La nuova Exit Tax
Che cosa è la EXIT TAX?
Ex art. 166 comma 1 del TUIR il trasferimento all’estero della residenza di un soggetto esercente attività di impresa costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale. In conseguenza del trasferimento, pertanto, la differenza tra il valore normale e il costo fiscalmente riconosciuto (la plusvalenza) dei beni costituenti l’azienda, sarà tassata in Italia, con la c.d. “exit tax”.
La exit tax non si applica, tuttavia, se a seguito del trasferimento di residenza, i beni confluiscono in una stabile organizzazione sita nel territorio dello Stato italiano, sempre che tali beni non siano successivamente distolti da detta stabile organizzazione. D’altra parte si considerano, in ogni caso, sottoposte ad exit tax, le plusvalenze relative a stabili organizzazioni all’estero del soggetto italiano che trasferisce la sede
L’opzione per la sospensione della plusvalenza:
L’art. 91, comma 1 del D.L. 24.01.2012 n° 1 ha introdotto nell’art. 166 TUIR i commi 2 quater e 2 quinquies. Col comma 2 quater, è introdotta la possibilità di effettuare trasferimenti della residenza sospendendo, ai fini delle imposte sui redditi, gli effetti del realizzo, a condizione che il trasferimento della residenza avvenga in Stati appartenenti all’Unione Europea o in stati “white-list”, aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.
L’opzione per la sospensione della plusvalenza può essere esercitata sia su base complessiva, sia, distintamente, per ogni singolo cespite o componente aziendale che non sia confluito in una stabile organizzazione rimasta in Italia. In quest’ultimo caso, la plusvalenza è calcolata, per ciascun cespite o componente trasferito, sulla base del rapporto tra il suo maggior valore e il totale dei maggiori valori trasferiti. Sull’imposta sospesa sono dovute garanzie proporzionali al suo importo.
Le imposte dovute sulla plusvalenza “latente” sono determinate definitivamente all’atto del trasferimento, senza considerare le plusvalenze e le minusvalenze realizzate successivamente al trasferimento che dovrebbero essere riconosciute nello stato estero di destinazione.
Se il momento della determinazione della plusvalenza coincide con quello del trasferimento, il momento del versamento coincide, con quello nel quale gli elementi dell’azienda o del complesso aziendale trasferiti si considerano realizzati. Costituisce realizzo rilevante, ciascuna fattispecie prevista dall’art. 86 del TUIR, e pertanto:
- le cessioni a titolo oneroso;
- il risarcimento, anche sotto forma assicurativa, per la perdita ed il danneggiamento di beni;
- l’assegnazione ai soci o la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Il decreto ministeriale del 2/7/2014:
Con decreto ministerale del 2.7.2014 si dispone che si possa optare per la sospensione o per la rateizzazione della riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla plusvalenza e si disciplina il regime fiscale del trasferimento delle imprese all’estero in sospensione di imposta qualora il paese di approdo rientri nella UE o nello spazio economico europeo e a condizione che vi sia lo scambio di informazioni.
Casistiche comuni sono:
- imprenditore di origine non italiana venuto nel nostro paese ad aprire una azienda e che ritorna nel suo paese: non si considerano solo le società ma anche gli imprenditori. Se torna in un Paese extracomunitario, tale decreto non si applica ma rimane certamente in vigore l’art.166 che prevede la tassazione dei plusvalori latenti senza possibilità di differimento o di rateazione del versamento.
- molte imprese italiane di grandi dimensioni che nel corso degli anni sono state acquisite da gruppi esteri. Si creerebbe delocalizzazione e unica consolazione è la tassazione di plusvalori latenti.
- imprenditore di origini italiane che cerca fortuna all’estero. Anche qui bisognerà valutare l’applicazione della nuova exit tax che potrebbe riguardare l’impresa individuale o la società.
- delocalizzazione all’estero di società che non svolgono una attività particolarmente operativa come le holding, le royalty company o le società immobiliari. In questo caso il trasferimento all’estero con la sospensione della tassazione è sicuramente possibile, atteso che l’art. 166 trova applicazione quando si tratta di reddito di impresa per cui potrebbe trovare applicazione anche in ipotesi di società immobiliare di comodo.