In questo articolo rinviamo l’attenzione a quanto previsto dall’art. 4 Decreto Legge 157/2019 di conversione del D.L. 124/2019, in vigore dal 1 Gennaio 2020 e successivo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito al versamento delle ritenute fiscali da parte delle imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici trattenute ai lavoratori direttamente impegnati nelle esecuzioni di opere o servizi, con distinte deleghe per ciascun committente e con divieto di compensazione di crediti maturati dall’impresa in qualità di sostituto di imposta.
COSA PREVEDE LA NORMA
Con decorrenza 1 Gennaio 2020, i soggetti che affidano il compimento di opere o servizi di importo complessivo superiore ai 200.000,00 euro annui, tramite contratti di appalto, subappalto o affidamenti a terzi, caratterizzati da prevalente uso di manodopera, presso il committente, con utilizzo di beni di proprietà dello stesso o ad esso riconducibili, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria:
- elenco nominativo dei lavoratori impiegati, mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente nell’esecuzione di opere o servizi affidati;
- dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun dipendente in esecuzione delle opere o servizi affidati;
- ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun dipendente e collegata a tali prestazioni;
- dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore;
- deleghe modelli F24 attestanti il versamento delle ritenute fiscali operate al solo personale impiegato nell’appalto o nel subappalto.
COSA SUCCEDE NEL CASO DI MANCATO ADEMPIMENTO
Nel caso in cui la ditta appaltatrice o subappaltatrice non adempia all’obbligo di trasmettere quanto elencato, entro 5 giorni dalla scadenza del versamento delle ritenute (solitamente il 20 di ogni mese), o abbia omesso i versamenti delle ritenute, la società committente dovrà sospendere, fino a regolarizzazione, i pagamenti maturati dall’appaltatrice, fino al 20% del valore complessivo dell’opera o per un importo pari al valore delle ritenute non versate, segnalando agli enti preposti competenti per territorio, l’ammontare dei mancati versamenti.
Nel caso in cui i committenti non ottemperino ai controlli previsti e alla segnalazione agli enti preposti, saranno previste pesanti sanzioni.
Qualora entro il 30 aprile 2020, l’appaltatore abbia correttamente determinato e effettuato i versamenti delle ritenute fiscali, senza utilizzare distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione connessa all’inottemperanza degli obblighi previsti, a condizione che sia fornito al committente stesso tutta la documentazione prevista.
SCHEDA DI RIEPILOGO
Soggetti rientranti nella normativa: Aziende residenti nello Stato Italiano
Contratti: Appalto; Subappalto; Affidamento (fatta esclusione per i contratti di lavoro autonomo, art. 2222 e ss c.c.)
Tipo di attività: Compimento di un’opera o di un servizio (manuale o intellettuale)
Valore del contratto: Importo complessivo annuo 200.000,00 euro
Caratteristiche: utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con utilizzo di beni strumentali di quest’ultimo o ad esso riconducibili
Comunicazioni al committente (entro 5 giorni dalla scadenza del versamento delle ritenute)
Lavoratore: Elenco dei nominativi e dei codici fiscali dei lavoratori impiegati nel mese precedente nell’esecuzione dell’appalto;
Ore di lavoro: Dettaglio delle ore di lavoro prestate per ciascun lavoratore in esecuzione dell’appalto;
Retribuzione: ammontare della retribuzione lorda corrisposta al dipendente e collegata alla prestazione;
Ritenute: dettaglio del versamento delle ritenute fiscali eseguite nei confronti del lavoratore, con separata indicazione di quelle affidate al committente
IL DURF
Per ovviare alla articolata normativa, è stato previsto la possibilità del rilascio del DURF (documento unico di regolarità fiscale) rilasciato dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto previsto dal provvedimento n. 54730/2020.
Una volta ottenuto il certificato, le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie, dovranno effettuare apposita richiesta al committente di esclusione da quanto disciplinato dall’art. 4 DL 124/2019, allegando la certificazione ottenuta.
La certificazione andrà richiesta direttamente presso la sede competente dell’Agenzia delle Entrate, in attesa che l’Ente metta a disposizione la possibilità di richiedere il certificato telematicamente, ed avrà validità pari a 4 mesi.
La certificazione potrà essere rilasciata qualora:
- L’Azienda risulti in attività da almeno 3 anni, in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale non inferiori al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.
- Non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati all’agente di riscossione relativi a imposte su redditi, IRAP, alle ritenute e ai contributi previdenziali/assistenziali superiori a 50.000,00 euro. Le somme non si applicano per somme oggetto di rateizzazioni per le quali non sia intervenuta decadenza.
I Consulenti di Studio Pucci possono guidarti e supportarti in tutti gli adempimenti previsti.
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