Il Decreto Sostegni (DL 41 del 22/03/2021), oltre che sostegni e ristori – che dir si voglia –, comporta l’introduzione e la proroga di misure anche per quanto riguarda le integrazioni salariali e in generale le regole che governano il mondo del lavoro.

Integrazioni salariali e cassa integrazione

In particolare, molte sono le misure contenute a partire dall’articolo 7 del Decreto Legge in esame, riguardanti innanzitutto le misure di integrazione salariale.

Si interviene infatti nuovamente in materia di trattamenti di integrazione del reddito, estendendo in sostanza gli importi previsti per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, cassa in deroga, ma anche relativamente alla CISOA.

Viene previsto che:

  • i datori di lavoro privati che sospendono o riducono la propria attività lavorativa a causa del Coronavirus potranno chiedere il trattamento di cassa integrazione guadagni per una durata massima di 13 settimane comprese tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021.
    Su tali importi non sarà comunque dovuto alcun contributo addizionale;
  • i datori di lavoro privati che sono soggetti alla disciplina riconducibile all’assegno ordinario e alla cassa integrazione salariale in deroga (CIGD), potranno richiedere il trattamento suddetto per una durata massima di 28 settimane per il periodo compreso tra il 1° aprile e 31 dicembre 2021.

Inoltre è stato rifinanziato anche il trattamento di cassa integrazione salariale per gli operai agricoli CISOA, per una durata massima di 120 giorni nel periodo ricompreso tra il 1° Aprile e 31 dicembre 2021.

Invio delle domande di integrazione salariale

Sia per la CIG che per la CIGS, l’assegno ordinario e la CISOA, le domande dovranno essere presentate all’INPS a pena di decadenza entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Ad ogni modo, in fase di prima applicazione, la decadenza è fissata entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto Sostegni.

Il Decreto Sostegni ritorna anche sulla questione del pagamento diretto delle prestazioni: infatti, resta sempre ferma la possibilità di accedere al pagamento diretto della prestazione ma in tal caso il datore di lavoro dovrà inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento e per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello nel quale è collocato il periodo di integrazione salariale medesimo, ovvero – se posteriore – entro il termine di trenta giorni dalla emanazione del provvedimento di concessione.

Anche in tal caso, in sede di prima applicazione, tali termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del Decreto.

Blocco dei licenziamenti fino a giugno 2021

All’Interno del Decreto Sostegni sono presenti anche novità per quanto riguarda il cosiddetto “blocco licenziamenti”: infatti, fino al 30 giugno 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge n. 223/1991 e tutte le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020, le quali restano sospese.

Resta altresì preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo di cui all’articolo 3 della Legge n. 604/1966, e restano sospese le procedure di cui all’articolo 7 della medesima Legge.

Vengono fatte salve dal blocco licenziamenti le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, contratto collettivo nazionale o clausola di contratto di appalto.

Come nelle versioni precedenti del blocco licenziamenti, le sospensioni e preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa oppure dalla cessazione definitiva dell’attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione anche parziale dell’attività, nei casi in cui – nel corso della liquidazione – non vada a configurarsi la cessione di un complesso di beni e attività che possano genare o essere ricondotte a un trasferimento d’azienda o di ramo di azienda.

Proroghe del contratto di lavoro a tempo determinato:

Oltre al blocco dei licenziamenti, il Governo ha pensato anche al rinnovo/proroga dei contratti a termine: infatti, fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015.

Come precisato dal D.L., le disposizioni suddette hanno efficacia a far data dall’entrata in vigore del presente Decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti in precedenza.

Altre misure previste in materia di lavoro

Con le disposizioni di cui al Decreto Sostegni viene rifinanziato anche il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, nonché la Cassa integrazione dedicata ai dipendenti ex Ilva e per i lavoratori del settore aeroportuale.

Stabilita, inoltre, specifiche indennità per i lavoratori stagionali, del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

In particolare è stata disposta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400,00 € (esente da tassazione) e a favore di alcune categorie di soggetti:

  • lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il primo gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto Sostegni;
  • lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore di tale Decreto;
  • i lavoratori autonomi privi di partita IVA (non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie) che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del Decreto in oggetto siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 2222 del Codice civile, i quali non abbiano contratti in essere al giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale Decreto (e che siano già iscritti alla Gestione Separata con accredito di almeno contributo mensile);
  • incaricati alle vendite a domicilio di cui al Decreto Legislativo n. 114/1998, articolo 19, i quali abbiano ottenuto nell’anno 2019 un reddito derivante dalla medesima attività superiore a 5.000 euro, titolari di Partita Iva attiva iscritti alla Gestione Separata, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

Studio Pucci – Law & tax advisors s.t.p. s.r.l.