Facendo riferimento al D.Lgs. 117/2017 una delle condizioni necessarie per assumere la qualifica di Ente del Terzo settore (Ets) è quella di svolgere, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale contenute nell’art. 5 del Decreto. Si tratta di un elenco, al momento, di 26 attività che vanno dai “servizi sociali e assistenza ai disabili”, “interventi e prestazioni sanitarie”, “prestazioni socio-sanitarie”, “protezione civile”, “tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio” ed altri. E’ fondamentale individuare correttamente tali attività e le modalità di svolgimento delle stesse (a titolo gratuito od oneroso) anche al fine di qualificare se sono o meno commerciali.

Gli Ets, tuttavia, possono esercitare anche attività diverse da quelle generali a condizione che siano consentite dallo Statuto e che risultino essere secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale in modo da agevolare e sostenere il perseguimento delle finalità istituzionali del sodalizio.

Le attività secondarie sono individuate con decreto ministeriale, in base al rapporto tra l’insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività d’interesse generale.

La natura secondaria e strumentale delle attività diverse deve essere documentata dall’organo amministrativo (di solito il Consiglio direttivo) nella cosiddetta “relazione di missione” o in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio (a seconda delle dimensioni dellEts).

E’ possibile per un Ets, inoltre, effettuare la raccolta fondi anche attraverso la cessione od erogazione di beni o servizi di modico valore nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con sostenitori e pubblico.

L’Ente che non svolga, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale perde la qualifica di Ets.

Il RUNTS (Registro Unico del Terzo Settore), una sorta di Registro delle Imprese dedicato agli Ets, comincerà a prendere forma nei prossimi mesi raccogliendo “d’ufficio” le varie associazioni (Odv, Aps, ed altre) che risultino già iscritte ai rispettivi Albi Regionali e che avranno adeguato il proprio statuto sociale. Per tutti gli altri ci sarà, sostanzialmente, qualche mese di tempo per valutare se entrare o meno nel RUNTS. La questione è molto delicata e richiede un serio approfondimento, poiché vi è da capire se e quali vantaggi possa offrire tale iscrizione e se (in base all’attività svolta) si abbia o meno il diritto di accedervi.

E’ previsto un regime fiscale agevolato per gli Ets che entreranno nel RUNTS, ma è altrettanto vero che aumenteranno gli adempimenti tributari e civili con conseguente inevitabile lievitazione dei costi di gestione. Tale condizione sarà principalmente avvertita dalle piccole e piccolissime associazioni che già oggi, a prescindere dai danni causati dalla pandemia, fanno i “salti mortali” per quadrare i conti. Non sono rari i casi di “finanziamenti infruttiferi” da parte del Presidente o di altri soci “benefattori”.

Da notare, infine, che quasi certamente, in futuro solo gli Ets iscritti al RUNTS potranno ricevere contributi e/o finanziamenti pubblici o, più semplicemente, potranno partecipare a Bandi pubblici. Anche il “banale” ottenimento del patrocinio da parte del Comune per la singola manifestazione  potrebbe rivelarsi insidioso.

Per concludere possiamo affermare, al momento, che le Associazioni ricreative, culturali, i Circoli e buon parte del “mondo no-profit” potranno continuare a gestire la propria attività (contabilmente e civilmente) come hanno sempre fatto solo fino al 31 dicembre prossimo. Dal 01/01/2022 (salvo italiche proroghe) cambierà tutto o quasi…

Articolo a cura di Gianfranco Parisi – Presidente regionale A.C.S.I. ed esperto del settore no profit