Oggi è entrato in vigore il D.L. 111/2020, con DISPOSIZIONI URGENTI PER FAR FRONTE A INDIFFERIBILI ESIGENZE FINANZIARIE E DI SOSTEGNO PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19.

Quali sono le disposizione previste per i genitori con figli in quarantena?

L’art. 5 prevede

“Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici”

  • Un genitore può svolgere attività di Smart Working per parte o tutto il periodo di quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
  • Nel caso in cui non sia possibile, per la tipologia di attività, svolgere Smart Working, alternativamente a quanto previsto dal comma 1, uno dei genitori o alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo di quarantena del figlio minore di quattordici anni, disposta dalla ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.
  • Per i periodi di congedo fruiti, di cui al comma 2, è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
  • Per i casi in cui un genitore fruisce delle misure previste dal comma 1 e 2 o non svolge alcun tipo di attività lavorativa, l’altro non può fruire di nessuna delle precedenti misure (Smart Working o congedo).
  • Il beneficio può essere riconosciuto per periodi fino al 31 dicembre 2020.
  • Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020; nel caso di raggiungimento del limite l’ INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

I consulenti dello Studio sono a disposizione per chiarimenti o per il supporto tecnico necessario alle aziende nella gestione del personale.