ELENCO DEI PRINCIPALI ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI PER I REDDITI 2014 E SUCCESSIVI, DI CUI AI MODD. 730 E UNICO/PF-2015 E SUCCESSIVI.
Elenco dei principali oneri deducibili (dal reddito imponibile Irpef) e detraibili (dall’Irpef da versare)
Per poter dedurre le spese è importante conservare i documenti che attestano i pagamenti fatti per le stesse, cioè ricevute, fatture o scontrini. Le spese devono essere sostenute dal dichiarante nel “suo interesse”, mentre per alcune tipologie di spese la deduzione è concessa anche quando la spesa è sostenuta nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico. Un familiare è considerato fiscalmente a carico quando questo possiede un reddito inferiore a 2.840,51 euro annui, al lordo degli eventuali oneri deducibili.

A) Si possono dedurre dal reddito imponibile Irpef, quali oneri deducibili:

  • gli oneri dei contributi previdenziali e assistenziali
  • gli oneri dei contributi per i fondi integrativi del servizio sanitario nazionale
  • gli oneri dei contributi per forme pensionistiche complementari e individuali, per un importo non superiore a 5.164,57 euro

 

Oltre alle spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap, sono deducibili dal reddito imponibile Irpef:

  • il contributo al servizio sanitario nazionale sulla rc auto-moto e natanti, non è più deducibile dal reddito, a partire dai redditi 2014
  • gli assegni periodici per il mantenimento del coniuge separato o divorziato
  • contributo sugli immobili ai consorzi obbligatori per legge (p. es., consorzio bonifica e canone concessione ex demaniale), purchè relativi a immobili il cui reddito concorre alla formazione di quello complessivo
  • erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose
  • erogazioni liberali a favore delle organizzazioni non governative
  • erogazioni liberali a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di associazioni di promozione sociale e di alcune fondazioni e associazioni riconosciute
  • erogazioni liberali a favore di università, enti di ricerca ed enti parco
  • rendite, vitalizi, assegni alimentari ed altri oneri
  • gli oneri dei contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare, per un importo non superiore a 1.549,37 euro

B) Si possono detrarre dall’imposta Irpef, con detrazione dall’imposta del 19%, quali oneri detraibili:
Nell’interesse proprio o dei familiari fiscalmente a carico

  • le spese sanitarie per un importo che deve essere superiore a 129,11 euro, purchè documentate da scontrino fiscale cd. -parlante-, cioè con già impressi, sia il proprio codice fiscale che il codice del farmaco o del dispositivo medico o della quota ticket
  • le spese sanitarie per disabili, senza limiti di importo
  • le spese per acquisto e riparazione veicoli per disabili, per un importo non superiore, per ogni veicolo, a 18.075,99 euro
  • le spese per l’istruzione secondaria e universitaria, per un importo non superiore a quello previsto per gli istituti statali
  • le spese per attività sportive praticate da ragazzi (minorenni), per un importo non superiore a 210,00 euro per ogni ragazzo  
  • le spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede, per un importo non superiore a 2.633,00 euro
  • le spese sostenute dai genitori per la frequenza di asili nido da parte dei figli, per un importo non superiore a 632,00 euro
  • gli oneri dei contributi versati per il riscatto del corso di laurea, il quale non ha iniziato ancora l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza
  • le spese per l’acquisto sia di libri scolastici-universitari che per le altre pubblicazioni, purchè cartacei, muniti di codice Isbn e documentati da fattura o da scontrino fiscale cd. -parlante-, per un importo non superiore a 1.000,00 euro per ognuna di queste due categorie (D. L. 23-12-2013 n. 145, cd. -Destinazione Italia-, conv. in L. 21-02-2014 n. 9), ma con la sua conversione definitiva in Legge è stata modificata questa norma. Di conseguenza, solo dal 2014 al 2016, le scuole superiori distribuiranno agli studenti dei buoni (i cd. -voucher-) per l’acquisto di libri non scolastici con uno sconto del 19% fruibile nelle librerie che aderiranno all’iniziativa. Le librerie, a loro volta, recupereranno lo sconto praticato con un credito di imposta in sede di Mod. 730/Unico

