ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – NOVITÀ E ABILITAZIONI PER INVIO DELLE DOMANDE

giugno 7, 2019

Come conosciuto, fino al 31.03.2019, l’assegno per il nucleo familiare veniva richiesto direttamente dal lavoratore dipendente tramite la presentazione cartacea del modello ANF/DIP SR16 direttamente al Datore di Lavoro il quale, in base ai dati reddituali del nucleo familiare dichiarati dal lavoratore, provvedeva all’erogazione degli stessi a seguito verifica della correttezza della domanda stessa.
Le somme spettanti venivano versate dal Datore di Lavoro al Lavoratore in busta paga e contestualmente compensate con esposizione in Uniemens del relativo credito vantato dall’Azienda.
A partire dal mese di Aprile 2019 per la presentazione delle eventuali nuove domande e dal mese di Giugno 2019 per i rinnovi delle domande, i datori di lavoro non possono più procedere con il riconoscimento diretto al lavoratore a seguito della presentazione del modello SR16 bensì, il lavoratore, dovrà provvedere a effettuare direttamente all’INPS richiesta telematica e poter usufruire dell’assegno esclusivamente a seguito di autorizzazione da parte dell’Istituto.
Così facendo, a seguito del controllo diretto dell’Istituto, si evitano eventuali recuperi per ANF non spettanti dato che fino a quando non si è in possesso dell’autorizzazione da parte dell’Istituto sarà impossibile poter usufruire dell’ANF.
Le domande devono essere presentate mediante i canali web dell’istituto direttamente dai cittadini o da Patronati e intermediari abilitati (commercialisti e consulenti del lavoro).
Una volta ricevuta la relativa richiesta telematica, sarà direttamente l’INPS a individuare gli importi giornalieri e mensili spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e della situazione reddituale dichiarata. A sua volta il datore di lavoro potrà prendere visione di questi importi tramite specifica utility presente nel cassetto previdenziale aziendale.
Una volta acquisite e controllate le somme spettanti al lavoratore, le stesse verranno corrisposte in busta paga ed esposte mensilmente nelle denunce Uniemens a conguaglio dei contributi dovuti.
Sintetizzando:
FASE 1 – Presentazione domanda telematica da parte del lavoratore all’INPS autonomamente o tramite patronati e intermediari abilitati (consulente del lavoro o commercialista);
FASE 2 – Determinazione da parte dell’Istituto dell’importo e comunicazione al datore di lavoro per il riconoscimento dello stesso al lavoratore;
FASE 3 – Calcolo ANF spettante da parte del datore di lavoro o del professionista abilitato e riconoscimento al lavoratore in busta paga dello stesso con relativa esposizione in Uniemens per il conguaglio.

I professionisti dello Studio Pucci possono supportarvi in questo processo.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci.