Superbonus del 110% – Novità del DL 77/2021 (c.d. “Semplificazioni”) e del DL 59/2021

giugno 10, 2021

L’art. 119 del DL 34/2020 ha previsto, relativamente alle spese sostenute nella finestra temporale agevolata, il potenziamento al 110% delle detrazioni “edilizie” spettanti con riguardo ad interventi che già risul­tavano agevolati:

Il potenziamento al 110% della detrazione spettante sulle spese sostenute per l’effettuazione di questi interventi (c.d. “superbonus”), oltre che essere su­bordinato al sostenimento delle spese nel­la finestra temporale agevolata, è subordinato anche al rispetto delle condizioni specifiche, delle li­mi­ta­zioni soggettive, della tipologia di immobili e degli obblighi di asseve­ra­zio­ne che risultano previsti dalla disciplina recata dall’art. 119 del DL 34/2020.

L’art. 119 del DL 34/2020 individua l’ambito di applicazione del “superbonus” del 110% sulla base di due criteri:

2 Ambito temporale di sostenimento delle spese

Ai sensi dell’art. 119 co. 1, 4, 5 e 8 del DL 34/2020, per poter rientrare nella disciplina del superbonus al 110%, le spese relative agli interventi agevolati devono essere “sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022”.

I co. 3-bis e 8-bis dell’art. 119 prevedono tuttavia finestre temporali agevolate più ampie con riguardo alle spese sostenute per interventi agevolati effettuati da determinati soggetti.

Novità del DL 59/2021

L’art. 1 co. 3 del DL 6.5.2021 n. 59, modificando i citati commi, ha ulteriormente esteso l’ambito temporale di applicazione dell’agevolazione prevedendo che:

Soggetti beneficiari del superbonus
del 110%
Momento di sostenimento delle spese
(art. 119 del DL 34/2020, come modificato dall’art. 1 co. 3
del DL 59/2021)
Generalità dei soggetti previsti dal co. 9 dell’art. 119 del DL 34/2020 Dall’1.7.2020 al 30.6.2022
Condomìni Dall’1.7.2020 al 31.12.2022 (in precedenza il termine era fissa­­to al 30.6.2022 e l’estensione al 31.12.2022 era prevista so­lo se al 30.6.2022 gli interventi erano eseguiti per almeno il 60%)
IACP ed enti equivalenti Dall’1.7.2020 al 30.6.2023 (era il 31.12.2022); am­plia­mento al 31.12.2023 se al 30.6.2023 gli interventi so­no eseguiti per almeno il 60%
Persone fisiche possessori di interi im­mo­­bili composti da 2 a 4 unità (o in comproprietà da più persone fisiche pro indiviso) Entro il 31.12.2022, se al 30.6.2022 sono stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo

Come confermato dalla circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 24 (§ 4), il momento di soste­nimen­to della spesa va individuato:

3 Soggetti beneficiari

Ai sensi del co. 9 dell’art. 119 del DL 34/2020, il c.d. “superbonus” compete per i lavori effettuati:

4 Immobili oggetto degli interventi

Il superbonus del 110% spetta per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e

all’ado­zione di misure antisismiche degli edifici (c.d. interventi “trainanti”) nonché per ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi “trainati”), eseguiti:

Sono inclusi nell’ambito di applicazione della disciplina:

In aggiunta, l’Agenzia delle Entrate (circ. 8.8.2020 n. 24, § 2 e circ. 22.12.2020 n. 30) ha precisato che gli immobili devono essere “residenziali”.

Ambito oggettivo del superbonus del 110% (chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 24/2020)
Tipologia di immobile Interventi agevolati
Parti comuni di edifici residenziali in “condominio” Sia trainanti, sia trainati
Edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze Sia trainanti, sia trainati
Unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze Sia trainanti, sia trainati
Singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all’interno di condomìni Solo trainati

Immobili esclusi dal “superbonus”

Il superbonus del 110% non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

5 Novità del dl 77/2021 (C.D. DECRETO “Semplificazioni”)

L’art. 33 del DL 31.5.2021 n. 77 (c.d. DL “Semplificazioni”), modificando l’art. 119 del DL 34/2020, ha previsto novità che impattano sul superbonus del 110%.

Le nuove disposizioni stabiliscono sostanzialmente che:

5.1 Interventi “trainati” di eliminazione delle barriere architettoniche

La prima novità riguarda gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis co. 1 lett. e) del TUIR che possono beneficiare del superbonus al 110%.

A seguito delle modifiche previste dal DL 77/2021, gli interventi in questione, per poter essere age­volati con il superbonus al 110%, possono essere eseguiti congiuntamente, oltre che ad uno degli interventi “trainanti” di efficienza energetica di cui al co. 1 dell’art. 119 del DL 34/2020, anche agli interventi “trainanti” di miglioramento sismico di cui ai co. 1-bis – 1-septies dell’art. 16 del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus”).

In entrambi i casi, ai fini del superbonus al 110%, questi interventi sono agevolati “anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni”.

Tuttavia, nel caso in cui gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche siano “trainati”:

5.2 Titolo abilitativo per gli interventi superbonus 110%

Un’altra novità riguarda il titolo abilitativo che consente la realizzazione degli interventi con agevolazione del 110%.

Per effetto del nuovo co. 13-ter dell’art. 119 del DL 34/2020, gli interventi relativi al 110%, con la sola eccezione di quelli effettuati in un contesto di demolizione e ricostruzione dell’edificio, vengono considerati alla stregua di interventi manutenzione straordinaria, per la cui autorizzazione è sufficiente la CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata).

La nuova disposizione ha come obiettivo dichiarato il superamento dell’attestazione dello stato le­gittimo degli immobili di cui all’art. 9-bis co. 1-bis del DPR 380/2001 (T.U. Edilizia), posto che va ad esplicitare che “la presentazione della CILA non richiede l’attestazione di stato legittimo” di cui al richiamato art. 9-bis.

Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’im­mo­bile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente all’1.9.67.

5.3 Limite di spesa detraibile per ONLUS, ODV e APS

L’ultima novità riguarda le ONLUS di cui all’art. 10 del DLgs. 460/97, le organizzazioni di volon­tariato (ODV) iscritte nei registri e le associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri:

Per i suddetti soggetti del Terzo settore con le sopraelencate caratteristiche, il nuovo co. 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020 stabilisce che il “limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente arti­colo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la su­perficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglio­ramen­to o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pub­blicato dall’Osser­vatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385”.

Nel caso in cui la superficie dell’immobile sul quale sono eseguiti gli interventi sia superiore alla me­dia OMI, quindi, parrebbe che il limite massimo di spesa ammesso in detrazione venga propor­zio­nalmente elevato.

 

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