{"id":7168,"date":"2024-03-28T18:15:01","date_gmt":"2024-03-28T17:15:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiopucci.com\/?p=7168"},"modified":"2024-04-03T11:42:27","modified_gmt":"2024-04-03T09:42:27","slug":"il-concordato-preventivo-biennale-i-vantaggi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopucci.com\/ro\/il-concordato-preventivo-biennale-i-vantaggi\/","title":{"rendered":"Il concordato preventivo biennale: i vantaggi."},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Il concordato preventivo biennale consente al contribuente di accettare la proposta formulata dall\u2019Amministrazione finanziaria, concordando, in via preventiva e per due anni, rinnovabili, i redditi e il valore della produzione da assoggettare all\u2019imposizione diretta (Irpef o Ires) e all\u2019Irap. Il contribuente, una volta comunicata l\u2019accettazione della procedura, \u00e8 vincolato all\u2019obbligo di dichiarare gli importi concordati, fatto salvo il ricorrere di circostanze eccezionali, specificamente previste da un adottando Decreto del Mef e a condizioni che esso producano una riduzione dei redditi effettivi superiore al 60% rispetto a quelli concordati.<\/em><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>La procedura e gli effetti in sintesi<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1\u00b0 step<\/strong>: l\u2019AdE mette a disposizione dei contribuenti appositi software per mezzo dei quali essi comunicano i dati necessari affinch\u00e9 l\u2019AdE elabori la proposta;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2\u00b0 step<\/strong>: l\u2019AdE formula la proposta di CPB, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e nel rispetto della sua capacit\u00e0 contributiva;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3\u00b0 step<\/strong>: il contribuente, qualora volesse aderire, trasmette all\u2019AdE la sua accettazione entro il termine per versare del saldo delle imposte, che per il primo anno di applicazione \u00e8 prorogato al termine per la presentazione della dichiarazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli effetti che si producono con l\u2019accettazione della proposta sono, invece, i seguenti:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>1\u00b0 effetto<\/strong>: il contribuente si obbliga a dichiarare gli importi concordati per i due periodi d\u2019imposta oggetto di concordato, fatto salvo il verificarsi di casi eccezionali;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>2\u00b0 effetto<\/strong>: il reddito e il valore della produzione effettivamente conseguiti, quindi sia in misura superiore sia inferiore rispetto agli importi concordati, non sono fiscalmente rilevanti;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>3\u00b0 effetto<\/strong>: l\u2019adesione non produce effetti ai fini Iva che quindi continua ad applicarsi secondo le modalit\u00e0 ordinarie;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>4\u00b0 effetto<\/strong>: il contribuente resta vincolato a tutti gli ordinari adempimenti previsti per le imposte sui redditi, per l\u2019Irap e per l\u2019Iva;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>5\u00b0 effetto<\/strong>: gli accertamenti di cui all\u2019articolo 39 del Dpr n. 600\/1973 non possono essere effettuati, fatto salvo il caso in cui, in esito all\u2019attivit\u00e0 istruttoria che \u00e8 sempre consentita, l\u2019AdE riscontrasse una delle cause di decadenza dal CPB;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>6\u00b0 effetto<\/strong>: i soggetti Isa godono dell\u2019estensione dei benefici riconosciuti, ordinariamente, soli ai contribuenti pi\u00f9 affidabili (comma 11 dell\u2019articolo 9-bis, Dl n. 50\/2017).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>La comunicazione dei dati e l\u2019elaborazione della proposta<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019AdE, entro il 1\u00b0 aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, il <strong>software <\/strong>affinch\u00e9 essi comunichino i dati necessari perch\u00e9 l\u2019AdE possa successivamente elaborare la proposta di CPB.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Per il primo biennio <\/strong>di applicazione del CPB, il termine \u00e8 <strong>differito al 15 giugno 2024 e al 15 aprile 2025<\/strong>. I dati che il contribuente dovr\u00e0 comunicare saranno individuati sulla base di un provvedimento, ancora da adottare, del direttore dell\u2019agenzia delle Entrate.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Acquisiti i dati, l\u2019AdE elabora la proposta utilizzando:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>i dati comunicati dal contribuente;<\/li>\n\n\n\n<li>le informazioni gi\u00e0 nella disponibilit\u00e0 dell\u2019Amministrazione finanziaria;<\/li>\n\n\n\n<li>i dati disponibili nelle banche dati dell\u2019Amministrazione finanziaria e degli altri soggetti pubblici.