Prestazioni di lavoro autonomo occasionale: obbligo di comunicazione preventiva

aprile 13, 2022

L’articolo 13 del Decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146 (convertito con modificazioni in Legge 17 dicembre 2021, n. 215), cosiddetto Decreto “Fiscale”, ha modificato l’articolo 14 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 introducendo importanti novità in materia di lavoro autonomo occasionale.

Obbligo di comunicazione preventiva

La novità prevede “al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive” nell’utilizzo del lavoro autonomo occasionale, l’obbligo in capo al committente di segnalare “l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori” a mezzo invio di “preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio”.

Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale, accessibile tramite SPID e CIE.

Fino al 30 aprile sarà possibile effettuare la comunicazione anche tramite e-mail, dal 1° maggio l’unico canale valido sarà il portale online, e le comunicazioni effettuate tramite e-mail a partire da tale data saranno ritenute non valide e sanzionabili.

 A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

Sanzioni

In caso di omessa comunicazione, il personale ispettivo applicherà una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione, senza possibilità di applicare la procedura di diffida.

I nostri professionisti sono a disposizione per supporto tecnico ed eventuali delucidazioni.