Quando si parla di welfare aziendale ci riferiamo ai benefit,  ovvero beni, servizi e prestazioni che l’azienda o il datore di lavoro erogano ai propri dipendenti. Si tratta di una soluzione vantaggiosa tanto per l’azienda (che risparmia in liquidità e gode di sgravi fiscali) quanto per il dipendente (poichè ottiene un valore complessivo maggiore rispetto alla normale retribuzione).

Abbattimento cuneo fiscale

Infatti l’erogazione di questi benefit prevista dall’art 51 TUIR comporta un duplice vantaggio:

  1. Esonero completo dell’azienda dagli oneri contributivi. Gli oneri di utilità sociale sono deducibili al 100% ai fini IRES e IRAP: le somme erogate dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono un costo per l’impresa e sono quindi interamente deducibili dal reddito d’impresa;
  2. Esenzione da oneri e contributi fiscali, poiché non concorrono a formare il reddito del dipendente.

Novità introdotte dal 2017 – premi di produttività

La legge di bilancio 2017 ha introdotto nuove regole riguardo i premi di produttività e la loro conversione in misure di welfare aziendale, stabilendo che non concorrono a formare reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti ad imposta sostitutiva del 10% i servizi che rientrano nelle seguenti tipologie (quindi se il lavoratore sceglie di convertire il premio in welfare, la tassazione è zero):

  • contributi riguardanti forme pensionistiche complementari, anche se superano il limite di deducibilità pari a 5.164,65 euro;
  • contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali;
  • azioni distribuite ai dipendenti con la condizione che non devono essere riacquistate dalla società che le ha emesse o dal datore di lavoro o comunque che non devono essere cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione, anche oltre il limite di esenzione pari a 2.065,83 euro.

Tipologie di Benefit

Per quanto riguarda il welfare aziendale rientrano tra le agevolazioni i seguenti trattamenti:

  • prestazioni a sostegno di istruzione, educazione, assistenza sociale e sanitaria anche per anziani e disabili, servizi asili nido, borse di studio a familiari;
  • cessione di prodotti dell’azienda al valore normale;
  • contributi ad enti o casse a fini assistenziali;
  • contributi versati al fondo di previdenza complementare.

Risparmio e convenienza dei  benefit – esempio

Al lavoratore viene riconosciuto un premio di produzione di 1000 euro.

  1. Avere il premio in busta paga, il dipendente riceverà la somma di 800 euro netti, mentre l’azienda avrà un costo di 1.400 euro;
  2. Convertire i 1000 euro in benefit, il dipendente avrà la possibilità di usufruire di servizi o rimborsi per il valore complessivo di 1.000 euro, la stessa somma che spenderà l’azienda. In questo caso, quindi, il dipendente ha un potere d’acquisto maggiore, e l’azienda ha un costo del lavoro minore.

Vincoli da rispettare:

  1. Non sono ammessi benefit ad personam;
  2. il datore deve conservare tutta la documentazione in merito, ovvero le ricevute che documentino le finalità (di istruzione) per cui le somme sono state erogate (es: ricevute di pagamento da parte della scuola, bollettini postali o simili, scontrini e elenco materiale richiesto dalla scuola).

Come istituire un piano di Welfare

L’istituzione del Welfare può seguire due strade: l’accordo collettivo di secondo livello oppure il regolamento aziendale.

1           La stipula di un accordo sindacale aziendale (certamente la scelta più vantaggiosa);

2          Procedere con la stesura di un regolamento aziendale.

Nel primo caso si ha la possibilità di dedurre integralmente i relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell’articolo 95 del TUIR. Nel secondo caso, invece, i costi risultano deducibili nel solo limite del 5 per mille, secondo quanto previsto in merito dall’articolo 100 del medesimo Testo Unico. Andrà pertanto posta particolare attenzione anche in merito alle modalità di istituzione dei piani di welfare.