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>L\u2019ammissione al concordato e le cause di esclusione<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il CPB si rivolge a due specifiche <strong>tipologie di contribuenti<\/strong>:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>ai \u201c<strong>Soggetti Isa<\/strong>\u201d, cio\u00e8 ai soggetti tenuti all\u2019applicazione degli Indici sintetici di affidabilit\u00e0 fiscale, di cui all\u2019articolo9-bis del Dl n. 50\/2017. In altri termini, si tratta dei contribuenti che dichiarano ricavi, come definiti dall\u2019articolo 85 del Dpr n. 917\/1986, non superiori a euro 5.164.569;<\/li>\n\n\n\n<li>ai \u201c<strong>Forfetari<\/strong>\u201d, cio\u00e8 ai soggetti che aderiscono al regime di cui all\u2019articolo 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190\/2014.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Requisiti dei soggetti ISA<\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>non devono avere debiti tributari riferiti al periodo d\u2019imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta;<\/li>\n\n\n\n<li>non devono avere debiti per contributi previdenziali definitivamente accertati.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ovvero<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>qualora avessero debiti tributari, devono aver estinto, entro il termine previsto per l\u2019adesione al concordato debiti per tributi amministrati dall\u2019AdE, ovviamente comprensivi di interessi e sanzioni, che sono di importo complessivamente pari o superiori a euro 5.000. I debiti oggetto di rateazione e quelli per i quali \u00e8 stata disposta la sospensione amministrativa o giudiziale non rientrano nel limite di euro 5.000, salvo che il contribuente non sia decaduto dalla rateazione o siano cessati gli effetti della sospensione. Per debiti per tributi amministrati dall\u2019AdE, si intendono quelli derivanti:<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>dalla notifica di atti impositivi, conseguenti ad attivit\u00e0 di controllo o di liquidazione;<\/li>\n\n\n\n<li>dalla notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarit\u00e0 emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Cause di esclusione<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">a) omessa presentazione della dichiarazione dei redditi per uno dei tre periodi d\u2019imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">b) sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) per:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>uno dei reati tributari individuati dal Dlgs n. 74\/2000;<\/li>\n\n\n\n<li>il reato di false comunicazioni sociali (articolo 2621 c.c.);<\/li>\n\n\n\n<li>il reato di riciclaggio (articolo 648-bis c.p.);<\/li>\n\n\n\n<li>il reato di impiego di denaro, beni o utilit\u00e0 di provenienza illecita (articolo 648-ter c.p.);<\/li>\n\n\n\n<li>il reato di autoriciclaggio (articolo 648-ter.1 c.p.)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">se commessi negli ultimi tre periodi d\u2019imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>L\u2019accettazione della proposta e i relativi effetti<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Termini per gli adempimenti per il periodo d\u2019imposta 2024:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>31 luglio 2024:<\/strong> termine per versare il saldo 2023 e il primo acconto 2024 senza considerare le imposte corrispondenti agli importi di cui alla proposta di concordato;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>20 agosto 2024:<\/strong> termine per versare, con la maggiorazione dello 0,40%, il saldo 2023 e il primo acconto 2024;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>30 settembre 2024:<\/strong> termine, per i soggetti con periodo d\u2019imposta coincidente con l\u2019anno solare, per presentare la dichiarazione dei redditi e, quindi, anche per comunicare l\u2019adesione alla proposta di concordato. Per i soggetti con periodo d\u2019imposta non coincidente con l\u2019anno solare, il termine \u00e8 fissato nell\u2019ultimo giorno del 9\u00b0 mese successivo alla chiusura del periodo d\u2019imposta;<\/li>\n\n\n\n<li><strong>30 novembre 2024<\/strong>: termine per versare il secondo acconto 2024 che dovr\u00e0 essere calcolato considerando le imposte corrispondenti ai redditi di cui alla proposta di concordato accettata dal contribuente.