Ho la residenza all’estero! Molte volte sentiamo questa affermazione. Ma siamo certi che vi siano i presupposti fiscali per non pagare le tasse in Italia?
La normativa fiscale italiana, ai fini delle imposte sui redditi, individua la residenza fiscale delle persone fisiche secondo criteri alternativi e presunzioni di legge. L’articolo 2 del TUIR (DPR 917/1986) e la normativa più recente (ad es. Legge 209/2023) stabiliscono che si considerano residenti in Italia le persone che, per la maggior parte del periodo d’imposta (almeno 183 giorni, 184 negli anni bisestili):
- sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente;
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio (sede principale degli affari e interessi, anche personali e familiari, ai sensi dell’art. 43 c.c.);
- hanno nel territorio dello Stato la residenza (dimora abituale, art. 43 c.c.).
Queste condizioni sono tra loro alternative: la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente per la residenza fiscale in Italia.
Presunzioni di legge:
- si presumono residenti, salvo prova contraria, le persone iscritte per la maggior parte del periodo d’imposta nelle anagrafi della popolazione residente;
- si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con apposito decreto (tipicamente Stati a fiscalità privilegiata).
Iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE).
L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) è condizione necessaria ma non sufficiente per essere considerati non residenti fiscalmente in Italia. La sola iscrizione all’AIRE non esclude la residenza fiscale in Italia se il soggetto mantiene in Italia il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. La giurisprudenza e la prassi (Agenzia delle Entrate) ribadiscono che occorre valutare la sostanza dei rapporti personali, familiari ed economici.
Requisiti per il trasferimento della residenza fiscale all’estero.
Per essere considerati fiscalmente residenti all’estero, è necessario:
- cancellarsi dall’anagrafe della popolazione residente e iscriversi all’AIRE (se il soggiorno all’estero supera i 12 mesi);
- trasferire effettivamente il centro degli interessi vitali (personali, familiari, economici) all’estero;
- non mantenere in Italia né la residenza né il domicilio ai sensi del codice civile per la maggior parte del periodo d’imposta (più di 183 gg all’anno).
Conseguenze fiscali:
- i residenti fiscali in Italia sono tassati sul reddito ovunque prodotto (worldwide taxation);
- i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti in Italia;
- in caso di trasferimento in Stati a fiscalità privilegiata, permane una presunzione di residenza fiscale in Italia, salvo prova contraria (onere della prova a carico del contribuente);
- in presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni, prevalgono i criteri convenzionali (tie breaker rules: abitazione permanente, centro degli interessi vitali, soggiorno abituale, nazionalità).
Riferimenti e citazioni
- Legge 209 del 2023, art. 1 “Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti. […] Salvo prova contraria, si presumono altresi’ residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. Si considerano altresi’ residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.”
- Interpello n. 98 del 2023, Agenzia delle Entrate “Ai sensi dell’art. 2, comma 2, del TUIR, si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d’imposta, cioè per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile. […] Il comma 2bis dello stesso articolo stabilisce che i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi e trasferiti in paesi con regime fiscale privilegiato sono comunque considerati residenti, salvo prova contraria. […] L’iscrizione all’AIRE non esclude la presunzione di residenza fiscale in Italia.”
- Sentenza Cassazione n. 12311/2016 “L’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorchè il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonchè delle proprie relazioni personali. […] Per determinare la residenza normale, si considerano i legami professionali e personali, dando preminenza ai legami personali se non concentrati in un solo Stato.”
- Risoluzione n. 351/E del 2008 “L’iscrizione all’AIRE costituisce condizione necessaria ma non sufficiente per poter essere considerato non residente, a differenza dell’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente che, da sola, costituisce presupposto per essere considerato residente in Italia. Sono indici significativi, ai fini dell’eventuale residenza fiscale, la disponibilità di una abitazione permanente, la presenza della famiglia, l’accreditamento di propri proventi dovunque conseguiti, il possesso di beni anche mobiliari, la partecipazione a riunioni d’affari, la titolarità di cariche sociali, il sostenimento di spese alberghiere o di iscrizione a circoli o clubs, l’organizzazione della propria attività e dei propri impegni anche internazionali, direttamente o attraverso soggetti operanti nel territorio italiano.”
- Sentenza Cassazione n. 5524/2024 “L’iscrizione del cittadino nell’anagrafe dei residenti all’estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorchè il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali.”
- Interpello n. 244 del 2023, Agenzia delle Entrate “Le tre condizioni sopra citate sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.”
Individuazione delle prove documentali e fattuali idonee a dimostrare l’effettiva residenza fiscale in Italia o all’estero, al fine di superare le presunzioni di legge previste dalla normativa fiscale italiana.
Si richiama la più rilevante giurisprudenza in materia:
Sentenza del 02/08/2022 n. 941 – Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- “Il contribuente ha provato che la sua residenza era nella Repubblica di San Marino… forte radicamento nella Repubblica di San Marino (cittadinanza, abitazione, interessi, rapporti interpersonali e sociali, iscrizione al servizio sanitario, partecipazione alla vita politica, utenze, movimentazione di denaro e pagamento delle imposte).”
