Proponiamo di seguito una sintesi di UNA AGEVOLAZIONE MOLTO IMPORTANTE PER LE IMPRESE. Ci riferiamo alla RIVALUTAZIONE DEI BENI DELL’AZIENDA.

L’imposta sostitutiva da pagare sulla rivalutazione è estremamente vantaggiosa in termini di TASSE già a decorrere dal 2021.

IL PUNTO

Le imprese si possono patrimonializzare mediante una rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni a costi ridotti e ad effetto rapido. È quanto prevede il decreto di Agosto.

La patrimonializzazione delle imprese passa attraverso l’economica rivalutazione dei beni d’impresa.

La rivalutazione dei beni d’impresa è ammessa anche ai soli fini civilistici.

Il decreto Agosto consente alle imprese di avere a disposizione due possibili alternative:

  • effettuare una rivalutazione gratuita, senza ottenere il riconoscimento fiscale
  • effettuare una rivalutazione a pagamento, versando l’imposta sostitutiva del 3%, in modo da ottenere la rilevanza fiscale.

Il legislatore prevede che per dare riconoscimento fiscale ai maggiori valori iscritti in bilancio ai beni d’impresa è necessario pagare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP del 3% (in luogo delle due aliquote del 10% e 12%), con riconoscimento di tale scelta già a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui la rivalutazione è stata effettuata. Non solo: ma questa rivalutazione non deve necessariamente riguardare tutti i beni della medesima categoria omogenea, ma opera distintamente per ciascun bene.

SOGGETTI AMMESSI ALLA RIVALUTAZIONE

Tutti i soggetti titolari di reddito di impresa e più precisamente le società di capitali e gli enti commerciali residenti nei territori dello Stato – che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, potranno, in deroga a quanto disposto dall’articolo 2426 del c.c. e di ogni altra disposizione oggi vigente, rivalutare i beni d’impresa, ad esclusione degli immobili al cui scambio e produzione è diretta l’attività d’impresa, risultanti del bilancio in corso al 31 dicembre 2019.

Novità interessante rispetto a quanto previsto dalle varie leggi che hanno previsto la rivalutazione (da ultimo la legge di Bilancio) è che la rivalutazione, che deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (ossia per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, nel 2020), può essere effettuata distintamente per ciascun bene (e non deve quindi riguardare necessariamente tutti i beni appartenenti alla stessa categoria con applicazione di un unico criterio all’interno della medesima categoria) e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

BENI RIVALUTABILI:

Possono essere oggetto di rivalutazione – ad esempio – i seguenti beni:

  • Terreni
  • Fabbricati
  • Impianti
  • Macchinari
  • Attrezzature
  • Marchi
  • Brevetti
  • Partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate e collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.

Le immobilizzazioni immateriali (i.e. marchi, brevetti) – anche se non più iscritti nello stato patrimoniale in quanto interamente ammortizzati – possono essere “gratuitamente rivalutate”, se sono ancora tutelate ai sensi delle vigenti disposizioni normative.

La rivalutazione è applicabile anche ai beni completamente ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso, risultanti dall’attivo dello stato patrimoniale del bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

I beni detenuti in leasing possono essere rivalutati dall’utilizzatore solo se è stato esercitato il diritto di riscatto entro l’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2019, considerato che possono essere rivalutati i soli beni in proprietà.

METODI DI RIVALUTAZIONE

I beni possono essere rivalutati secondo le seguenti metodologie:

1) rivalutazione del solo costo storico

2) riduzione del fondo ammortamento

3) rivalutazione del costo storico e del relativo fondo di ammortamento

RICONOSCIMENTO AI FINI FISCALI DEL MAGGIOR VALORE DEI BENI

Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, a decorrere dall’esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP e di eventuali addizionali nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di due rate di pari importo di cui:

  1. a) la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
  2. b) la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24

SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE (O RISERVA DI RIVALUTAZIONE)

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

Sulla base dell’art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342 – espressamente richiamato dall’articolo del decreto di Agosto – il saldo attivo di rivalutazione non può essere utilizzato e “la riserva, ove non venga imputata a capitale, può essere ridotta soltanto con l’osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell’art. 2445 del Codice Civile”.

Ai fini fiscali, inoltre, il saldo attivo costituisce una “riserva in sospensione d’imposta” tassato, ai sensi dell’art. 13 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in caso di distribuzione ai soci.

AFFRANCAMENTO DEL SALDO DI RIVALUTAZIONE

Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, mediante l’applicazione in capo alla società di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi dell’IRAP nella misura del 10%.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di due rate di pari importo, di cui:

  1. c) la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita;
  2. d) la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo.

Gli importi da versare possono essere compensati nel modello F24.

Il saldo attivo di rivalutazione – qualora affrancato – è liberamente distribuibile ai soci e non concorre,  pertanto, a formare il reddito imponibile della società che ha effettuato la distribuzione. Poichè le riserve di rivalutazione, una volta affrancate, confluiscono tra le riserve di utili, in caso di distribuzione, il socio deve assoggettare a tassazione l’importo percepito secondo le regole ordinariamente previste per la tassazione dei dividendi.

CESSIONE DEI BENI RIVALUTATI

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

Restiamo a disposizione per delucidazioni e supporto.