L’entrata in vigore della legge di conversione n. 96 del 9 agosto 2018 del Decreto Dignità, ha introdotto numerose novità in tema di lavoro; si va dalla riduzione della durata e dalla reintroduzione della causale nel contratto a termine, alla riduzione del numero delle proroghe, all’aumento dei contributi per ogni rinnovo del contratto. Nuovi limiti anche ai contratti di somministrazione e conferma per il bonus per l’assunzione degli under 35  confermato sino al 2020.

Contratti a termine: Aspetto centrale della nuova normativa è rappresentato sicuramente dal ritorno della causale del contratto, cioè la motivazione che giustifica il ricorso al termine. Il nuovo art. 19 prevede la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato “a-causale” esclusivamente per un periodo di durata non superiore ai 12 mesi. Il contratto può avere una durata superiore ai 12 mesi, ed entro il tetto dei 24 mesi (non più 36 mesi come previsto dal Jobs Act), solo in presenza di determinate causali:

  1. Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività;
  2. Ragioni sostitutive;
  3. Esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili della attività ordinaria.

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza delle condizioni citate, la sanzione prevista è la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro dalla data di superamento del termine.

Ulteriori modifiche sono previste per proroghe e rinnovi: le prime scendono dalle 5 attuali ad un massimo di 4 nell’arco dei 24 mesi. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

In caso di rinnovo la causale va sempre inserita, inoltre viene introdotto un contributo aggiuntivo dello 0,5% che si cumula con quello già previsto dalla legge Fornero (1,4%). Il contributo è dovuto in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine. In caso di rinnovo senza l’indicazione della causale, il contratto si trasforma a tempo indeterminato.

Importante sottolineare come la stessa legge deleghi i CCNL a prevedere una diversa durata massima del contratto termine e superare quindi il limite legale dei 24 mesi.

Sono fuori dalla regola di motivare l’assunzione di un lavoratore a termine tutte le tipologie contrattuali che, per quanto prevedano una fine al contratto di lavoro, non sono contratti che sottostanno alle regole previste dal Capo III del D.Lgs. n. 81/2015. In pratica, non sono contratti a tempo determinato ordinario:

  • contratto intermittente;
  • nuove prestazioni occasionali;
  • contratto a tempo determinato per attività stagionaliper le ipotesi individuate dai contratti collettivi e per quelle individuate dal D.P.R. n. 1525/1963

Le nuove regole si applicano a tutti i contratti stipulati dopo il 14 luglio, entrata in vigore del Decreto Dignità (dl 87/2018), oppure alle proroghe successive al 31 ottobre. Si tratta di una precisazione importante, perché esclude sia dal rispetto del nuovo termine dei 24 mesi, sia dall’obbligo di causale i rinnovi che cadono fra il 14 luglio e il 31 ottobre.

Somministrazione: Il rapporto tra agenzia e lavoratore è soggetto alle medesime regole del contratto a tempo determinato, con eccezione degli artt. di cui al d.lgs. 81/2015 n. 21 (“stop and go”), n. 23 (limite del 20% di lavoratori a termine) e n. 24 (diritto di precedenza).

Salvo diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato e di quelli utilizzati con il contratto di somministrazione a termine non può eccedere il limite quantitativo del 30% dell’organico a tempo indeterminato in forza alla data del 1° gennaio.

Viene reintrodotto il reato di somministrazione fraudolenta, per chi usa il contratto allo scopo di aggirare norme di legge di accordi collettivi.

Lavoro Occasionale: I PrestO, contratti di prestazione occasionale, sono invece resi più elastici, ed estesi a un maggior numero di aziende che operano nei settori del turismo e dell’agricoltura: possono essere utilizzati da imprese agricole, strutture alberghiere e ricettive (residence, hotel, camping etc.) che hanno fino a 8 dipendenti  per un arco temporale non superiore a 10 giorni. Si allunga, quindi, l’attuale limite temporale dei 3 giorni.

Si potranno comunque usare solo per alcune categorie di soggetti: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, studenti under 25, disoccupati, percettori del reddito di inclusione o di altre forme di sostegno al reddito.

Incentivi alle assunzioni UNDER 35: Viene modificato l’incentivo che inizialmente era previsto dalla legge di Bilancio solo per il 2018; difatti ai datori di lavoro che negli anni 2019 e 2020 assumeranno lavoratori che non hanno compiuto 35 anni verrà riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l’esonero dal versamento del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua. L’esonero spetta solo per l’assunzione di lavoratori che non sono mai stati occupati a tempo indeterminato.

Gli argomenti sono qui trattati in maniera schematica e a grandi linee. Per eventuali chiarimenti o approfondimenti lo Studio rimane a vostra completa disposizione.