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>reddito da dichiarare <\/strong>ai fini Irpef o Ires, in caso di accettazione della proposta, \u00e8 costituito dalle seguenti somme:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><u>Per i lavoratori autonomi esercenti arti e professioni<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il reddito derivante dall\u2019esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, \u00e8 dichiarato dal contribuente come segue:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>reddito concordato con l\u2019AdE, determinato in base agli ordinari criteri di legge, ma non considerando: \n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali;<\/li>\n\n\n\n<li>le quote di redditi relativi a partecipazioni in societ\u00e0 di persone e associazioni di cui all\u2019articolo 5 Tuir<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>variazione costituita dal saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze, nonch\u00e9 dai redditi derivanti dalle partecipazioni in societ\u00e0 ed enti di cui all\u2019articolo 5 del Dpr n. 917\/1986.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La somma cos\u00ec ottenuta non pu\u00f2 essere inferiore a un reddito minimo di euro 2.000. Nel caso di societ\u00e0 semplici e di soggetti equiparati, il limite di euro 2.000 si ripartisce tra i soci o associati in base alle rispettive quote di partecipazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em><u>Per gli esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa<\/u><\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il reddito di impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi \u00e8 dichiarato dal contribuente come segue:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\">\n<li>reddito concordato con l\u2019AdE, determinato in base agli ordinari criteri, ma non considerando:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>le plusvalenze realizzate di cui agli articoli 56, 86 e 87 Tuir;<\/li>\n\n\n\n<li>le sopravvenienze attive di cui all\u2019articolo 88 Tuir;<\/li>\n\n\n\n<li>le minusvalenze e le sopravvenienze passive di cui all\u2019articolo 101 Tuir;<\/li>\n\n\n\n<li>le quote di redditi relativi a partecipazioni in societ\u00e0 di persone e associazioni di cui all\u2019articolo 5 del Dpr n. 917\/1986, in societ\u00e0 ed enti di cui all\u2019articolo 73, comma 1, cio\u00e8 enti e societ\u00e0 di capitali residenti in Italia e soggetti a Ires<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>variazione costituita dal saldo netto tra plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze e sopravvenienze passive, nonch\u00e9 dai redditi derivanti dalle partecipazioni.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019importo cos\u00ec ottenuto non pu\u00f2 essere inferiore a un reddito minimo di euro 2.000. Nel caso di societ\u00e0 semplici e di soggetti equiparati, il limite di euro 2.000 si ripartisce tra i soci o associati in base alle rispettive quote di partecipazione. Il valore della produzione da dichiarare ai fini Irap, in caso di accettazione della proposta, analogamente a quanto avviene per il reddito da lavoro autonomo e per il reddito d\u2019impresa, \u00e8 costituito dalle seguenti somme:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">3. il valore della produzione concordato con l\u2019AdE, determinato in base agli ordinari criteri, ma non considerando:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>le plusvalenze e le minusvalenze;<\/li>\n\n\n\n<li>le sopravvenienze attive e passive<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">4. la variazione costituita dal saldo netto tra plusvalenze e minusvalenze, sopravvenienze attive e passive.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La somma cos\u00ec ottenuta non pu\u00f2 essere inferiore a un valore della produzione minimo di euro 2.000. Nel caso di societ\u00e0 di persone e di soggetti equiparati, il limite di euro 2.000 si ripartisce tra i soci o associati in base alle rispettive quote di partecipazione.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nell\u2019ipotesi in cui il contribuente che ha accettato la proposta di concordato non dichiarasse il corrispondente reddito e\/o valore della produzione, l\u2019AdE, previo invio di una comunicazione recanti le maggiori imposte non versate, iscriverebbe a ruolo dette somme maggiorate delle sanzioni e degli interessi. Il contribuente ha comunque la possibilit\u00e0 di sanare l\u2019irregolarit\u00e0 mediante l\u2019istituto del ravvedimento operoso.