Acconto IMU 2021

maggio 19, 2021

In questo articolo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, le basi imponibili, le riduzioni e gli immobili interessati dal prelievo.

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionale alla quota e mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso.

A tal fine:

  1. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per intero.
  2. Il giorno di trasferimento dal possesso si computa a capo all’acquirente
  3. L’imposta del mese di trasferimento resta interamente carico dell’acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Versamenti

L’Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell’Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando aliquota d’imposta dello 0.86%.

L’acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l’anno precedente, mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote deliberate per l’anno corrente, se approvate entro il 28 ottobre.

  Scadenza Parametri di calcolo
Acconto 2021 16/06/2021 Aliquote anno precedente
Saldo 2021 16/12/2021 Aliquote anno in corso ( se pubblicate entro 28 Ottobre)

Modalità di versamento

Tramite apposito bollettino, o modello F24, con gli specifici codici tributo, quali i seguenti:

Codice tributo IMU Immobile Destinatario versamento
3912 Abitazione principale e pertinenze Comune
3914 Terreni Comune
3916 Aree fabbricabili Comune
3918 Altri fabbricati Comune
3925 Fabbricati D Stato
3930 Fabbricati D (incremento) Comune

Le aliquote applicabili

L’aliquota di base prevista per l’Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all’azzeramento (fanno eccezione i fabbricati di categoria D, per i quali l’aliquota minima è pari a 0,76%).

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, nei seguenti casi specifici:

Mentre per quanto riguarda locatori, comodatari e altri utilizzatori degli immobili non hanno alcun obbligo di versamento IMU.

Gli Immobili interessati

L’Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell’abitazione principale ( se l’Immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze.

1. Fabbricati

Ad esclusione di quelli di categoria D privi di rendita, tutti gli altri avranno come riferimento le rendite risultanti in catasto, al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate al 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale Moltiplicatore
A (diverso da A/10) – C/2 – C/6 – C/7 160
B 140
C/3 – C/4 – C/5 140
A/10 e D/5 80
D (escluso D/5) 65
C/1 55

I fabbricati rurali uso strumentale (stalle, depositi, etc.) sono imponibili Imu applicando un’aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il comune può ridurre sino all’azzeramento.

E’ prevista altresì una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e/o inabitabili. Per quanto riguardai fabbricati destinati alla vendita e non locati, sono imponibili Imu con un’applicazione di una aliquota massima dello 0,25%.

2. Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati

3. Fabbricati rurali

4. Aree Fabbricabili

5. Terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultate in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato al 25%, a cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti dal pagamento Imu se riportanti le seguenti caratteristiche:

Per riassumere quanto detto sugli immobili soggetti a IMU proponiamo il seguente schema:

IMMOBILI INTERESSATI IMU
Fabbricati  Sì
Abitazione, principale, pertinenze e fabbricati assimilati No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali
Aree fabbricabili
Terreni Agricoli