L’introduzione del DL 159/2025 porta un cambiamento significativo nel panorama degli
adempimenti digitali per le società di capitali. Il legislatore ha infatti ridefinito l’obbligo di
comunicazione del domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese per alcune figure apicali.

Chi è obbligato alla comunicazione PEC nel 2025?

Secondo la nuova disciplina, devono dotarsi di un domicilio digitale:

  • Amministratore unico
  • Amministratore delegato
  • Presidente del CdA (in assenza di AD)

Sono invece esclusi dall’ obbligo:

  • Amministratori di società di persone (SNC, SAS)
  • Componenti del CdA privi di deleghe
  • Amministratori con gestione congiuntiva o disgiunta nelle SRL ex art. 2475 c.c.

PEC dell’amministratore: regole da conoscere

Una delle novità più rilevanti riguarda il divieto di utilizzare la stessa PEC della società: il domicilio
digitale dell’amministratore deve essere autonomo. Resta possibile, invece, usare una PEC già
esistente e utilizzata per altre attività professionali

Scadenze e adempimenti

Per le società già iscritte al Registro Imprese, la PEC dell’amministratore deve essere comunicata
entro il 31 dicembre 2025.
Dal 31 ottobre 2025, ogni nuova nomina o rinnovo dell’incarico richiede la comunicazione
contestuale del domicilio digitale

Sanzioni per mancata comunicazione

Il mancato adempimento comporta:

  • sospensione della pratica per nuove nomine
  • sanzione raddoppiata da 206 a 2.064 euro per amministratori già in carica

Costi: esenzione da bollo e diritti

La comunicazione della PEC dell’amministratore è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria se presentata tramite “Pratica Semplice”.

Conclusione

Il DL 159/2025 segna un passo avanti nella digitalizzazione delle imprese. Per evitare sanzioni e
ritardi, è fondamentale procedere tempestivamente alla comunicazione del domicilio digitale.

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