Ricordiamo che in base alla Legge di Bilancio 2025, è diventato obbligatorio per gli amministratori delle società possedere un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).
L’obiettivo è quello di assicurare una comunicazione ufficiale, sicura, tracciabile e avente valore legale tra le imprese e il Sistema Camerale.
Chi è obbligato a trasmettere un indirizzo PEC al sistema camerale.
L’adempimento riguarda gli amministratori delle società in senso ampio (sono coinvolte tutte le forme societarie, come società di persone o di capitali), includendo anche i liquidatori nominati dai soci o individuati per intervento giudiziale, chiamati a svolgere le funzioni di amministrazione dell’impresa in liquidazione al posto degli amministratori ormai cessati.
Gli amministratori della società, non possono utilizzare il medesimo indirizzo PEC dell’impresa, tuttavia nel caso in cui svolgano l’incarico di amministratore per molteplici aziende possono indicare lo stesso indirizzo PEC per ciascuna impresa oppure dotarsi di più indirizzi PEC differenti.
Entro quale data è necessario trasmettere un indirizzo PEC al sistema camerale.
Con la nota n. 43836 del 12 marzo 2025 diffusa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sono arrivati chiarimenti in merito alle scadenze e alle sanzioni previste.
Di seguito le scadenze indicate dal MIMIT:
- per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2025 e per quelle che, anche sulla base di un atto costitutivo di data antecedente, presentano la domanda di iscrizione dopo il 1° gennaio 2025, l’adempimento coincide con il deposito della domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- per le imprese già costituite e iscritte nel Registro prima del 1° gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, o della nomina del liquidatore, in ogni caso entro il 30 giugno 2025.
Le sanzioni previste in caso di mancato adempimento.
La multa prevista varia da 103 euro fino a 1.032 euro in caso di omissione della comunicazione entro i termini stabiliti. La sanzione viene ridotta a un terzo in caso di regolarizzazione entro 30 giorni dalla scadenza.
Restiamo come sempre a disposizione di chiarimenti ed assistenza.