Nell’interesse proprio del contribuente

  • le spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, per un importo superiore a 129,11 euro
  • le spese funebri per ciascun decesso di un familiare, per un importo non superiore a 1.549,37 euro
  • le spese per intermediazione immobiliare, per un importo non superiore a 1.000,00 euro
  • le spese veterinarie, per un importo  superiore a 129,11 euro, con un limite max di 387,34 euro
  • interessi per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 4.000,00 euro   
  • interessi per mutui ipotecari per l’acquisto di altri immobili stipulati prima del 1993, per un importo non superiore a 2.065,83 euro
  • interessi per mutui contratti dopo il 1997 per recupero edilizio, per un importo non superiore a 2.582,28 euro
  • interessi per mutui ipotecari stipulati per costruire l’abitazione principale, per un importo non superiore a 2.582,28 euro
  • interessi per prestiti o mutui agrari, per un importo che non può essere superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati
  • premi assicurazioni sulla vita e infortuni, per un importo non superiore a 530,00 euro
  • le erogazioni liberali a favore di: partiti politici, onlus, società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, società di cultura “La Biennale di Venezia”, attività culturali ed artistiche, enti operanti nello spettacolo e fondazioni operanti nel settore musicale

Spese di recupero edilizio con detrazione fiscale del 36/50/40/36% (recuperabili in 10 anni)

Per le spese effettuate fino al 25 Giugno 2012 la detrazione fiscale è del 36%, mentre per quelle effettuate dal 26 Giugno 2012 fino al 31 Dicembre 2015  la detrazione fiscale passa al 50%, per le spese effettuate nel 206  la detrazione fiscale scende al 40% e, infine, per quelle effettuate dal 2017 in poi la detrazione fiscale ritorna al 36%. Il limite di spesa riferito a ogni unità immobiliare su cui applicare la percentuale sale a 96.000,00 euro sulle spese effettuate dal 26 Giugno 2012 fino al 31 Dicembre 2015, per poi ritornare a 48.000,00 euro sulle spese effettuate dal 1° Gennaio 2016 in poi. Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:

  • le spese per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 96.000,00/48.000,00 euro per ogni unità immobiliare e recuperabili in 10 anni;
  • le spese, purchè effettuate dal 6 Giugno 2013 al 31 Dicembre 2015, per la sostituzione sia dei mobili che dei grandi elettrodomestici di classe A+ (di classe A per i forni), anche se non legate alle spese per gli interventi di recupero e di ristrutturazione edilizia, fino a un max di 10.000,00 euro per ogni unità immobiliare e recuperabili in 10 anni.

Spese di risparmio energetico con detrazione fiscale del 55/65/50/36% (recuperabili in 10 anni)

Per le spese effettuate fino al 5 Giugno 2013 la detrazione fiscale è del 55%, mentre per quelle effettuate dal 6 Giugno al 31 Dicembre 2015 la detrazione fiscale passa al 65%, per quelle effettuate nel 2016 la detrazione fiscale scende al 50% e, infine, per quelle effettuate dal 2017 in poi la detrazione fiscale ritorna al 36%.

Fra le tipologie di spese detraibili, abbiamo:

  • le spese per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, fino a un max di 181.818,18 euro per ogni unità immobiliare;
  • le spese per l’installazione di pannelli solari, fino a un max di 109.090,91 euro per ogni unità immobiliare;
  • le spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione, fino a un max di 54.545,45 euro per ogni unità immobiliare, compresi anche quelli cd. -a pompa di calore-.

Detrazioni per i canoni di locazione

(Dal 1° Gennaio 2013, la detrazione forfetaria per i canoni di locazione è scesa dal 15% al 5%)

  • detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale
  • detrazione per i giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione per l’abitazione principale
  • detrazione per i lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro

Detrazioni sull’acquisto di un immobile per il cd. -riaffitto-

  • Dal 1° Gen. 2014 al 31 Dic. 2017, di un immobile ancora invenduto, alla data di entrata in vigore della L. 164/2014 (11 Nov.  2014), direttamente dall’impresa costruttrice o che ha eseguito i lavori
  • Di un immobile ancora da ristrutturare (ma senza il limite temporale 2014-2017)
  • Del 20% della spesa sostenuta per costruire l’immobile abitativo sul proprio terreno, con un tetto max di E. 300 mila.

Per usufruire di questo nuovo onere deducibile, l’acquirente dell’immobile dovrà essere una persona fisica non esercente alcuna attività commerciale, l’immobile acquistato entro sei mesi dovrà essere concesso in locazione, a canone cd. -concordato- o di -housing sociale-, per gli otto anni successivi all’acquisto, l’acquirente non dovrà essere parente di primo grado dell’inquilino, la classe energetica dell’immobile acquistato dovrà essere A o B, la categoria catastale dell’immobile acquistato dovrà essere A (escl. le catt. A/1, A/8 e A/9) e l’immobile acquistato dovrà trovarsi in una zona non agricola.

Viareggio, 9/4/2015.