Con il decreto internazionalizzazione è stato introdotto il regime di esenzione dalla tassazione degli utili delle sedi estere di imprese residenti in Italia.

Nello specifico:

  • Una volta scelta l’opzione per l’applicazione della branch exemption (ovvero questo nuovo regime di esenzione), i redditi della branch di imprese residenti in Italia sono tassati ESCLUSIVAMENTE nel Paese estero in base al reddito prodotto in quel paese.

Da ciò deriva che:

  • Le imprese senza opzione per la branch exemption avranno gli utili tassabili e le perdite deducibili, secondo la normativa fiscale domestica.
  • Le imprese con opzione per la branch exemption avranno gli utili esenti e le perdite indeducibili.

Il “decreto internazionalizzazione” stabilisce anche l’irrevocabilità di questa nuova opzione, ovvero:

  • Una volta scelta l’opzione per la branch exemption, il regime di tassazione ordinario NON è più applicabile
  • Tuttavia, l’opzione si può estinguere nei seguenti casi:
    • La branch estera venga dismessa;
    • Il soggetto che ha originariamente scelto quest’opzione si estingua;
    • La branch venga ceduta ad un soggetto che non ha optato per la branch exemption;

Con certezza, aldilà della esenzione in sé e per sé, questa novità costituirà attrazione per l’imprenditore italiano razionalizzando l’iter della internazionalizzazione d’impresa, ed evitando il numeroso contenzioso con il fisco.

La riflessione da fare sarà quindi:

  • Costituzione di “newco” estera o branch?

Lasciamo riflettere gli interessati e restiamo a disposizione per rispondere alle perplessità…………… crediamo numerose.