I finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di euro 25.000 per ciascun beneficiario. Il limite può essere aumentato di euro 10.000, qualora il contratto di finanziamento preveda l’erogazione frazionata subordinando i versamenti successivi al verificarsi delle seguenti condizioni:

  1. il pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse;
  2. lo sviluppo del progetto finanziato, attestato dal raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto e verificati dall’operatore di microcredito.

L’operatore di microcredito può concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo, non superi il limite di 25.000 euro o di 35.000 euro.

Il rimborso dei finanziamenti e’ regolato sulla base di un piano con rate aventi cadenza al massimo trimestrale. La data di inizio del pagamento delle rate può essere posposta per giustificate ragioni connesse con le caratteristiche del progetto finanziato. La durata massima del finanziamento non può essere superiore a sette anni, ad eccezione dei finanziamenti concessi per le finalità di cui al punto d) del seguente paragrafo, per i quali la durata e’ coerente con il piano di formazione finanziato e in ogni caso non superiore a dieci anni. Il finanziamento sarà restituito, alle scadenze previste con applicazione di un tasso massimo pari a quello rilevato per la categoria di operazioni risultante dall’ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,8. Attualmente il tasso non può essere superiore al 8,47%.