Continua il nostro viaggio alla scoperta degli strumenti di tutela del patrimonio personale. Oggi parliamo del trust.
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Il trust è un rapporto giuridico fiduciario, riconosciuto in Italia tramite la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 (legge 16 ottobre 1989, n. 364). La costituzione avviene tramite atto tra vivi o mortis causa (testamento), con il quale il disponente trasferisce beni al trustee, che li gestisce secondo le regole dell’atto istitutivo e la legge regolatrice scelta (spesso straniera, in assenza di disciplina civilistica interna). Gli elementi essenziali sono i seguenti.
- Segregazione patrimoniale: i beni in trust costituiscono una massa separata dal patrimonio di disponente, trustee e beneficiari.
- Intestazione formale dei beni al trustee.
- Obbligo del trustee di amministrare i beni secondo le finalità del trust e di rendere conto della gestione.
- L’atto istitutivo deve essere chiaro, identificare i soggetti coinvolti, i ruoli, le finalità e le modalità di rendicontazione (in particolare per i trust “Dopo di Noi” e assimilati: v. Legge 112/2016, Legge 111/2023).
Quali sono le differenze tra i principali tipi di trust
Dalle fonti emerge la seguente classificazione.
- Trust familiare: per la tutela del patrimonio familiare, la pianificazione successoria, la protezione di soggetti deboli.
- Trust di garanzia: a tutela di creditori, con beni destinati a garantire obbligazioni specifiche.
- Trust liquidatorio: per la liquidazione di patrimoni e il pagamento di debiti.
- Trust di scopo: per il perseguimento di un fine specifico, anche in assenza di beneficiari individuati.
- Trust “Dopo di Noi”: per l’assistenza di persone con disabilità grave, con specifiche agevolazioni fiscali e requisiti stringenti sull’atto istitutivo.
La giurisprudenza rilevante
La Cassazione ha chiarito che:
- il trust è privo di personalità giuridica; il trustee è l’unico soggetto legittimato nei rapporti con i terzi (Sent. Cass. 11/09/2024 n. 24387; Sent. Cass. 21/06/2019 n. 16701);
- l’effetto segregativo è centrale: i beni non entrano nel patrimonio del trustee se non per la realizzazione dello scopo (Sent. Cass. 30/03/2021 n. 8719; Sent. Cass. 12/09/2019 n. 22754);
- l’imposta sulle successioni e donazioni si applica solo al trasferimento finale ai beneficiari, non all’atto istitutivo o di dotazione (Sent. Cass. 30/03/2021 n. 8719; Interpello n. 90/2024).
Gli aspetti fiscali
Imposte dirette: i trust sono soggetti passivi IRES (art. 73 TUIR).
Si distinguono in:
- Trust trasparente: beneficiari individuati, reddito imputato per trasparenza ai beneficiari.
- Trust opaco: beneficiari non individuati, reddito tassato in capo al trust.
Imposte indirette: l’atto istitutivo e di dotazione sono fiscalmente neutri; l’imposta sulle successioni e donazioni si applica solo al trasferimento finale ai beneficiari (Interpello n. 90/2024; Sent. Cass. 30/03/2021 n. 8719).
Agevolazioni: per i trust “Dopo di Noi” (Legge 112/2016, Legge 111/2023), esenzione da imposta di successione e donazione, imposte di registro/ipotecaria/catastale in misura fissa, detrazioni/deduzioni per erogazioni liberali.
I vantaggi del trust
- Segregazione patrimoniale e protezione dei beni
- Flessibilità nella destinazione e gestione dei beni
- Possibilità di pianificazione successoria e protezione di soggetti deboli
- Agevolazioni fiscali in casi specifici (es. trust per disabili gravi)
I rischi e le criticità
- Assenza di una disciplina civilistica interna organica, con conseguente necessità di ricorrere a leggi straniere e possibili incertezze interpretative
- Possibili contestazioni sulla validità del trust (es. simulazione, violazione di norme imperative, lesione di legittima)
- Rischio di utilizzo abusivo per finalità elusive o fraudolente
L’impugnazione
Un trust può essere impugnato nei casi in cui:
- sia simulato o fittizio (ad esempio, se il disponente mantiene il controllo effettivo sui beni);
- sia in frode ai creditori (azione revocatoria ex art. 2901 c.c.);
- violi norme imperative (es. norme sulla legittima);
- non rispetti i requisiti di validità previsti dalla legge regolatrice.
I soggetti legittimati all’impugnazione
I soggetti legittimati all’impugnazione sono i creditori del disponente (azione revocatoria), gli eredi legittimari lesi, i beneficiari o altri soggetti che vantino un interesse giuridicamente rilevante.
Il ruolo e la responsabilità del trustee
- Il trustee è intestatario formale dei beni, ma non ne beneficia personalmente.
- Ha il potere-dovere di amministrare, gestire e disporre dei beni secondo l’atto istitutivo e la legge regolatrice.
- È responsabile verso i beneficiari e deve rendere conto della gestione (Sent. Cass. 11/09/2024 n. 24387; Circolare 34/E/2022).
- In caso di violazione dei doveri, risponde civilmente verso i beneficiari e può essere rimosso.
Il confronto con altri strumenti di protezione patrimoniale
Il trust si distingue da:
- fondo patrimoniale: vincolo su beni a favore della famiglia, ma meno flessibile e con minore segregazione rispetto al trust;
- vincoli ex art. 2645-ter c.c.: destinazione di beni a uno scopo, ma con disciplina più rigida e meno ampia rispetto al trust;
- mandato fiduciario: non comporta segregazione patrimoniale come il trust.
Conclusione
Il trust rappresenta uno strumento giuridico flessibile e potente per la protezione e la pianificazione patrimoniale, caratterizzato dalla segregazione patrimoniale e dalla gestione fiduciaria dei beni da parte del trustee. Le sue applicazioni sono molteplici (familiari, di garanzia, liquidatorie, assistenziali), con un regime fiscale che privilegia la neutralità fino al trasferimento finale ai beneficiari. I rischi principali sono legati all’assenza di una disciplina civilistica interna organica, alla possibilità di abusi e alle contestazioni sulla validità. Il trustee ha un ruolo centrale e responsabilità rilevanti. Il trust si distingue nettamente da altri strumenti di protezione patrimoniale per la maggiore flessibilità e la più ampia segregazione dei beni.
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