagamento contributi volontari (contributi per riscatto degli anni di laurea, ecc.);
- ricevute di pagamento contributi alle forme pensionistiche complementari e/o individuali.
EROGAZIONI LIBERALI
- ricevute relative ad erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni ed associazioni riconosciute;
- ricevute relative ad erogazioni liberali a favore di enti universitari, di ricerca pubblica e di quelli vigilati nonché degli enti parco regionali e nazionali;
- documentazione relativa a contributi corrisposti ad Organizzazioni non Governative (ONG) riconosciute idonee che operano nel campo della cooperazione con i paesi in via di sviluppo;
- quietanze relative ad erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose.
ALTRI ONERI DEDUCIBILI
- Documentazione relativa ad assegni periodici versati o percepiti dall’ex coniuge
- Documentazione relativa alla sentenza di separazione
- Certificazione rilasciata dall’ente autorizzato che attesta l’ammontare delle spese sostenute per l’adozione di minori stranieri.
ONERI E SPESE PER RISTRUTTURAZIONI (Bonus 110%, Bonus Facciate, Ecobonus ecc.)
Per quanto riguarda gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del rischio sismico o installazione di impianti solari fotovoltaici è necessario il Modulo di Comunicazione all’Agenzia delle Entrate e la relativa ricevuta di trasmissione telematica.
- in caso di spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio per le quali spetta la detrazione del, 50, 65 o 75 %: copia del modulo di comunicazione inviato al Centro Operativo di Pescara o al Centro di Servizio delle imposte dirette ed indirette competente (Modello L449/97 01), ricevuta postale della raccomandata relativa alla spedizione di tale, ricevute dei bonifici bancari relativi ai pagamenti delle spese sostenute, fatture o ricevute !scali idonee a comprovare il sostenimento delle spese di realizzazione degli interventi effettuati.
- in caso di spese sostenute per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti per i quali spetta la detrazione del 55, 65, 70 o 75 %: fatture e bonifici attestanti il pagamento, asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti, attestato di certificazione energetica rilasciato dal tecnico abilitato, scheda informativa sugli interventi realizzati trasmessa all’ENEA e ricevuta di avvenuta spedizione. Nel caso di spese sostenute per interventi sulle parti comuni condominiali deve essere esibita anche copia della delibera assembleare e tabella millesimale di ripartizione delle spese.
- in caso di spese sostenute per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale compresi gli immobili strumentali, per i quali spetta la detrazione del 90 o del 60 %: fatture e bonifici attestanti il pagamento, eventuali abilitazioni tecniche/amministrative, dichiarazione del Comune attestante che l’edificio si trova nella zona omogenea A o B. Qualora l’intervento sia influente dal punto di vista energetico è necessaria la copia della Comunicazione ENEA e la ricevuta di avvenuta trasmissione rilasciata dal tecnico abilitato;
- documentazione relativa a spese sostenute per interventi che danno diritto alla detrazione del 110 %. In particolari condizioni soggettive e oggettive gli interventi ammessi sono quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, alla messa in sicurezza statica, all’installazione di impianti fotovoltaici con relativi sistemi di accumulo, all’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici su edifici già esistenti. La documentazione da presentare è la stessa di cui al punto precedente;
- documentazione relativa a spese sostenute per interventi di “sistemazione a verde” delle aree private scoperte. La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali. Oltre alla documentazione fiscale attestante la spesa è necessaria la documentazione attestante la tracciabilità dei pagamenti (bonifici, bancomat, carte di credito, assegni);
- documentazione relativa a spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione;
- al fine dell’attribuzione della detrazione spettante agli inquilini intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale: copia del contratto di locazione e copia del Modello F24 attestante il pagamento dell’imposta di registro per l’anno 2022 o l’eventuale comunicazione ricevuta dal locatore attestante l’opzione per la “cedolare secca”;
- documentazione relativa a spese sostenute nel 2016 da giovani coppie per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale;
- ricevute relative ad erogazioni liberali effettuate nei confronti delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione (Art bonus);
- documentazione relativa alle erogazioni liberali effettuate per la bonifica ambientale;
- documentazione relativa alle erogazioni liberali effettuate per la manutenzione e realizzazione di impianti sportivi pubblici (Sport bonus);
- documentazione relativa a spese sostenute per l’installazione di impianti di videosorveglianza e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate;
- documentazione relativa alle spese sostenute per il riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta pace contributiva);
- atto d’acquisto della prima casa assoggettata ad IVA da parte di soggetti under 36 anni con ISEE non superiore a 40.000 Euro, per usufruire del credito di imposta;
- documentazione relativa alle spese sostenute per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili.
I professionisti del nostro studio sono a disposizione per delucidazioni e/o supporto tecnico.
Le agevolazioni previste dal c.d. DECRETO BOLLETTE
Con il DL 30.3.2023 n. 34, pubblicato sulla G.U. 30.3.2023 n. 76, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di sostegno per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di adempimenti fiscali (c.d. decreto “bollette”).
Il DL 34/2023 è entrato in vigore il 31.3.2023, giorno successivo alla sua pubblicazione.
Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 34/2023, diverse da quelle relative alle definizioni delle pendenze tributarie introdotte dalla L. 29.12.2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), c.d. “tregua fiscale”, che sono state analizzate nella precedente circolare.
Il DL 34/2023 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.
In particolare analizziamo i seguenti punti:
- Crediti d’imposta per acquisto di energia elettrica e gas naturale – Proroga per il secondo trimestre 2023;
- Agroenergie – valorizzazione dell’energia ceduta;
- Agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico – cumulabilità con contributi regionali;
- Riduzione dell’iva sul gas per il secondo trimestre 2023;
- Settore energetico – contributo di solidarietà temporaneo 2023 – modifica della base imponibile;
- Iva su payback dei dispositivi medici.
I dettagli sono disponibili in questo documento.
Il nostro Studio rimane a disposizione per delucidazioni e supporto tecnico.