- Ordinanza del 04/05/2021 n. 11620 – Corte di Cassazione
- “La cancellazione dall’anagrafe dei residenti non è sufficiente per escludere la residenza fiscale in Italia. È necessario trasferire effettivamente il proprio domicilio civilistico… inteso come il luogo dove si stabilisce la sede principale dei propri affari e interessi per la maggior parte del periodo d’imposta.”
- Sentenza del 15/06/2016 n. 12311 – Corte di Cassazione
- “Si valutano la presenza fisica dell’interessato e dei familiari, la disponibilità di un’abitazione, il luogo di lavoro e gli interessi patrimoniali.”
- Sentenza del 31/05/2001 n. 418 – Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- “Se si utilizza il criterio del domicilio, è necessario dimostrare la continuità dell’attività produttrice di reddito in Italia. L’assenza di questi requisiti o la dimostrazione che il reddito è percepito occasionalmente e non continuativamente in Italia può essere utilizzata per provare la residenza fiscale all’estero.”
- Sentenza del 10/10/2014 n. 21438 – Corte di Cassazione
- “Per dimostrare l’effettiva residenza fiscale in Italia, un soggetto iscritto all’AIRE che intende essere tassato in Italia deve dimostrare rigorosamente che il centro dei suoi interessi (personali e patrimoniali) si trova in Italia.”
- Sentenza del 05/02/2018 n. 28 – Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- “Elementi come la presenza dei familiari in Italia, la disponibilità di un’abitazione, la frequenza scolastica dei figli in Italia, e i legami amministrativi con enti pubblici italiani sono idonei a individuare il domicilio in Italia.”
- Sentenza del 06/07/2021 n. 541 – Comm. Trib. Reg. per l’Abruzzo
- “Certificato di residenza fiscale nel paese estero, dichiarazione dei redditi presentata nel paese estero, certificati di immatricolazione dei mezzi di trasporto nel paese estero, certificato di assegnazione del numero di previdenza sociale, certificato elettorale, contratto di acquisto dell’immobile, utenze, movimentazione di somme di denaro e pagamento delle imposte.”
Esempi di prove documentali e fattuali utili per dimostrare la residenza fiscale all’estero.
- Certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità estera.
- Contratti di lavoro o di collaborazione con soggetti esteri.
- Dichiarazioni dei redditi presentate all’estero.
- Iscrizione a sistemi di previdenza sociale esteri.
- Contratti di locazione o acquisto di immobili all’estero.
- Utenze domestiche (luce, gas, acqua, telefono) intestate e attive all’estero.
- Iscrizione a scuole, università o enti formativi esteri per sé o per i familiari.
- Certificati elettorali o di partecipazione alla vita politica estera.
- Immatricolazione di veicoli nel paese estero.
- Prove di movimentazione bancaria e finanziaria all’estero.
- Assicurazioni stipulate all’estero.
- Partecipazione a enti, club, associazioni o attività sociali nel paese estero.
Esempi di elementi che possono invece dimostrare la residenza fiscale in Italia.
- Presenza della famiglia in Italia.
- Disponibilità di un’abitazione in Italia.
- Intestazione di utenze domestiche in Italia.
- Accreditamento di redditi su conti correnti italiani.
- Partecipazione a società o cariche sociali in Italia.
- Frequenza scolastica dei figli in Italia.
- Sostenimento di spese rilevanti in Italia (es. sanitarie, assicurative, associative).
- Partecipazione a riunioni d’affari o attività lavorative in Italia.
- Conti correnti bancari aperti in Italia e carte di credito
Tabella di sintesi delle principali prove documentali/fattuali.
Prova documentale/fattuale | Valore probatorio ai fini fiscali |
Certificato di residenza fiscale estero | Elevato |
Dichiarazione dei redditi estera | Elevato |
Contratto di lavoro/locazione estero | Elevato |
Utenze domestiche attive all’estero | Elevato |
Iscrizione a sistemi previdenziali esteri | Elevato |
Presenza della famiglia in Italia | Elevato (per residenza in Italia) |
Disponibilità di abitazione in Italia | Elevato (per residenza in Italia) |
Accreditamento redditi su c/c italiano | Elevato (per residenza in Italia) |
Partecipazione a società italiane | Elevato (per residenza in Italia) |
Conclusione
La normativa fiscale italiana prevede che la residenza fiscale si determini sulla base di criteri alternativi (iscrizione anagrafica, domicilio, residenza) e presunzioni di legge. L’iscrizione all’AIRE è necessaria ma non sufficiente per perdere la residenza fiscale italiana: occorre trasferire effettivamente il centro degli interessi vitali all’estero e non mantenere in Italia né la residenza né il domicilio ai sensi del codice civile. In caso di contestazione, l’onere della prova grava sul contribuente, soprattutto se il trasferimento avviene verso Stati a fiscalità privilegiata. Le conseguenze fiscali sono rilevanti: i residenti italiani sono tassati sul reddito mondiale, i non residenti solo sui redditi prodotti in Italia. In presenza di convenzioni internazionali, prevalgono i criteri convenzionali per la risoluzione dei conflitti di residenza.
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