{"id":7631,"date":"2024-11-26T09:35:34","date_gmt":"2024-11-26T08:35:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.studiopucci.com\/?p=7631"},"modified":"2025-01-09T17:01:43","modified_gmt":"2025-01-09T16:01:43","slug":"il-regime-fiscale-degli-omaggi-imposte-sui-redditi-irap-e-iva-2","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.studiopucci.com\/ro\/il-regime-fiscale-degli-omaggi-imposte-sui-redditi-irap-e-iva-2\/","title":{"rendered":"Il regime fiscale degli omaggi &#8211; Imposte sui redditi, IRAP e IVA"},"content":{"rendered":"\n<h2 class=\"wp-block-heading\">1\u2003PREMESSA<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festivit\u00e0 e ricorrenze.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell\u2019ambito delle impo\u00adste sui redditi, dell\u2019IRAP e dell\u2019IVA.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2\u2003IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli oneri sostenuti per la distribuzione di omaggi possono assumere diversa natura reddituale a se\u00adconda che il bene venga ceduto:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>ai clienti;<\/li>\n\n\n\n<li>ai dipendenti e ai soggetti fiscalmente assimilati (es. collaboratori coordinati e continuativi).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2.1\u2003Omaggi ai clienti<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In linea generale, gli oneri sostenuti per omaggi distribuiti ai clienti sono deducibili:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>interamente, se il valore unitario dei beni in omaggio destinati ad uno stesso soggetto non su\u00adpera i 50,00 euro;<\/li>\n\n\n\n<li>nell\u2019esercizio di sostenimento della spesa nel rispetto dei limiti percentuali previsti dall\u2019art. 108 co. 2 del TUIR, se il valore unitario dell\u2019omaggio supera i 50,00 euro ovvero vengono da\u00adti in omag\u00ad\u00ad\u00ad\u00ad\u00adgio prestazioni di servizi o titoli rappresentativi delle stesse (es. tessere per en\u00adtra\u00adre al cine\u00adma, <em>carnet<\/em> per centro benessere), in quanto rientrano tra le c.d. \u201cspese di rappre\u00adsen\u00adtanza\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Queste ultime sono deducibili in misura pari:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>all\u20191,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;<\/li>\n\n\n\n<li>allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 mi\u00adlio\u00adni di euro e fino a 50 milioni di euro;<\/li>\n\n\n\n<li>allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 mi\u00adlioni di euro.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tanto premesso, al fine di determinare il \u201cvalore unitario\u201d dell\u2019omaggio consegnato, occorre fare ri\u00adfe\u00ad\u00adrimento:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>al regalo nel suo complesso (es. cesto natalizio), e non ai singoli beni che lo compongono;<\/li>\n\n\n\n<li>al valore di mercato del bene.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Beni autoprodotti<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i beni autoprodotti dall\u2019impresa (beni alla cui ideazione, produzione e commercializzazione \u00e8 di\u00adretta l\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa che vengono prodotti dalla societ\u00e0 o che sono commissionati a lavoranti e\u00adsterni e acquistati dall\u2019impresa per la successiva rivendita):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>al fine di individuare le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilit\u00e0 limi\u00adtata, rileva il valore di mercato dell\u2019omaggio;<\/li>\n\n\n\n<li>una volta qualificata la spesa come di rappresentanza (se, quindi, il valore di mercato risulta superiore a 50,00 euro), ai fini del calcolo del limite di deducibilit\u00e0 concorre invece, per inte\u00adro, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall\u2019impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ad esempio, nel caso in cui l\u2019omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 80,00 euro e un costo di produzione di 40,00 euro:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>l\u2019omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del limite di de\u00adducibilit\u00e0 (valore di mercato superiore al limite di 50,00 euro);<\/li>\n\n\n\n<li>ai fini del calcolo del <em>plafond <\/em>di deducibilit\u00e0 rileva l\u2019importo di 40,00 euro, vale a dire il costo di produzione effettivo.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso in cui il valore normale dell\u2019omaggio autoprodotto sia inferiore o uguale a 50,00 euro, il co\u00adsto effettivamente sostenuto per la produzione beneficia della deduzione integrale. Pertanto, ad esempio, qualora l\u2019omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 40,00 euro e un costo di produzione pari a 30,00 euro, l\u2019omaggio \u00e8 interamente deducibile per 30,00 euro.