Con la Circolare n. 9/E del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle conseguenze per i titolari di Partita IVA che decidono di non aderire al concordato preventivo biennale, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024.

La mancata adesione non comporta automaticamente sanzioni, ma determina un intensificarsi dell’attività di controllo da parte del Fisco, con un impiego rafforzato delle banche dati a disposizione e un’attenzione particolare ai conti correnti bancari e finanziari.

Controlli più incisivi e incroci di dati per chi resta fuori dal concordato preventivo biennale.

Il contribuente che non sottoscrive il concordato sarà oggetto di un monitoraggio più attento, in virtù di quanto previsto dall’articolo 34, comma 2 del D.Lgs. 13/2024.

Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza potranno utilizzare in maniera estesa e integrata:

  • le informazioni finanziarie (inclusi i movimenti sui conti correnti);
  • i dati presenti nei registri pubblici (es. Catasto, PRA, Registro Imprese);
  • le informazioni provenienti da altri contribuenti e soggetti terzi, confrontate con i dati dichiarati.

L’obiettivo è intercettare tempestivamente eventuali anomalie, anche mediante sistemi automatizzati, strumenti di analisi del rischio e tecnologie di intelligenza artificiale.

Sanzioni accessorie: soglie dimezzate per i non aderenti al concordato preventivo biennale.

Oltre all’intensificazione dei controlli, è previsto un sistema sanzionatorio più severo per i soggetti che non aderiscono al concordato o ne decadono successivamente.

La Legge n. 143/2024, di conversione del DL 113/2024, ha modificato l’art. 12 del D.Lgs. 471/1997, dimezzando le soglie che attivano le sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e IVA:

Sanzione amministrativa irrogataSoglia ordinariaSoglia per i non aderenti
Applicazione sanzioni accessorie€ 50.000€ 25.000
Estensione fino a 12 mesi€ 100.000€ 50.000

Le sanzioni accessorie possono includere:

  • interdizione da cariche societarie (es. amministratore, sindaco, revisore);
  • esclusione da gare pubbliche;
  • sospensione o revoca di licenze e autorizzazioni professionali o imprenditoriali;
  • sospensione dall’esercizio dell’attività autonoma o d’impresa.

Adesione al concordato: vantaggi non solo fiscali.

L’adesione al concordato preventivo biennale, oltre a garantire un’imposizione predeterminata e certa per due anni, esclude il contribuente dalle ordinarie attività di accertamento per il periodo coperto.

Di conseguenza, l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato che le attività ispettive verranno concentrate principalmente sui soggetti che decidono di non aderire, configurando un meccanismo di compliance incentivata e selettiva.

Conclusioni operative: cosa valutare

La decisione di aderire o meno al concordato non deve basarsi solo su un confronto numerico tra imposta proposta e quella attesa, ma anche su un’attenta analisi del profilo di rischio fiscale del contribuente, delle caratteristiche della propria attività e del contesto patrimoniale.

Chi non aderisce dovrà:

  • dotarsi di procedure di compliance e documentazione rafforzata;
  • curare con attenzione la coerenza dei dati dichiarati con quelli finanziari e patrimoniali;
  • essere consapevole di una maggiore probabilità di subire controlli incrociati, anche a livello bancario.

Lo Studio è a disposizione dei clienti che desiderano maggiori informazioni sull’adesione al al concordato preventivo biennale.

Lo Studio è a disposizione per:

  • analizzare la convenienza fiscale e strategica dell’adesione al concordato;
  • supportare le attività di prevenzione e monitoraggio in caso di non adesione;
  • offrire consulenza operativa per l’adeguamento ai nuovi criteri di selezione adottati dall’Amministrazione Finanziaria.

Per ulteriori chiarimenti, contattaci ai nostri consueti recapiti.