Entro il 16 dicembre 2022 deve essere effettuato il versamento della seconda rata a saldo dell’IMU dovuta per l’anno 2022.

Il 2022 è il secondo anno di applicazione della “nuova IMU”, che dall’anno 2020 ha accorpato anche la TASI, semplificando gli adempimenti per Comuni e contribuenti. È necessario comunque prestare attenzione alle regole per il calcolo dell’importo da pagare a saldo, dopo aver inquadrato la disciplina applicabile al caso concreto.

LA DISCIPLINA DELLA NUOVA IMU

La legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), che ha introdotto la nuova IMU, raccoglie in un unico documento gran parte delle norme preesistenti, confermando presupposti impositivi e modalità di calcolo della vecchia IMU, ma con alcuni chiarimenti e modifiche.

Tra le disposizioni confermate dalla nuova IMU si segnala, in primo luogo, il presupposto (oggettivo) dell’imposta, costituto dal “possesso di immobili”, e segnatamente:

  1. Fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di pregio o storici));
  2. Aree fabbricabili;
  3. Terreni agricoli.

I soggetti passivi IMU individuati nei “possessori di immobili” intendendosi per tali:

  1. il proprietario dell’immobile;
  2. il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. Non è soggetto passivo il nudo proprietario;
  3. il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  4. concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
  5. locatario per immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Come sopraddetto, continuano a NON essere assoggettate all’imposta le abitazioni principali, a patto che queste non rientrino tra le categorie degli immobili di lusso.

Resta  immutata anche la base imponibile per il calcolo dell’imposta, costituita dal valore degli immobili.

Invariato anche il sistema di pagamento dell’imposta in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, ferma restando la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Con la nuova disciplina cambia il meccanismo di calcolo della prima rata in acconto: il versamento della prima rata è pari all’imposta dovuta per il primo semestre applicando l’aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell’anno precedente (prima era pari alla metà dell’imposta dovuta per l’anno).

VERSAMENTO DELLA SECONDA RATA O RATA A SALDO

Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dall’apposito prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle Finanze del MEF, alla data del 28 ottobre 2022.

DETERMINAZIONE DELLA SECONDA RATA (SALDO)

Il calcolo dell’importo da versare a saldo nel caso non siano intervenuti cambiamenti, è una mera ripetizione del versamento effettuato in sede di acconto (scadenza 16 giugno).

Nel caso in cui, invece, si siano verificate modifiche relative alle quote e al periodo di possesso, all’aliquota applicabile ovvero alla finalità cui è adibita l’unità immobiliare, è necessario procedere a specifici calcoli.

Inoltre, si ricorda che l’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

A fini del calcolo dell’imposta, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all’acquirente e l’imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente (L. 27/2019 n.1 60 art. 1, comma 761).

Vale a dire che se, ad esempio, l’immobile risulta ceduto oltre il 15 o il 16 del mese, da verificare in base al numero dei giorni in cui è composto il mese stesso, l’imposta deve essere versata dal primo possessore (cessionario).

Se, invece, l’immobile risulta ceduto prima del 15 o del 16 del mese, sempre da verificare in base al numero dei giorni in cui è composto il mese stesso l’imposta deve essere pagata dal secondo possessore (cedente).

 LE PRINCIPALI NOVITÀ PER IL 2022

  • Esenzione IMU per i fabbricati cd. “merce”, ossia quelli costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • Differimento al 31 dicembre 2022 del termine di presentazione della dichiarazione relativa 2021, utilizzando il nuovo modello di dichiarazione.
  • Riduzione al 37,5% (cioè del 62,5%) dell’IMU dovuta sull’unica unità immobiliare, purché non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello stato, titolari di pensione maturata in regime di conversione internazionale con l’Italia.

LE ESENZIONI PREVISTE PER IL 2022 DALLA NORMATIVA EMERGENZIALE

Per il 2022 non si registrano nuove fattispecie di esonero previste per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19, ad eccezione degli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività ivi esercitate.