Agevolazioni erogate nel 2021: ritorna l’obbligo di aggiornamento del sito internet

giugno 23, 2022

La legge n. 124/2017 impone l’obbligo di rendere apposita informativa circa le agevolazioni ricevute nel corso dell’anno precedente. Gli obblighi di informativa hanno per oggetto, le “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Per i soggetti obbligati alla redazione della nota integrativa, l’obbligo trova applicazione con la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato (se obbligatorio).

Per i soggetti, invece, non obbligati alla redazione della nota integrativa, vige l’obbligo di pubblicazione nei siti internet o nei portali digitali delle associazioni di categoria entro il 30 giugno di ogni anno.

Sono soggetti all’obbligo:

Si ritiene che si debba comunque fare riferimento al concetto di “impresa”, il che comprende ovviamente tutte le società che esercitano attività organizzate in forma di impresa.

I soggetti esclusi dagli obblighi di informativa sono:

Per quanto riguarda le agevolazioni, le informazioni da indicare possono essere, ad esempio, solo quelle indicate nella circolare n. 2/2019 del Ministero del Lavoro e precisamente:

L’indicazione può avvenire in qualunque modo (forma tabellare, descrittiva, ecc.), non essendo stato previsto alcun un modello da seguire.

Le sanzioni applicabili

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione in nota integrativa (o sul sito internet). I trasgressori, infatti, saranno soggetti: a pagare una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro e alla sanzione amministrativa accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Non è mai stato chiarito se il minimo si applica per ogni singola omissione oppure per la totalità.

Inoltre, qualora il trasgressore dell’obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni dalla constatazione, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme.

La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia. La disposizione demanda, dunque, alle singole amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, guardando a seconda dei casi i siti internet o i bilanci.

Per maggiori informazioni lo Studio Pucci rimane a Vostra disposizione.