Gentile Cliente,
al fine di supportarTi sul corretto assolvimento della marca da bollo sulle fatture 2019 riepiloghiamo di seguito tutte le informazioni utili.

In generale, la marca da bollo è un tributo alternativo all’IVA e va applicata esclusivamente per le fatture emesse senza l’addebito dell’iva.

Marca da bollo

Quando APPLICARE la marca da bollo

Il meccanismo generale è il seguente:

  • sulle fatture con importi superiori ad € 77.47 la marca da bollo va applicata sia se sono in formato cartaceo che elettronico.
  • sulle fatture con importi inferiori a € 77.47 la marca da bollo non va mai applicata,
  • se le fatture presentano contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, la marca da bollo va applicata solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano superiori a € 77.47.

In ogni caso L’IMPORTO DELLA MARCA DA BOLLO, qualora sia dovuta, È Di € 2.00.

La marca da bollo sulla fattura è a carico del debitore come stabilito dall’art 1199 c.c., sebbene per il pagamento dell’imposta e per eventuali sanzioni amministrative sono  obbligatamente solidali entrambi le parti.

Sono sempre soggette alla marca da bollo:

  • operazioni fuori campo IVA per mancanza del presupposto soggettivo o oggettivo (Art. 2, 3,4 e 5 DPR 633/1972), territoriale (Art. da 7 a 7-septies DPR 633/1972);
  • operazioni escluse dalla base imponibile dell’ IVA (Art. 15 DPR 633/1972);
  • operazioni esenti da IVA (Art. 10 DPR 633/1972);
  • operazioni non imponibili perché effettuate in operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali e connessi agli scambi internazionali, cessioni ad esportatori abituali (esportazioni indirette Art. 8 lett. c) DPR 633/1972);
  • operazioni effettuate dai soggetti passivi che usufruiscono del nuovo regime dei minimi e del regime forfettario.

Sono sempre ESENTI da marca da bollo:

  • fatture, note di credito e addebito e documenti simili che riguardano operazioni soggette ad IVA;
  • – fatture riguardanti operazioni non imponibili relative ad esportazioni di merci (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) ed a cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 31/1993);
  • – fatture soggette al reverse charge (Art. 17, comma 6 lett. a), a-bis) e a-ter) DPR 633/1972) e cessione dei rottami (Art. 74 comma 7 e 8 DPR 633/1972).

Come si versa la marca da bollo

La marca da bollo sulle fatture cartacee va assolta tramite l’acquisto del contrassegno telematico acquistato dal tabaccaio mentre per le fatture elettroniche la marca da bollo va assolta in modo virtuale mediante il versamento con il modello F24.

Cosa cambia con la fatturazione elettronica

E’ previsto che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa.

Le sanzioni

L’omissione della marca da bollo o l’apposizione del contrassegno telematico di assolvimento della marca da bollo con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta o della maggiore imposta evasa.

I Consulenti dello Studio Pucci sono a Tua disposizione per offrirti supporto sull’argomento trattato dal presente articolo.

Cordiali saluti