La Legge di bilancio 2021 n. 178-2020 ha introdotto un’interessante novità per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indetermianto per i giovani under 36; e adesso, dopo l’autorizzazione da parte della Commissione Europea, l’INPS ha reso note le istruzioni operative per consentire ai datori di lavoro di usufruire di questa agevolazione contributiva.
Andiamo di seguito ad analizzare gli aspetti salienti della norma e le procedure da seguire.
A chi si applica? L’agevolazione si applica a tutti i datori lavoro, anche se non svolgono attività imprenditoriale ex articolo 2082 c.c. (professionisti, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato) con esclusione dei datori di lavoro domestico e per tutte quelle imprese operanti nel settore finanziario che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K”.
A quanto ammonta l’esonero contributivo? L’esonero contributivo è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL per 36 mesi nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui (500 euro al mese da riparametrare anche ai giorni).
Quali sono le caratteristiche del lavoratore che viene assunto con questa nuova direttiva? Il soggetto interessato non deve aver compiuto i 36 anni di età (35 anni e 364 giorni) e che non deve essere stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro in tutta la sua vita lavorativa anche in somministrazione. Non sono invece ostative eventuali assunzioni a tempo indeterminato derivanti da contratto intermittente, rapporto di apprendistato che si è risolto prima della qualificazione, il rapporto di lavoro domestico ed il rapporto di tirocinio. Anche il datore di lavoro deve rispettare una serie di requisiti quali: l’essere in regola con l’assolvimento degli obblighi contributivi, il non aver compiuto violazioni di norme per la tutela delle condizioni di lavoro, l’applicazione del trattamento economico indicato dal CCNL di riferimento ed infine il rispetto degli accordi dei contratti collettivi siano essi territoriali o aziendali.
N.B: E’ giusto ricordare che tale agevolazione non è cumulabile con altre, in presenza di altri benefici riscossi, il datore di lavoro deve procedere alla restituzione degli stessi per poter usufruire dell’esonero previsto dalla legge n. 178/2020.
Possono usufruire dell’agevolazione i datori di lavoro privati che non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti e che non procedano nei 9 mesi successivi, a licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo di lavoratori inquadrati con medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
Quali sono le modalità di recupero del bonus contributivo? Il recupero degli arretrati con riferimento ai mesi pregressi, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021. E’ necessario valorizzare nell’elemento “CodiceCausale” il valore “GI36”; nell’elemento “IdentMotivoUtilizzoCausale” la data di assunzione a tempo indeterminato o la data di trasformazione.
N.B: la valorizzazione dell’elemento “AnnoMeseRif”, con riferimento ai mesi pregressi (dal mese di gennaio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza dei mesi di settembre, ottobre e novembre 2021.
I datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica dovranno compilare l’elemento “RecuperoSgravi” di “GestPensionistica”, ossia l’elemento:
- “AnnoRif” ovvero ‘anno oggetto dell’esonero
- “MeseRif” per il mese oggetto dell’esonero
- “CodiceRecupero” indicando il valore “19”
- “Importo indicando l’importo del contributo oggetto dello sgravio