DECALOGO DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE

marzo 30, 2020

Di seguito riportiamo il decalogo in cui sono sintetizzati gli interventi previsti dal cosiddetto ‘Decreto Cura Italia’ a sostegno delle imprese.

E’ prevista la sospensione dei versamenti di ritenute, addizionali, iva, contributi previdenziali e assistenziali dal 8.03.2020 al 31.05.2020. Destinatari: imprese con fatturato inferiore a 2 milioni di euro nell’anno precedente.

E’ prevista la sospensione, sempre dal 8.3 al 31.5, dei termini per gli adempimenti tributari diversi dai versamenti. Destinatari sono tutti i contribuenti. Da eseguirsi entro il 30.06.2020 .

Sono state sospesi i termini di versamento delle somme dovute a fronte di cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi, avvisi addebito inps, dall’8.03.2020 fino al 31.05.2020.

Sospesi inoltre versamenti e adempimenti agli enti locali (ad esempio comuni). Contenuto e termini dipendono da ciascun ente.

E’ stato istituito un credito di imposta pari al 60% del canone di affitto del mese di marzo, per gli immobili accatastati in categoria catastale C/1. I destinatari sono tutti i soggetti esercenti attività di impresa per le quali è stata disposta la chiusura.

E’ prevista, in seguito alla cessione di crediti deteriorati accumulati dalla imprese negli ultimi anni la possibilità di trasformare in crediti di imposta le tasse già pagate sul fatturato relativo a questi crediti. Siamo in attesa delle istruzioni ministeriali.

E’ stato istituito un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti fino ad un massimo di 20.000,00 euro. I destinatari sono tutti i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione.

Viene riconosciuto un bonus forfettario pari ad euro 600,00 a lavoratori autonomi, titolari e soci di società di persone e di capitali iscritti presso la gestione inps e non titolari di pensione.

La data dalla quale è possibile inoltrare la domanda è il 1.04.2020 tramite il sito dell’inps.

Sabato 28.3.2020 è stato firmato un decreto con il quale è stata esteso il riconoscimento dell’indennità anche ai liberi professionisti iscritti nelle rispettive casse di previdenza.

E’ prevista la possibilità per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività di richiedere la cassa integrazione ordinaria per i loro lavoratori per massimo 9 settimane. Il pagamento verrà effettuato direttamente dall’INPS ed è possibile richiederla per i lavoratori assunti prima del 23.02.2020.

Per i datori che non rientrano nella cassa integrazione ordinaria (quindi anche imprese con pochi dipendenti) è previsto l’accesso ai trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga per la durata di sospensione del rapporto di lavoro o comunque per massimo 9 settimane. I lavoratori devono essere stati assunti prima del 23.02.2020.

Possono beneficiare della moratoria (sospensione delle rate), facendone richiesta alla banca o all’intermediario finanziario, le microimprese e le piccole/medie imprese. La sospensione è fino al 30.09.2020. Bisogna autocertificare la carenza di liquidità per effetto dell’epidemia.

Viene ampliata la possibilità di accedere al Fondo di Garanzia per fronteggiare la necessità di liquidità causate dall’emergenza Covid 19. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto: la garanzia viene concessa a titolo gratuito; è esclusa la valutazione dell’andamento dell’impresa; diventano ammissibili le operazioni finalizzate all’estinzione di finanziamenti (rinegoziazione finanziamenti o consolidamento di passività a breve) erogati dalla stessa banca (o gruppo bancario); viene estesa la durata della garanzia sui finanziamenti già garantiti oggetto di sospensione delle rate o della sola quota capitale da parte delle banche finanziatrici.

Sono ammessi a garanzia, gratuitamente e senza valutazione, i finanziamenti a favore di persone fisiche che esercitano l’attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 (finanziamenti inferiori a 18 mesi fino a 3.000 euro di importo).

I lavoratori autonomi che certificano di aver registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio e precedente la domanda, un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33 per cento del fatturato medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività possono richiedere la sospensione del mutuo prima casa per 18 mesi.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ed il supporto tecnico necessario per procedere con l’avvio delle pratiche relative ai diversi punti.