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2.2\u2003Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In linea generale, il costo sostenuto dal datore di lavoro per l\u2019acquisto di beni da destinare in omag\u00ad\u00ad\u00ad\u00ad\u00adgio ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) \u00e8 deducibile dal reddito d\u2019impresa secon\u00addo le norme relative ai costi per le prestazioni di lavoro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tale regola non si applica alle spese di istruzione, educazione, ricreazione, di assistenza sociale e di culto che sono deducibili dal reddito d\u2019impresa nel limite del 5 per mille delle spese per presta\u00adzio\u00ad\u00adni di lavoro dipendente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lato dipendenti, gli omaggi ricevuti in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare il reddito per il lavoratore dipendente; risultano non imponibili gli omaggi ricevuti che, nel periodo d\u2019im\u00adpo\u00adsta 2024, non superino, insieme all\u2019ammontare degli altri <em>fringe benefit<\/em> (art. 1 co. 16 &#8211; 17 della L. 213\/2023):<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>1.000,00 euro, per i dipendenti senza figli fiscalmente a carico;<\/li>\n\n\n\n<li>2.000,00 euro, per i dipendenti con figli fiscalmente a carico.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nella soglia dei <em>fringe benefit<\/em> per il periodo d\u2019imposta 2024 \u00e8 possibile includere anche le somme erogate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento;<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell\u2019energia elettrica e del gas naturale;<\/li>\n\n\n\n<li>delle spese per l\u2019affitto o per gli interessi sul mutuo relativamente alla prima casa.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2.3\u2003Regime dei c.d. \u201cContribuenti minimi\u201d<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Secondo la circ. Agenzia delle En\u00adtrate 13.7.2009 n. 34, le spese per omaggi acquistati nell\u2019ambito del regime dei c.d. \u201ccontribuenti minimi\u201d, di cui all\u2019art. 27 del DL 98\/2011, sono in\u00adte\u00adramente deducibili nel periodo di sostenimento, ove relative a beni di valore pari o inferiore a 50,00 euro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso in cui i beni superino tale valore limite, le relative spese sono deducibili quali spese di rap\u00ad\u00ad\u00ad\u00ad\u00ad\u00ad\u00ad\u00adpresentanza, secondo i criteri previsti dal DM 19.11.2008.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tuttavia, secondo le istruzioni alla compilazione del modello REDDITI PF, le spese per omaggi possono essere portate in deduzione per l\u2019intero importo pagato se inerenti all\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0, sen\u00adza quindi distinzione in base al valore.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2.4\u2003Regime forfetario<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non assumono alcuna rilevanza nella determinazione del reddito le spese per omaggi acquistati nel\u00adl\u2019ambito del regime forfetario, di cui alla L. 190\/2014 (legge di stabilit\u00e0 2015), poich\u00e9, in tale re\u00adgime, il reddito imponibile \u00e8 quantificato tramite l\u2019applicazione del coefficiente di red\u00addi\u00adtivit\u00e0 previsto per la specifica attivit\u00e0 svolta all\u2019ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel pe\u00adriodo d\u2019imposta. Ci\u00f2 significa che le spese eventualmente sostenute non sono deducibili analiti\u00adca\u00admente, essendo il loro ammontare predefinito nel coefficiente di redditivit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Non sono, quindi, in alcun modo estensibili le considerazioni sopra svolte con riferimento al regi\u00adme dei c.d. \u201ccontribuenti minimi\u201d <em>ex<\/em> DL 98\/2011.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2.5\u2003IRAP<\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2.5.1\u2003Omaggi ai clienti<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le societ\u00e0 di capitali (srl, spa, sa\u00adpa) e cooperative, le spese per omaggi sono deducibili per l\u2019importo stanziato a Conto economico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le societ\u00e0 di persone commerciali (snc, sas e societ\u00e0 ad esse equiparate), invece, gli omaggi non sono deducibili ai fini IRAP.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2.5.2\u2003Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con riguardo alla determinazione della base imponibile IRAP per le societ\u00e0 di capitali (srl, spa, sa\u00adpa) e cooperative, le spese per omaggi destinati ai dipendenti e ai soggetti assimilati (es. colla\u00adbo\u00adratori) risultano deducibili, se sono funzionali all\u2019attivit\u00e0 di impresa e non assumono natura retributiva per il dipendente o il collaboratore (es. tute e\/o scarpe da lavoro).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se rientrano tra le spese per il personale dipendente, il relativo trattamento dipender\u00e0 dalla tipo\u00adlo\u00adgia di lavoratore beneficiario (si ricorda che, dal 2015, le spese per dipendenti a tempo inde\u00adter\u00admi\u00adna\u00adto sono integralmente deducibili).