D.L. Visco – Bersani

Con l’art. 35, D.L. Visco-Bersani veniva a determinarsi:
– un regime di responsabilità solidale dell’appaltatore per il versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovute dal subappaltatore in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del contratto di subappalto.
– l’applicazione di un regime sanzionatorio (sanzione da 5.000 a 200.000 euro) nel rapporto tra appaltatore e committente, qualora quest’ultimo paghi il corrispettivo del contratto di appalto senza aver ottenuto dall’appaltatore idonea documentazione circa la correttezza del versamento all’Erario delle suddette ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell’IVA dovuta dall’appaltatore e dal subappaltatore.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 40/E/2012, ha precisato che l’attestazione dell’effettuazione dei predetti obblighi di pagamenti può essere rilasciata:
– mediante asseverazioni prestate dai CAF o dai professionisti abilitati; oppure;
– (in alternativa) attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui l’appaltatore/subappaltatore attesta l’avvenuto adempimento degli stessi.

Decreto sulle semplificazioni

Il decreto sulle semplificazioni mette la parola fine alla solidarietà tributaria sui contratti di subappalto e alla sanzione gravante sul committente.
Pertanto, l’appaltatore non risponde più, in via solidale, con il subappaltatore delle somme vantate dall’erario, se non acquisisce prima del pagamento del corrispettivo dovuto la documentazione sulla regolarità del versamento all’erario delle ritenute, come il committente non è più soggetto alla sanzione pecuniaria prevista se paga l’appaltatore senza acquisire la prova della regolarità nei versamenti di ritenute da parte di quest’ultimo e di tutti i subappaltatori.
Resta, invece, in vigore la solidarietà retributiva e contributiva tra committente, appaltatore e subappaltatore ex art. 29, comma 2 Dlgs 276/2003. Rimane, pertanto, il vincolo di solidarietà tra i tre soggetti in relazione ai trattamenti retributivi, ai contributi previdenziali e ai premi assicurativi dovuti per il periodo di esecuzione del contratto.