Con la Circolare-n1-2017 del 28/09/2017, l’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) rilascia le prime indicazioni relative al DID online, secondo quanto previsto dall’ art. 19 del D. Lgs. 150/2015.

Le modalità con cui il cittadino può registrarsi telematicamente come disoccupato sono le seguenti:

  1. Registrazione su portale ANPAL direttamente da parte del cittadino;
  2. Registrazione su portale ANPAL da parte di operatore del Centro per l’Impiego, che supporti l’utente nel rilascio del DID;
  3. Inserimento sui Sistemi Informativi del Lavoro Regionale, tramite cooperazione applicativa NCN.

Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego, che dichiarano telematicamente la loro immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Centro per l’Impiego.

L’entrata in vigore di quanto sopra decorrerà dal 01/12/2017Nel periodo che va dal 01/10/2017 al 30/11/2017 il cittadino potrà, comunque, continuare a rilasciare la DID secondo quanto ad oggi previsto.

IMPORTANTE: I cittadini che beneficiano di prestazioni a sostegno del reddito (NASPI-DISCOLL-ecc…) non devono inserire la DID su portale ANPAL,  in quanto la presentazione all’INPS di suddette prestazioni corrisponde a dichiarare l’immediata disponibilità al lavoro.

Studio Pucci Associati