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>I benefici dell\u2019accettazione della proposta<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>primo beneficio <\/strong>che, che rappresenta per entrambe le parti una scommessa sul futuro, \u00e8 costituito dalla <strong>irrilevanza <\/strong>sia fiscale sia contributiva degli eventuali <strong>maggiori o minori redditi effettivi<\/strong>, nonch\u00e9 dei maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli concordati. Il contribuente ha, comunque, la possibilit\u00e0 di versare i contributi sulla parte di reddito eccedente l\u2019importo concordato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>secondo beneficio <\/strong>\u00e8 costituito dall\u2019<strong>estensione <\/strong>delle <strong>misure premiali Isa <\/strong>ai contribuenti che accedono al concordato, ordinariamente riservate ai soli contribuenti pi\u00f9 affidabili;<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" style=\"list-style-type:lower-alpha\">\n<li>dell\u2019esonero dal visto di conformit\u00e0 per la compensazione per un importo non superiore a euro 50.000 annui per i crediti Iva per un importo non superiore a euro 20.000 annui per i crediti Irpef\/Ires e Irap;<\/li>\n\n\n\n<li>dell\u2019esonero dal di conformit\u00e0 ovvero dalla garanzia per i rimborsi Iva per un importo non superiore a euro 50.000 annui;<\/li>\n\n\n\n<li>dell\u2019esclusione dell\u2019applicazione della disciplina delle societ\u00e0 non operative;<\/li>\n\n\n\n<li>dell\u2019esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici (articolo 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, Dpr n. 600\/1973);<\/li>\n\n\n\n<li>dell\u2019anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilit\u00e0, dei termini di decadenza per l\u2019attivit\u00e0 di accertamento;<\/li>\n\n\n\n<li>dell\u2019esclusione della determinazione sintetica del reddito di cui all\u2019articolo 38 del Dpr n. 600\/1973, a condizione che ilreddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il <strong>terzo beneficio <\/strong>\u00e8 costituito dall\u2019<strong>impossibilit\u00e0 <\/strong>per l\u2019AdE di effettuare, per i periodi d\u2019imposta oggetto di concordato, gli a<strong>ccertamenti previsti dall\u2019articolo 39 del Dpr n. 600\/1973<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Attenzione, la limitazione pertanto riguarda solo gli accertamenti relativi al reddito di impresa, di lavoro autonomo e ai fini Irap. \u00c8 fatto salvo il potere dell\u2019AdE di effettuare qualsiasi attivit\u00e0 istruttoria e qualora, in esito ad essa, emergessero cause di decadenza dal CPB, l\u2019Amministrazione finanziaria riacquisisce il potere di effettuare gli accertamenti ex articolo 39.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ovviamente non sussiste alcuna limitazione agli accertamenti in materia di Iva, atteso che il CPB non esplica alcun effetto in tale comparto.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Le circostanze eccezionali di uscita dal CPB<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si \u00e8 visto <em>retro <\/em>che il contribuente, trasmessa all\u2019AdE l\u2019accettazione della proposta, \u00e8 <strong>vincolato all\u2019obbligo di dichiarare gli importi concordati per il biennio <\/strong>oggetto di CPB.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019articolo 19, comma 2, dispone che tale obbligo dichiarativo viene meno solo:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>in presenza delle circostanze eccezionali individuate con decreto del Mef, ancora da adottare;<\/li>\n\n\n\n<li>e qualora dette circostanze eccezionali determinino una riduzione dei redditi effettivi o dei valori della produzione netta effettivi, di oltre il 50% rispetto a quelli concordati.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Cessazione e decadenza dal CPB<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il &nbsp;CPB cessa di avere efficacia a partire dal periodo d\u2019imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" style=\"list-style-type:lower-alpha\">\n<li>il contribuente modifica l\u2019attivit\u00e0 rispetto a quella esercitata nel periodo d\u2019imposta precedente a quello di applicazione del CPB, fatto salvo il caso in cui per la nuova attivit\u00e0 \u00e8 prevista l\u2019applicazione del medesimo Isa;<\/li>\n\n\n\n<li>il contribuente cessa l\u2019attivit\u00e0.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le cause di decadenza producono, invece, il loro effetto per entrambi i periodi d\u2019im-posta e, quindi, differiscono dalle cause di cessazione che producono effetto, invece, solamente per un periodo d\u2019imposta e, segnatamente, da quello in cui si verificano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pertanto, qualora una causa di decadenza si manifestasse in relazione al secondo anno di applicazione del CPB, gli effetti della decadenza si riverserebbero anche sul il primo periodo d\u2019imposta della procedura.