In questo articolo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, le basi imponibili, le riduzioni e gli immobili interessati dal prelievo.

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionale alla quota e mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

A tal fine:

  1. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per intero.
  2. Il giorno di trasferimento dal possesso si computa a capo all’acquirente
  3. L’imposta del mese di trasferimento resta interamente carico dell’acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Versamenti

L’Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando aliquota d’imposta dello 0.86%.

L’acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente, mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno corrente, se approvate entro il 28 ottobre.

  Scadenza Parametri di calcolo
Acconto 2021 16/06/2021 Aliquote anno precedente
Saldo 2021 16/12/2021 Aliquote anno in corso ( se pubblicate entro 28 Ottobre)

Modalità di versamento

Tramite apposito bollettino, o modello F24, con gli specifici codici tributo, quali i seguenti:

Codice tributo IMU Immobile Destinatario versamento
3912 Abitazione principale e pertinenze Comune
3914 Terreni Comune
3916 Aree fabbricabili Comune
3918 Altri fabbricati Comune
3925 Fabbricati D Stato
3930 Fabbricati D (incremento) Comune

Le aliquote applicabili

L’aliquota di base prevista per l’Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all’azzeramento (fanno eccezione i fabbricati di categoria D, per i quali l’aliquota minima è pari a 0,76%).

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, nei seguenti casi specifici:

  • Proprietario di immobili (se in piena proprietà, nella quota non gravata da usufrutto)
  • Usufruttuario (caso in cui il titolare della nuda proprietà non deve versare)
  • Titolare del diritto d’uso
  • Titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
  • Titolare del diritto di enfiteusi
  • Titolare del diritto di superficie
  • Concessionario aree demaniali
  • Nel caso di immobile utilizzato tramite contratto leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione)
  • Il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a: separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ( il coniuge non assegnatario non deve versare).

Mentre per quanto riguarda locatori, comodatari e altri utilizzatori degli immobili non hanno alcun obbligo di versamento IMU.

Gli Immobili interessati

L’Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell’abitazione principale ( se l’Immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.

1. Fabbricati

Ad esclusione di quelli di categoria D privi di rendita, tutti gli altri avranno come riferimento le rendite risultanti in catasto, al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale Moltiplicatore
A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7 160
B 140
C/3 – C/4 – C/5 140
A/10 e D/5 80
D (escluso D/5) 65
C/1 55

I fabbricati rurali uso strumentale (stalle, depositi, etc.) sono imponibili Imu applicando un’aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il comune può ridurre sino all’azzeramento.

E’ prevista altresì una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e/o inabitabili. Per quanto riguardai fabbricati destinati alla vendita e non locati, sono imponibili Imu con un’applicazione di una aliquota massima dello 0,25%.

2. Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati

3. Fabbricati rurali

4. Aree Fabbricabili

5. Terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultate in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato al 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti dal pagamento Imu se riportanti le seguenti caratteristiche:

  • Quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n°9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montanti (PD) e l’esenzione vale per un a parte del territorio comunale;
  • Terreni ubicati nelle cosiddette “isole minori” indicate nell’allegato A della L. 448/2001 (tutte eccetto Sicilia e Sardegna)
  • Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, purché iscritti nell’apposita previdenza, l’esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati.
  • I terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva sono del tutto esenti.

Per riassumere quanto detto sugli immobili soggetti a IMU proponiamo il seguente schema:

IMMOBILI INTERESSATI IMU
Fabbricati  Sì
Abitazione, principale, pertinenze e fabbricati assimilati No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali
Aree fabbricabili
Terreni Agricoli