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per le societ\u00e0 di persone, invece, gli omaggi ai dipendenti (o colla\u00adbo\u00adra\u00adtori) sono indeducibili ai fini IRAP, in quanto non compresi tra gli oneri rilevanti, salvo che siano de\u00adstinati a dipendenti a tempo in\u00adde\u00adterminato o lavoratori per i quali \u00e8 stabilita la deducibilit\u00e0 dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2.6\u2003ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI<\/h2>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2.6.1\u2003Omaggi ai clienti<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela \u00e8 deducibile dal reddito del professionista a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell\u20191% dei compensi percepiti nel pe\u00adrio\u00ad\u00ad\u00addo d\u2019imposta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Analogo trattamento \u00e8 applicabile ai fini IRAP per studi associati e associazioni tra professionisti.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">2.6.2\u2003Omaggi ai dipendenti o ai collaboratori<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Il costo di tali omaggi dovrebbe essere integralmente deducibile dal reddito di lavoro autonomo pro\u00ad\u00adfes\u00adsionale, al pari di ogni altra spesa per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato sostenu\u00adta dal professionista, dal momento che le liberalit\u00e0 ai dipendenti non rientrano tra le spese di rap\u00adpre\u00ad\u00adsen\u00adtan\u00adza, secondo la nozione fornita dal DM 19.11.2008 (applicabile anche al reddito di lavoro au\u00adtonomo).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i professionisti, il costo sostenuto per l\u2019acquisto di beni dati in omaggio ai propri dipendenti (o col\u00adlaboratori) non \u00e8 specificamente disciplinato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai fini IRAP, la riconduzione di tali oneri tra le spese per prestazioni di lavoro dovrebbe escluderne la deducibilit\u00e0 in capo a studi associati e associazioni tra professionisti, salvo che essi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>risultino funzionali all\u2019attivit\u00e0 di lavoro autonomo e non assumano natura retributiva per il dipendente o il collaboratore;<\/li>\n\n\n\n<li>oppure siano destinati a dipendenti a tempo indeterminato o altri lavoratori per i quali \u00e8 prevista la deducibilit\u00e0 dei relativi costi (es. addetti alla ricerca e sviluppo).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3\u2003IVA<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le cessioni gratuite di beni ai clienti seguono la disciplina generale di imponibilit\u00e0 IVA, ad ecce\u00adzio\u00adne dei beni non rientranti nell\u2019attivit\u00e0 propria dell\u2019impresa, per i quali sono previsti alcuni casi di esclusione.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3.1\u2003Beni rientranti nell\u2019attivit\u00e0 propria dell\u2019impresa<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le cessioni gratuite di beni rientranti nell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa seguono la disciplina generale dell\u2019art. 2 co. 2 n. 4 del DPR 633\/72, il quale le considera \u201cassimilate\u201d alle cessioni \u201cin senso stretto\u201d e come tali imponibili IVA; di conseguenza, l\u2019IVA a monte \u00e8 detraibile.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ai fini della base imponibile, ai sensi dell\u2019art. 13 co. 2 lett. c) del DPR 633\/72, il valore da prendere a riferimento \u00e8 dato \u201c<em>dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni<\/em>\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3.1.1\u2003Documentazione per la cessione<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La rivalsa dell\u2019IVA non \u00e8 obbligatoria per le cessioni gratuite di beni.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In assenza di rivalsa, l\u2019operazione pu\u00f2 essere certificata, alternativamente:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>emettendo, in un unico esemplare, un\u2019autofattura con l\u2019indicazione del prezzo di acquisto dei beni, dell\u2019aliquota applicabile e della relativa imposta, specificando anche che trattasi di \u201cau\u00adto\u00ad\u00adfat\u00adtura per omaggi\u201d. Tale documento, che deve essere annotato esclusivamente sul re\u00adgi\u00adstro IVA delle ven\u00addite, pu\u00f2 essere emesso singolarmente per ciascuna cessione, ovvero mensilmente per tut\u00adte le cessioni effettuate nel mese;<\/li>\n\n\n\n<li>annotando, su un apposito \u201cregistro degli omaggi\u201d, l\u2019ammontare globale dei prezzi di acqui\u00adsto dei beni ceduti gratuitamente, riferito alle cessioni effettuate in ciascun giorno, distinte per aliquota.