La L. 124/2017 (commi da 125 a 129) richiede la pubblicazione, sul proprio sito aziendale, entro il 30 giugno di ogni anno, dell’elenco completo e dettagliato degli aiuti e contributi pubblici ricevuti nell’esercizio dell’attività di impresa nel corso dell’anno precedente.
I soggetti che non hanno un proprio sito internet devono provvedere alla pubblicazione sul sito internet delle associazioni di categoria alle quali aderiscono.
Soggetti obbligati sono tutti coloro iscritti nel Registro imprese e in particolare:
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- società di Capitali (Spa, Srl, Sapa);
- società di persone (Snc, Sas);
- ditte individuali esercenti attività di impresa (a prescindere dal regime contabile ed inclusi i soggetti in contabilità ordinaria, semplificata, regime dei minimi, regime forfettario);
- società cooperative (incluse le cooperative sociali).
Sono esclusi i liberi professionisti.
Sono oggetto di pubblicazione tutti gli aiuti di Stato, se di importo complessivo superiore a 10.000 euro.
L’importo è su base annua e deve essere conteggiato secondo il criterio di cassa.
Aiuti da pubblicizzare: sovvenzioni; sussidi; contributi; vantaggi.
Tra questi sono da pubblicare i contributi percepiti da Comuni, da Camera di Commercio e dalla Regione Toscana erogati da Sviluppo Toscana.
Non sono soggetti all’obbligo di pubblicazione
- i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.
- i “Contributi a fondo perduto COVID” erogati da Inps ed Agenzia dell’Entrate percepiti dalle imprese a fronte dell’emergenza sanitaria.
A partire dal 1 gennaio 2020 la norma prevede, a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione:
- la sanzione amministrativa pecuniaria pari all’1% degli importi ricevuti, con un importo minimo di 2.000€;
- la sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.
Qualora il trasgressore non proceda alla pubblicazione ed al pagamento della sanzione pecuniaria entro novanta giorni dalla contestazione, scatterà inoltre la sanzione aggiuntiva che consiste nella restituzione integrale dei contributi e degli aiuti ricevuti.