Contributi pubblici da comunicare entro il 31 Dicembre

dicembre 21, 2021

L’art.1, co. 125-129, L. n. 124/2017 ha introdotto un obbligo informativo per i soggetti che ricevono erogazioni pubbliche di importo complessivo superiore a €. 10.000; tale necessità interessa tutte le imprese ed enti non commerciali. La pubblicazione avviene:

In caso di violazione, è previsto uno specifico regime sanzionatorio, che risulta sospeso per il 2021:

Sono interessati i seguenti soggetti, ove intrattengano rapporti economici con le P.A.:

Devono essere fornite le informazioni relative a

erogati nell’esercizio finanziario precedente da Pubbliche Amministrazioni.

Di seguito uno specchietto in merito alle informazioni da pubblicare, le quai sono da fornire schematicamente e devono riguardare:

DATA DI INCASSO SOGGETTO EROGATORE CAUSALE  SOMMA INCASSATA
TOTALE CONTRIBUTI …  (> €. 10.000)

Per le modalità di pubblicazione è necessario fare la seguente distinzione:

  1. ENTI NON COMMERCIALI:
    • Associazioni (riconosciute o meno), ONLUS e fondazioni
    • e le cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex D.lgs. 286/1998 entro il 30/06 di ogni anno,
    • sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet/portali digitali
    • le informazioni relative alle citate erogazioni incassate nell’esercizio precedente.
  2. IMPRESE: per i soggetti che esercitano attività commerciale (imprenditori tenuti all’iscrizione al Registro imprese) occorre operare la seguente distinzione, in relazione all’obbligo di depositare un bilancio con la nota integrativa, o meno:
NOTA INTEGRATIVA ASSOLVIMENTO OBBLIGHI INFORMATIVI
OBBLIGATI

(società di capitali non micro imprese)

Pubblicano le informazioni in Nota integrativa del bilancio d’esercizio (e dell’eventuale bilancio consolidato).

In assenza di approvazione del bilancio (e, dunque, di deposito), non scatta alcun obbligo “sostitutivo”

NON OBBLIGATI

micro imprese (art. 2435-bis C.C.)

ditte individuali

società di persone

Assolvono all’obbligo informativo:

  • mediante pubblicazione delle informazioni
  1. entro il 30/06 di ogni anno
  2. su propri siti internet: secondo modalità liberamente accessibili al pubblico (dunque non in una eventuale “area riservata” del proprio sito)
  • in assenza di un sito internet: sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza (es: associazione artigiani, commercianti, Confindustria, ecc.)

Sanzioni e adempimenti introdotti a partire dal 2020

A partire dall’1/01/2020, il mancato assolvimento dei predetti obblighi comporta.

Sono applicabili in quanto compatibili, le procedure (es: oblazione) di cui alla L. 689/1981.

Inoltre l’art. 11-sexiesdecies del DL 52/2021, inserito in sede di conversione nella L. 87/2021, ha prorogato l’entrata in vigore del regime sanzionatorio. In particolare è stato stabilito che:

Con la nuova formulazione è possibile desumere che:

N.B: per i soggetti che hanno già depositato il bilancio 2021 e non hanno provveduto ad indicare correttamente le erogazioni pubbliche ricevute, sarà necessario presentare una nuova pratica di deposito, compreso un nuovo verbale di assemblea che approva il bilancio corretto.

Per delucidazione e supporto tecnico contattaci attraverso i canali istituzionali.