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per la documentazione delle operazioni al dettaglio soggette a memorizzazione e trasmissione dei cor\u00adrispettivi (art. 2 del DLgs. 127\/2015), risulta, tuttavia, consentita l\u2019emissione della sola autofat\u00adtura singola (e non anche di quella \u201cmensile\u201d), e non si potr\u00e0 ricorrere al registro degli omaggi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le autofatture per omaggi devono essere emesse in modalit\u00e0 elettronica ai sensi dell\u2019art. 1 co. 3 del DLgs. 127\/2015:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>riportando i dati del cedente\/prestatore sia nella sezione \u201cDati del cedente\/prestatore\u201d sia nella sezione \u201cDati del cessionario\/committente\u201d;<\/li>\n\n\n\n<li>indicando \u201cTD27\u201d nel campo \u201ctipo documento\u201d (\u201cFattura per autoconsumo o cessioni gratuite senza rivalsa\u201d);<\/li>\n\n\n\n<li>riportando nel campo \u201cData\u201d della sezione \u201cDati generali\u201d la data di effettuazione dell\u2019operazione; se si tratta di fattura riepilogativa pu\u00f2 essere la data dell\u2019ultima operazione o comunque una data del mese.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019IVA non addebitata in rivalsa \u00e8 indeducibile ai fini delle imposte sui redditi.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3.1.2\u2003Campioni gratuiti<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sono escluse da IVA le cessioni gratuite di campioni:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>di modico valore;<\/li>\n\n\n\n<li>appositamente contrassegnati, in maniera indelebile; l\u2019obbligo pu\u00f2 essere correttamente assolto anche mediante l\u2019apposizione di un\u2019etichettatura, bench\u00e9 rimuovibile, sui beni o sull\u2019in\u00advolucro che li contiene;<\/li>\n\n\n\n<li>che avvengono \u201c<em>per promuovere il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione pres\u00adso gli utilizzatori, attuali e potenziali<\/em>\u201d.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3.2\u2003Beni non rientranti nell\u2019attivit\u00e0 propria dell\u2019impresa<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell\u2019attivit\u00e0 propria dell\u2019impresa, costituiscono sempre spese di rappresentanza, indi\u00adpen\u00ad\u00ad\u00ad\u00ad\u00ad\u00ad\u00ad\u00adde\u00adntemente dal costo unitario dei beni stessi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Per i beni non rientranti nell\u2019attivit\u00e0 propria dell\u2019impresa (non essendo di propria produzione o com\u00admercio), la cessione gratuita \u00e8 sempre esclusa da IVA.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">L\u2019IVA relativa alle spese di rappresentanza, invece, \u00e8 detraibile solo in relazione all\u2019acquisto di be\u00adni di costo unitario non superiore a 50,00 euro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pertanto, l\u2019IVA \u201ca monte\u201d \u00e8:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>detraibile, se il valore unitario del bene non \u00e8 superiore a 50,00 euro;<\/li>\n\n\n\n<li>indetraibile, se il valore unitario del bene \u00e8 superiore a 50,00 euro.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">3.3\u2003Omaggi ai dipendenti e ai soggetti assimilati<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">I beni acquistati per essere ceduti a titolo di omaggio ai propri dipendenti e ai soggetti assimilati (es. collaboratori) non sono inerenti all\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa e non possono nemmeno essere qua\u00adlifi\u00adcati come spese di rappresentanza; di conseguenza, la relativa IVA \u00e8 indetraibile, mentre la loro ces\u00adsione gratuita \u00e8 esclusa dal campo di applicazione dell\u2019imposta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Le medesime considerazioni valgono, altres\u00ec, per i servizi acquistati per essere resi a titolo di omaggio ai propri dipendenti e soggetti assimilati (indetraibilit\u00e0 dell\u2019imposta relativa all\u2019acquisto del servizio e successiva prestazione gratuita fuori campo IVA).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se per\u00f2 gli omaggi sono rappresentati da beni oggetto dell\u2019attivit\u00e0 d\u2019impresa, spetta la detrazione del\u00adl\u2019im\u00ad\u00adposta, mentre la cessione gratuita \u00e8 imponibile.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4\u2003CONCESSIONE SI \u201cBUONI ACQUISTO\u201d (<em>voucher<\/em>)<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c8 ormai prassi diffusa concedere omaggi anche sotto forma di \u201cbuoni acquisto\u201d (<em>voucher<\/em>), che con\u00ad\u00ad\u00adsen\u00adtono l\u2019acquisto di beni\/servizi negli esercizi convenzionati.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4.1\u2003Trattamento ai fini IVA<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La disciplina IVA applicabile all\u2019emissione, al trasferimento e al riscatto dei <em>voucher<\/em> \u00e8 contenuta negli artt. 6-<em>bis<\/em>, 6-<em>ter<\/em>, 6-<em>quater<\/em> e 13 co. 5-<em>bis<\/em> del DPR 633\/72 e si applica ai buoni emessi successivamente al 31.12.2018. Essa \u00e8 stata infatti riformata dal DLgs. 141\/2018 al fine di recepire le novit\u00e0 della direttiva 2016\/1065\/UE.