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In particolare, il comma 1 dell\u2019articolo 22 prevede le seguenti cause di decadenza:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" style=\"list-style-type:lower-alpha\">\n<li>l\u2019accertamento, nei periodi d\u2019imposta oggetto di concordato ovvero nel periodo d\u2019imposta precedente:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>di attivit\u00e0 non dichiarate ovvero dell\u2019inesistenza o dell\u2019indeducibilit\u00e0 di passivit\u00e0 dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati;<\/li>\n\n\n\n<li>ovvero<\/li>\n\n\n\n<li>di altre violazioni di non lieve entit\u00e0;<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n\n\n\n<li>qualora, a seguito di dichiarazione integrativa dei redditi (ex articolo 2, comma 8, Dpr n. 322\/1988), i dati e le informazioni contenuti in tale dichiarazione comportassero una diversa quantificazione dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali \u00e8 stata formulata la proposta di concordato accettata dal contribuente;<\/li>\n\n\n\n<li>qualora ricorresse una delle ipotesi di esclusione dal concordato previste dall\u2019articolo 11 ovvero il contribuente avesse debiti tributari di cui all\u2019articolo 10, comma 2;<\/li>\n\n\n\n<li>qualora fosse omesso il versamento delle imposte relative ai redditi e al valore della produzione netta concordati, fatto salvo il caso di ravvedimento operoso in assenza della constatazione della violazione e\/o dell\u2019inizio di accessi, ispezioni, verifiche o di altre attivit\u00e0 di accertamento delle quali l\u2019autore o i soggetti solidalmente obbligati avessero avuto formale conoscenza.<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il comma 2, invece, individua le <strong>violazioni di non lieve entit\u00e0<\/strong>, che costituiscono causa di decadenza dal CPB. Si tratta:<\/p>\n\n\n\n<ol class=\"wp-block-list\" style=\"list-style-type:lower-alpha\">\n<li>delle violazioni constatate che integrano reato ai sensi del Dlgs n. 74\/2000, relativamente ai periodi d\u2019imposta oggetto di concordato e ai tre precedenti all\u2019ammissione all\u2019istituto;<\/li>\n\n\n\n<li>della comunicazione inesatta o incompleta dei dati rilevanti ai fini dell\u2019applicazione degli Isa, in misura tale da determinare un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30%;<\/li>\n\n\n\n<li>delle violazioni, relative agli anni oggetto del concordato, di:\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, dell\u2019Irap, dell\u2019Iva e del sostituto d\u2019imposta;<\/li>\n\n\n\n<li>mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero con dati incompleti o non veritieri in ordine ai corrispettivi ricevuti, purch\u00e9 siano contestate violazioni in numero pari o superiore a tre, commesse in giorni diversi;<\/li>\n\n\n\n<li>rifiuto di esibire o dichiarazione di non possedere o comunque sottrazione all\u2019ispezione e alla verifica di documenti, registri e scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell\u2019Iva;<\/li>\n\n\n\n<li>omessa installazione degli apparecchi per l\u2019emissione dello scontrino fiscale o loro manomissione.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le violazioni previste dal comma 2 non rilevano ai fini della decadenza se il contribuente ha provveduto alla regolarizzazione mediante ravvedimento operoso e semprech\u00e9 non sia stata constatata la violazione ovvero non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o di altre attivit\u00e0 di accertamento delle quali l\u2019autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Il rinnovo biennale del CPB<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il concordato preventivo biennale \u00e8, infatti, rinnovabile <strong>per un ulteriore biennio<\/strong>, in presenza delle condizioni di legge per l\u2019ammissione (articolo 10) e in assenza di cause di esclusione (articolo 11). A tal fine l\u2019agenzia delle Entrate invia una nuova proposta con le stesse modalit\u00e0 previste per l\u2019accesso alla procedura di CPB a cui il contribuente \u00e8<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">libero di aderire o meno entro gli ordinari termini di adesione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Considerazioni conclusive<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel concludere queste prime brevi note, \u00e8 il caso di evidenziare che il Legislatore delegato ha espressamente dichiarato che, con l\u2019introduzione della disciplina, intende <strong>razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l\u2019adempimento spontaneo <\/strong>da parte dei contribuenti di minori dimensioni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se sei interessato a valutare l\u2019adesione al CPB <a href=\"https:\/\/www.studiopucci.com\/contatti\/\">contattaci <\/a>per saperne di pi\u00f9.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il concordato preventivo biennale consente al contribuente di accettare la proposta formulata dall\u2019Amministrazione finanziaria, concordando, in via preventiva e per due anni, rinnovabili, i redditi e il valore della produzione da assoggettare all\u2019imposizione diretta (Irpef o Ires) e all\u2019Irap. 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