Principali oneri deducibili e detraibili

aprile 9, 2015

ELENCO DEI PRINCIPALI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI PER I REDDITI 2014 E SUCCESSIVI, DI CUI AI MODD. 730 E UNICO/PF-2015 E SUCCESSIVI.
Elenco dei principali oneri deducibili (dal reddito imponibile Irpef) e detraibili (dall’Irpef da versare)
Per poter dedurre le spese è importante conservare i documenti che attestano i pagamenti fatti per le stesse, cioè ricevute, fatture o scontrini. Le spese devono essere sostenute dal dichiarante nel “suo interesse”, mentre per alcune tipologie di spese la deduzione è concessa anche quando la spesa è sostenuta nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Un familiare è considerato fiscalmente a carico quando questo possiede un reddito inferiore a 2.840,51 euro annui, al lordo degli eventuali oneri deducibili.

A) Si possono dedurre dal reddito imponibile Irpef, quali oneri deducibili:

 

Oltre alle spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, sono deducibili dal reddito imponibile Irpef:

B) Si possono detrarre dall’imposta Irpef, con detrazione dall’imposta del 19%, quali oneri detraibili:
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico

Nell’interesse proprio del contribuente

Spese di recupero edilizio con detrazione fiscale del 36/50/40/36% (recuperabili in 10 anni)

Per le spese effettuate fino al 25 Giugno 2012 la detrazione fiscale è del 36%, mentre per quelle effettuate dal 26 Giugno 2012 fino al 31 Dicembre 2015  la detrazione fiscale passa al 50%, per le spese effettuate nel 206  la detrazione fiscale scende al 40% e, infine, per quelle effettuate dal 2017 in poi la detrazione fiscale ritorna al 36%. Il limite di spesa riferito a ogni unità immobiliare su cui applicare la percentuale sale a 96.000,00 euro sulle spese effettuate dal 26 Giugno 2012 fino al 31 Dicembre 2015, per poi ritornare a 48.000,00 euro sulle spese effettuate dal 1° Gennaio 2016 in poi. Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:

Spese di risparmio energetico con detrazione fiscale del 55/65/50/36% (recuperabili in 10 anni)

Per le spese effettuate fino al 5 Giugno 2013 la detrazione fiscale è del 55%, mentre per quelle effettuate dal 6 Giugno al 31 Dicembre 2015 la detrazione fiscale passa al 65%, per quelle effettuate nel 2016 la detrazione fiscale scende al 50% e, infine, per quelle effettuate dal 2017 in poi la detrazione fiscale ritorna al 36%.

Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:

Detrazioni per i canoni di locazione

(Dal 1° Gennaio 2013, la detrazione forfetaria per i canoni di locazione è scesa dal 15% al 5%)

Detrazioni sull’acquisto di un immobile per il cd. -riaffitto-

Per usufruire di questo nuovo onere deducibile, l’acquirente dell’immobile dovrà essere una persona fisica non esercente alcuna attività commerciale, l’immobile acquistato entro sei mesi dovrà essere concesso in locazione, a canone cd. -concordato- o di -housing sociale-, per gli otto anni successivi all’acquisto, l’acquirente non dovrà essere parente di primo grado dell’inquilino, la classe energetica dell’immobile acquistato dovrà essere A o B, la categoria catastale dell’immobile acquistato dovrà essere A (escl. le catt. A/1, A/8 e A/9) e l’immobile acquistato dovrà trovarsi in una zona non agricola.

Viareggio, 9/4/2015.