Dal prossimo anno non avremo più a che fare l’esterometro, perlomeno nell’attuale configurazione che prevede l’invio dei dati delle fatture transfrontaliere all’Agenzia con periodicità trimestrale. La legge di Bilancio 2021 stabilisce che, dal 1° gennaio 2022, i dati attualmente trasmessi tramite l’esterometro dovranno essere trasmessi alle Entrate telematicamente tramite lo Sdi, utilizzando il formato Xml della fattura elettronica.

Inoltre, sempre da gennaio 2022 scatterà il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per potenziare le misure di contrasto alle frodi IVA in ambito export.  Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà dal nuovo anno.

Export e IVA

Verrà attuato un nuovo presidio anti frode con l’obiettivo di individuare i criteri di analisi del rischio e di controllo che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2022 in riferimento alle lettere d’intento trasmesse in ambito Export.

Chi intende effettuare acquisti non imponibili e tramette telematicamente il Fisco le dichiarazioni di intento, è sottoposto a particolari procedure di analisi del rischio, al fine di valutare e verificare il possesso dei requisiti obbligatori per essere classificati come esportatori abituali.

Questo tipo di analisi verrà attuata su tutte le dichiarazioni d’intento presentate, attraverso quattro criteri base dettati dall’Agenzia delle Entrate:

  • Criticità e anomalie deducibili dai dati riportati nelle dichiarazioni trasmesse
  • Elementi di rischio sulla posizione del titolare della ditta individuale e/o il legale rappresentante della società
  • Elementi di rischio connessi a posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, con particolare attenzione alle omissioni e/o incongruenze in merito a obblighi di versamento o dichiarativi
  • Elementi di rischio derivanti dalle operazioni dalle quali viene formato il plafond.

N.B: Eventuali irregolarità porteranno alla mancata validazione delle dichiarazioni d’intento illegittime. Al contribuente verrà dunque bloccata la possibilità di trasmettere altre dichiarazioni d’intento utilizzando i canali del Fisco.

Esterometro

Per quanto riguarda il documento, relativo alla comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, la trasmissione dovrà essere effettuata:

  • nel caso di operazioni attive, entro i normali termini di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi;
  • nel caso di operazioni passive, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione delle operazioni.

L’operatività cambierà sostanzialmente in relazione alle fatture passive, che il fornitore estero continuerà a emettere in modalità analogica. In tale situazione il soggetto passivo, che riceverà una fattura cartacea dal suo fornitore estero, dovrà generare un documento elettronico in formato Xml e trasmetterlo all’Agenzia tramite lo Sdi entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento, in tempo utile per poterne tener conto nella liquidazione Iva.

Ricordiamo che il tipo documento da trasmettere dovrà essere uno dei seguenti:

  • TD17 integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72.

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