Con decorrenza 12.10.2017, per tutti i datori di lavoro scatta l’obbligo di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, art. 18, ovvero comunicare all’Inail, a fini statistici, anche gli infortuni sul lavoro di un solo giorno (oltre a quello in cui è avvenuto l’infortunio stesso). La comunicazione dovrà essere eseguita entro 48 ore dal momento della ricezione del certificato medico, inoltrato all’Inail direttamente dal medico che lo ha stilato.

Comunicazione telematica

La comunicazione, sia per fini statistici che assicurativi, dovrà essere effettuata esclusivamente in via telematica. La procedura prende avvio con la ricezione da parte dell’Istituto del certificato medico e con la comunicazione del lavoratore al datore di lavoro dell’avvenuto infortunio tramite certificato. Dalla ricezione dei dati del certificato resi disponibile dall’Inail, decorre il termine delle 48 ore per la comunicazione telematica da parte del datore di lavoro.

Obblighi medici

Il certificato medico di infortunio potrà essere richiesto al medico aziendale, medico curante e pronto soccorso. Il quale ha l’obbligo di emettere il certificato contenente la diagnosi e il numero di giorni di inabilità al lavoro e di inoltrare telematicamente all’INAIL il certificato.

Regime sanzionatorio

La ritardata o omessa comunicazione degli infortuni prevede delle sanzioni di carattere amministrativo (a seconda della tipologia di violazione) con riferimento esclusivamente al datore di lavoro.

Sanzioni previste:

  • Infortuni di durata superiore a un giorno (fini statistici): sanzione da 500 e 1.800 euro
  • Infortuni di durata superiore a tre giorni (fini assicurativi): sanzione da 1.000 a 4.500 euro

Studio Pucci Associati