Spesometro 2014
Con l’art. 2, comma 6 D.L. 16/2012, è stato modificato l’art. 21, comma 1, DL 78/2010, che ha istituito l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA. Sono obbligati alla presentazione dello spesometro tutti i clienti ed i fornitori che hanno compiuti operazioni rilevanti ai fini Iva, ad esclusione dei contribuenti minimi (nonchè lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico nell’ambito di attività istituzionali diverse da quelle previste dall’articolo 4 del d.P.R. n. 633/1972).
Oggetto dello speso metro sono le operazioni imponibili, operazioni non imponibili, operazioni assimilate e servizi internazionali. Devono essere indicate nello spesometro anche le fatture ricevute in reverse charge, nell’importo da considerare è compreso solo l’imponibile e non l’Iva integrata.
A partire dalle comunicazioni relative al 2013, i contribuenti mensili invieranno la comunicazione entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, mentre per i contribuenti trimestrali il termine sarà quello del 20 aprile dell’anno successivo. Le scadenze dovranno essere confermate dall’Agenzia delle Entrate, che però potrebbe anche stabilire nuove proroghe.
In via generale, la comunicazione può essere effettuata inviando i dati in forma analitica, ovvero in forma aggregata. Un’ulteriore semplificazione è data dalla possibilità di utilizzare il nuovo modello per:
- la comunicazione, in capo agli operatori economici, dei contratti di leasing e/o noleggio di mezzi di trasporto;
- la comunicazione degli acquisti di beni da operatori sammarinesi;
- la comunicazione delle operazioni effettuate con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi “black-list”.
Se si sceglie la modalità aggregata, per ogni cliente e fornitore andranno riportati:
- il numero delle operazioni effettuate, i cui dati sono esposti in forma aggregata;
- l’importo totale fatturato (imponibile e Iva);
- l’importo delle note di variazione (imponibile ed Iva).
L’opzione per l’invio dei dati in forma aggregata non è consentita per tutte le operazioni, posto che devono invece essere obbligatoriamente trasmessi in via analitica i dati riferiti a:
- acquisti da operatori economici sammarinesi;
- acquisti e cessioni da e verso produttori agricoli;
- acquisti di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo.