Welfare aziendale: arricchire l’azienda migliorando il benessere dei dipendenti

settembre 25, 2023

 Le disposizioni normative previste dal nostro ordinamento in materia di welfare aziendale sono volte ad incentivare il ricorso alle forme di sostegno ritenute meritevoli di tutela ai fini del soddisfacimento di esigenze sociali.

Tale strumento ha l’obiettivo di ridurre l’onere fiscale e contributivo sul lavoro subordinato sia a favore dei dipendenti, assoggettati a un minore prelievo fiscale e contributivo, sia a favore dei datori di lavoro, per il risparmio degli oneri previdenziali dovuto all’ampliamento delle componenti escluse dal reddito da lavoro dipendente e alla possibilità di dedurre, nella determinazione di tale reddito, le spese sostenute per il welfare aziendale.

Si riscontrano molteplici interventi del legislatore per favorire l’erogazione di welfare aziendale a favore dei lavoratori subordinati, da ultimo, il decreto-legge n. 48/2023.

Il datore di lavoro può erogare ai propri dipendenti un pacchetto di beni e servizi rientranti nell’istituto del welfare aziendale attraverso:

  • un atto unilaterale su base volontaria non vincolante che consente di dedurre dal reddito d’impresa il costo dei servizi di utilità sociale nel limite del 5 per mille dei costi del lavoro;
  • un atto unilaterale vincolante derivante ad esempio da regolamento aziendale. In questo caso deve configurarsi l’adempimento di un obbligo negoziale. Il vantaggio consente all’azienda di dedurre dal reddito d’impresa il 100% della spesa, senza il limite del 5 per mille.
  • un accordo sindacale. Anche tale ipotesi consente la piena deducibilità del costo ai fini del reddito d’impresa.

Beni e servizi di welfare

Gli articoli 51 e 100 del TUIR definiscono i beni e i servizi offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti che non contribuiscono a formare il reddito da lavoro dipendente. I destinatari di beni e servizi sono il lavoratore e, in alcune ipotesi, anche i suoi familiari.

Elenchiamo una serie di beni e servizi rientranti nel welfare aziendale:

Per beneficiare dei vantaggi del welfare aziendale i beni e i servizi devono essere offerti alla generalità o a categorie omogenee di dipendenti e non sono ammesse le erogazioni ad personam.

L’espressione “categorie di dipendenti” non vanno intense soltanto con riferimento alle categorie previste nel Codice civile come dirigenti, quadri, impiegati, intermedi e operai, bensì a tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica).

Per concludere possiamo affermare che il welfare aziendale è uno strumento che produce notevoli benefici fiscali e contributivi per i lavoratori destinatari ed inoltre, l’abbattimento del cuneo fiscale si traduce in un risparmio aziendale determinato dall’esclusione dall’imponibile previdenziale del valore dei beni e/o servizi di welfare aziendale erogati in conformità alle previsioni legislative.

Lo Studio rimane a disposizione per consulenze mirate finalizzate a supportare gli imprenditori e i responsabili HR ad impostare politiche di welfare vantaggiose per l’azienda e per il personale.

Attività Finanziarie Estere: obblighi dichiarativi e controlli in corso

settembre 19, 2023

I contribuenti che hanno effettuato o detengono investimenti finanziari all’estero sono tenuti a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per il monitoraggio predisposto dall’Agenzia Entrate nonché per il calcolo ed il versamento dell’IVAFE (l’imposta dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia).

Abbiamo predisposto una lettera informativa per riepilogare quali sono gli obblighi del contribuente e i controlli in corso da parte dell’amministrazione finanziaria.

I contribuenti che hanno effettuato o detengono investimenti finanziari all’estero sono tenuti a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per il monitoraggio predisposto dall’Agenzia Entrate nonché per il calcolo ed il versamento dell’IVAFE (l’imposta dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia).

Cosa deve essere dichiarato

Vanno dichiarati il valore a inizio e fine anno degli investimenti esteri dei quali si è titolari o contitolari, con indicazione dello Stato in cui sono detenuti, nonché la quota e la durata di possesso in giorni e la tipologia.

Tra gli investimenti che vanno dichiarati sono inclusi, a titolo esemplificativo:

  • conti correnti e libretti di risparmio
  • partecipazioni
  • finanziamenti erogati a società estere
  • altri strumenti finanziari (es. obbligazioni, diritti di opzione), compresi i dossier titoli detenuti presso banche estere
  • criptovalute

Per i conti correnti e libretti di risparmio in sostituzione del valore finale va indicata la giacenza media e l’obbligo di compilazione si estende anche ai delegati al prelievo (anche tramite carta di credito). Se detenuti in Paesi a regime fiscale agevolato, va indicato anche il saldo massimo raggiunto nel corso del periodo d’imposta.

Sanzioni previste

Per le violazioni relative all’omessa o infedele presentazione del quadro RW è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 3% e il 15% calcolata sull’ammontare di ogni singolo importo non dichiarato. Le sanzioni sono raddoppiate, nella misura dal 6% al 30% degli importi non monitorati, qualora le violazioni dovessero riguardare beni, attività o investimenti detenuti in Paesi a regime fiscale agevolato.

La sanzione è rapportata all’intero valore non dichiarato dalle attività finanziarie, anche se le stesse sono detenute in comunione o cointestate.

L’omessa o l’irregolare determinazione dell’IVAFE nel quadro RW comporta invece l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 90% al 180% della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato.

Infine, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.L. 78/09, se i conti o le altre attività finanziarie non dichiarati nel quadro RW sono detenuti in Stati o territori inclusi nell’elenco dei paesi black list, di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e all’art. 47-bis del TUIR, tali attività “si presumono costituite, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione” e la sanzione per infedele dichiarazione dei redditi è in tal caso raddoppiata.

Le lettere di compliance in arrivo

Con un provvedimento di febbraio 2022[1] l’Agenzia Entrate ha pubblicato le modalità attuative per l’invio ai contribuenti delle lettere di compliance relative alle attività patrimoniali e finanziarie estere non dichiarate o non dichiarate correttamente, riferite al periodo di imposta 2018 e successivi, sia per gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, sia per quelli relativi ai redditi di fonte estera.

Come da prassi le lettere di compliance che stanno arrivando in queste settimane, invitano il contribuente a sanare spontaneamente le eventuali irregolarità dichiarative con la possibilità di ridurre sensibilmente le sanzioni previste.

Le informazioni utilizzate dall’Agenzia per la predisposizione delle lettere provengono essenzialmente dallo scambio di informazioni finanziarie previsto per gli Stati UE dall’art. 8, co. 3-bis della Direttiva n. 2011/16/UE, modificata dalla Direttiva n. 2014/107/UE, e per gli altri Paesi OCSE dal Common Reporting Standard (CRS).

Lo scambio automatico di informazioni relativo ai rapporti di natura finanziaria detenuti all’estero implementato negli ultimi anni consente infatti oggi all’Amministrazione finanziaria di disporre di moltissime informazioni, compresa la titolarità di conti finanziari e il loro ammontare.

Sebbene le lettere di compliance non forniscano direttamente dati rilevanti, limitandosi ad indicare al contribuente la non compliance rispetto ai dati a disposizione dell’Agenzia, è sufficiente accedere all’apposita sezione “l’Agenzia scrive” all’interno del cassetto fiscale del contribuente, per prelevare il documento con i dati in dettaglio.

La lettera di compliance indica sempre le modalità:

  • per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso e beneficiando così della riduzione delle sanzioni;
  • o qualora le anomalie evidenziate fossero dovute a inesattezze nelle informazioni pervenute, per fornire chiarimenti e documenti utili a chiarire l’anomalia segnalata, rivolgendosi alla Direzione Provinciale competente.

Attenzione: le lettere di compliance non vanno confuse con inviti o questionari ex articolo 32 DPR n. 600/1973 che rappresentano invece l’inizio di una vera e propria attività istruttoria.

Il nostro Studio è sempre a disposizione per valutare gli obblighi dichiarativi nonché per esaminare lettere o inviti eventualmente ricevuto dall’Agenzia Entrate.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

 

Decreto correttivo della riforma dello sport DLgs. 120/2023

settembre 18, 2023

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dal 5 settembre 2023, è entrato in vigore il decreto correttivo che va ad integrare e modificare i decreti attuativi della riforma dello sport.

Vediamo insieme le principali novità:

Statuto

Dal punto di vista civilistico viene introdotto un periodo transitorio per adeguare gli statuti delle associazioni e società sportive dilettantistiche alle nuove disposizioni di legge riguardanti l’oggetto sociale e l’esercizio di attività strumentali e secondarie a quella sportiva dilettantistica.

Gli adeguamenti dovranno essere perfezionati entro il 31 dicembre 2023 e saranno esenti dall’imposta di registro.

La mancata conformità ai criteri legislativi renderà inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD); gli enti già iscritti che non provvederanno ad adeguare gli statuti entro tale data verranno cancellati d’ufficio dal Registro.

Lavoro sportivo

Viene definita la nozione di lavoratore sportivo, precisando che l’attività sportiva dev’essere svolta, dietro corrispettivo, a favore di un soggetto dell’ordinamento sportivo iscritto nel RASD, nonché a favore delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate, degli enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute spa o di altro soggetto tesserato, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.

Altra novità importante riguarda l’elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, che sarà oggetto di un elenco tenuto e aggiornato dal Dipartimento per lo Sport.

Per l’invio delle comunicazioni obbligatorie per l’individuazione del rapporto di lavoro sportivo da effettuare al RAS, il termine di scadenza viene posticipato entro il 30 giorno del mese successivo all’inizio del rapporto.

Le collaborazioni coordinate e continuative

Tra le numerose modifiche, sono state oggetto di ulteriori cambiamenti anche i rapporti di collaborazioni coordinate e continuative. Si è innalzata da 18 a 24 ore il limite di tempo settimanale entro il quale una prestazione può essere considerata di lavoro autonomo. Inoltre, si aggiunge la completa esenzione Inail, a cui si applicherà esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria.  Per i co.co.co è prevista la non concorrenza ai fini Irap di tutti i compensi inferiori agli 85 mila euro annui.

L’iscrizione nel LUL può avvenire in un’unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto di lavoro, entro la fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Prima del correttivo era prevista un’agevolazione del 50% dei contributi INPS fino al 2027 per garantire le tutele negli sport dilettantistici, che fino ad oggi erano esclusi da qualsiasi obbligo contributivo. A questo si aggiunge una nuova misura, che consiste in un contributo commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi, titolari di contratti di co.co.co erogati nei mesi di luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre 2023, che nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di erogazione del contributo hanno conseguito ricavi di qualsiasi natura, non superiori complessivamente a euro 100.000. Sarà un decreto del ministero dello sport a definire i dettagli dell’agevolazione.

Viene, inoltre, previsto che in sede di prima applicazione, gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti per i co.co.co limitatamente al periodo di paga da luglio 2023 a settembre 2023, possono essere effettuati entro il 31 ottobre 2023

I rimborsi spese

Per i volontari cambia la disciplina dei rimborsi spese riconosciuti.

Potranno essere rimborsate:

  • le spese effettivamente sostenute e documentateper l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabiliti dall’ente medesimo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfetario;
  • le spese autocertificate, purché le stesse non superino l’importo di 150 euro mensilie l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Si precisa che non sono considerate prestazioni sportive di volontariato le attività fornite a titolo gratuito dai componenti degli organi di amministrazione di associazioni e società sportive dilettantistiche.