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">In base alle disposizioni richiamate, i <em>voucher <\/em>(o \u201cbuoni corrispettivo\u201d) sono strumenti che contengono l\u2019obbligo di essere accettati come corrispettivo o parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che riportano sul supporto utilizzato o sulla relativa documentazione le informazioni necessarie a individuare i beni o servizi da cedere o prestare o le identit\u00e0 dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo dei buoni medesimi.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Inoltre, si distingue tra:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>buoni \u201cmonouso\u201d, se al momento dell\u2019emissione risultano gi\u00e0 noti tutti gli elementi che consentono di determinare il trattamento IVA applicabile all\u2019operazione ad essi sottesa (es. natu\u00adra, qualit\u00e0, quantit\u00e0 dei beni o servizi forniti). In tal caso la cessione di beni o la prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo \u201cmonouso\u201d d\u00e0 diritto si considera effettuata all\u2019atto dell\u2019e\u00admissione del buono-corrispettivo, nonch\u00e9 all\u2019atto di ciascun trasferimento dello stesso antecedentemente al riscatto;<\/li>\n\n\n\n<li>buoni \u201cmultiuso\u201d, se la disciplina applicabile, ai fini IVA, alla cessione di beni o alla prestazione di servizi cui il buono-corrispettivo d\u00e0 diritto non \u00e8 nota al momento della sua emissione (ad esempio perch\u00e9 \u00e8 possibile utilizzare il buono presso un dettagliante che cede beni soggetti ad aliquote IVA diverse). In tale ipotesi, l\u2019operazione si considera effettuata solo nel momento in cui il buono \u00e8 riscattato, dando luogo ad una cessione di beni o una prestazione di servizi (l\u2019esigibilit\u00e0 dell\u2019imposta sorge, quindi, secondo le ordinarie regole di cui all\u2019art. 6 del DPR 633\/72).<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">4.2\u2003Trattamento ai fini delle imposte dirette<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La deducibilit\u00e0 delle spese sostenute per l\u2019acquisto di <em>voucher<\/em> che le imprese omaggiano ai propri clienti segue il trattamento delle spese di rappresentanza.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Nel caso in cui i buoni acquisto siano concessi ai dipendenti, gli stessi costituiscono <em>fringe<\/em> <em>benefit<\/em> per i dipendenti per effetto del co. 3-<em>bis<\/em> dell\u2019art. 51 del TUIR e i relativi costi rientrerebbero tra quelli deducibili per la societ\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00a0<br>I professionisti del nostro Studio restano come sempre a disposizione per chiarimenti e assistenza. Contattaci ai seguenti recapiti: telefono\u00a0<a href=\"tel:+39058445228\">(+39) 0584-45228<\/a>; e-mail info@studiopucci.com.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Contattaci attraverso l&#8217;<a href=\"https:\/\/www.studiopucci.com\/contatti\/\">apposito form<\/a> su questo sito.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1\u2003PREMESSA La concessione di omaggi da parte delle imprese e degli esercenti arti e professioni rappresenta un fatto usuale, in special modo in occasione di festivit\u00e0 e ricorrenze. Di seguito si riepilogano i principali aspetti del regime fiscale di tali cessioni nell\u2019ambito delle impo\u00adste sui redditi, dell\u2019IRAP e dell\u2019IVA. 2\u2003IMPOSTE SUI REDDITI E IRAP Gli [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":7632,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","ngg_post_thumbnail":0,"footnotes":""},"categories":[29,32],"tags":[],"class_list":["post-7631","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-imposte-e-scadenze","category-in-evidenza"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.studiopucci.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7631","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.studiopucci.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.studiopucci.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopucci.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopucci.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=7631"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.studiopucci.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7631\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7637,"href":"https:\/\/www.studiopucci.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/7631\/revisions\/7637"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopucci.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media\/7632"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.studiopucci.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=7631"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopucci.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=7631"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.studiopucci.com\/ro\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=7631"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}