La legge n. 124/2017 impone l’obbligo di rendere apposita informativa circa le agevolazioni ricevute nel corso dell’anno precedente. Gli obblighi di informativa hanno per oggetto, le “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”.

Per i soggetti obbligati alla redazione della nota integrativa, l’obbligo trova applicazione con la redazione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato (se obbligatorio).

Per i soggetti, invece, non obbligati alla redazione della nota integrativa, vige l’obbligo di pubblicazione nei siti internet o nei portali digitali delle associazioni di categoria entro il 30 giugno di ogni anno.

Sono soggetti all’obbligo:

  • gli imprenditori ex art. 2195
  • d. “piccoli imprenditori”, quali gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.

Si ritiene che si debba comunque fare riferimento al concetto di “impresa”, il che comprende ovviamente tutte le società che esercitano attività organizzate in forma di impresa.

I soggetti esclusi dagli obblighi di informativa sono:

  • Lavoratori autonomi, nonostante gli stessi possano comunque aver fruito di agevolazioni e simili.
  • L’imprenditore agricolo (individuale).

Per quanto riguarda le agevolazioni, le informazioni da indicare possono essere, ad esempio, solo quelle indicate nella circolare n. 2/2019 del Ministero del Lavoro e precisamente:

  • denominazione e C.F. del soggetto ricevente;
  • denominazione del soggetto erogante;
  • somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);
  • data di incasso;

L’indicazione può avvenire in qualunque modo (forma tabellare, descrittiva, ecc.), non essendo stato previsto alcun un modello da seguire.

Le sanzioni applicabili

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione in nota integrativa (o sul sito internet). I trasgressori, infatti, saranno soggetti: a pagare una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro e alla sanzione amministrativa accessoria dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione. Non è mai stato chiarito se il minimo si applica per ogni singola omissione oppure per la totalità.

Inoltre, qualora il trasgressore dell’obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni dalla constatazione, si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme.

La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia. La disposizione demanda, dunque, alle singole amministrazioni eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione, guardando a seconda dei casi i siti internet o i bilanci.

Per maggiori informazioni lo Studio Pucci rimane a Vostra disposizione.