 

Rimani aggiornato con la nostra circolare mensile: le novità di agosto e le scadenze di settembre

settembre 8, 2023

Rimani aggiornato con la nostra circolare mensile. Nel documento scaricabile attraverso il link a fondo pagina sono riepilogate le novità del mese di agosto e successivamente le principali scadenze del mese di settembre.

Ecco le novità.

  1. Superbonus con aliquota al 90% – Contributo a fondo perduto – Disposizioni attuative
  2. Crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica/gas e aliquota IVA ridotta per il gas metano – Chiarimenti
  3. Crediti d’imposta per il 2022 per autotrasporto merci e trasporto persone su strada – Termini di presentazione delle istanze
  4. Crediti d’imposta per la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali – Decreti attuativi
  5. Prestazioni connesse allo sport – Enti non profit – Esenzione IVA
  6. Sottoscrizione dei documenti fiscalmente rilevanti – Utilizzo di una firma elettronica “semplice” – Esclusione
  7. Incremento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit 2023 – Chiarimenti
  8. Imposta sostitutiva sulle mance – Lavoratori delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande – Chiarimenti
  9. Trattamento integrativo speciale nel turismo – Chiarimenti e recupero in compensazione del trattamento erogato
  10. Profili fiscali del lavoro da remoto e nuovo regime dei frontalieri – Chiarimenti
  11. Auto elettriche concesse in uso promiscuo ai dipendenti – Tassazione dei rimborsi per la ricarica domestica
  12. Nuovo “supporto per la formazione e il lavoro” – Disposizioni attuative
  13. Compensi dei magistrati onorari che sono stati confermati – Disciplina fiscale e contributiva
  14. Definizione delle liti pendenti ex L. 197/2022 – Crediti IVA indebitamente utilizzati – “Rigenerazione”
  15. Detrazione IVA – Pro rata – Cessioni di beni ammortizzabili
  16. Cessione di pasti confezionati in appositi contenitori – Aliquota IVA applicabile
  17. Visite a musei e mostre – Esenzione IVA – Condizioni
  18. Modifiche al codice della proprietà industriale e all’imposta di bollo per le relative domande e formalità

Leggi il documento Novità del mese di agosto e scadenze di settembre

Per chiarimenti e/o supporto tecnico i professionisti del nostro studio sono a disposizione.

Prevenire e gestire le difficoltà dell’impresa

agosto 22, 2023

Prendiamo spunto da un documento divulgato dalla Fondazione Dottori Commercialisti per dare un aggiornamento sulla “Crisi d’Impresa”, cercando di sintetizzare al massimo gli elementi che costituiscono la base di questa nuova norma che riguarda TUTTI GLI IMPRENDITORI (individuali e societari).

Attingendo dal documento pubblicato che sopra abbiamo citato approfondiamo in questo documento i punti cardine della riforma.

  1. Adeguati assetti organizzativi e contabili. La norma impone all’imprenditore di adottare “adeguati assetti” cosi da poter essere tempestivi ai primi segnali di crisi aziendale. Nel documento vediamo cosa sono e come dotarsene.
  2. La composizione negoziata. Questo nuovo strumento consiste in un percorso agevolato che consente all’imprenditore in difficoltà di avviare con l’ausilio di un esperto indipendente una trattativa al fine di trovare una soluzione con i creditori. Vediamo come funziona.
  3. Le banche. Il sistema bancario, supporto indispensabile per l’imprenditore, ha completamente rivisto a livello comunitario il rapporto banca/imprenditore. Da ora in poi ci saranno quindi regole più stringenti che l’imprenditore dovrà seguire nella relazione banca/impresa. Approfondiamo.

Leggi il documento completo Prevenire e gestire le difficoltà dell’impresa.

Verifica subito se nella tua impresa in questo momento sono rispettate le prescrizioni richieste e se hai bisogno di chiarimenti o supporto non esitare a contattarci.

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