Come conosciuto, fino al 31.03.2019, l’assegno per il nucleo familiare veniva richiesto direttamente dal lavoratore dipendente tramite la presentazione cartacea del modello ANF/DIP SR16 direttamente al Datore di Lavoro il quale, in base ai dati reddituali del nucleo familiare dichiarati dal lavoratore, provvedeva all’erogazione degli stessi a seguito verifica della correttezza della domanda stessa.
Le somme spettanti venivano versate dal Datore di Lavoro al Lavoratore in busta paga e contestualmente compensate con esposizione in Uniemens del relativo credito vantato dall’Azienda.
A partire dal mese di Aprile 2019 per la presentazione delle eventuali nuove domande e dal mese di Giugno 2019 per i rinnovi delle domande, i datori di lavoro non possono più procedere con il riconoscimento diretto al lavoratore a seguito della presentazione del modello SR16 bensì, il lavoratore, dovrà provvedere a effettuare direttamente all’INPS richiesta telematica e poter usufruire dell’assegno esclusivamente a seguito di autorizzazione da parte dell’Istituto.
Così facendo, a seguito del controllo diretto dell’Istituto, si evitano eventuali recuperi per ANF non spettanti dato che fino a quando non si è in possesso dell’autorizzazione da parte dell’Istituto sarà impossibile poter usufruire dell’ANF.
Le domande devono essere presentate mediante i canali web dell’istituto direttamente dai cittadini o da Patronati e intermediari abilitati (commercialisti e consulenti del lavoro).
Una volta ricevuta la relativa richiesta telematica, sarà direttamente l’INPS a individuare gli importi giornalieri e mensili spettanti in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e della situazione reddituale dichiarata. A sua volta il datore di lavoro potrà prendere visione di questi importi tramite specifica utility presente nel cassetto previdenziale aziendale.
Una volta acquisite e controllate le somme spettanti al lavoratore, le stesse verranno corrisposte in busta paga ed esposte mensilmente nelle denunce Uniemens a conguaglio dei contributi dovuti.
Sintetizzando:
FASE 1 – Presentazione domanda telematica da parte del lavoratore all’INPS autonomamente o tramite patronati e intermediari abilitati (consulente del lavoro o commercialista);
FASE 2 – Determinazione da parte dell’Istituto dell’importo e comunicazione al datore di lavoro per il riconoscimento dello stesso al lavoratore;
FASE 3 – Calcolo ANF spettante da parte del datore di lavoro o del professionista abilitato e riconoscimento al lavoratore in busta paga dello stesso con relativa esposizione in Uniemens per il conguaglio.

I professionisti dello Studio Pucci possono supportarvi in questo processo.

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