I contribuenti che hanno effettuato o detengono investimenti finanziari all’estero sono tenuti a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per il monitoraggio predisposto dall’Agenzia Entrate nonché per il calcolo ed il versamento dell’IVAFE (l’imposta dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia).

Abbiamo predisposto una lettera informativa per riepilogare quali sono gli obblighi del contribuente e i controlli in corso da parte dell’amministrazione finanziaria.

I contribuenti che hanno effettuato o detengono investimenti finanziari all’estero sono tenuti a compilare il quadro RW della dichiarazione dei redditi per il monitoraggio predisposto dall’Agenzia Entrate nonché per il calcolo ed il versamento dell’IVAFE (l’imposta dovuta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti in Italia).

Cosa deve essere dichiarato

Vanno dichiarati il valore a inizio e fine anno degli investimenti esteri dei quali si è titolari o contitolari, con indicazione dello Stato in cui sono detenuti, nonché la quota e la durata di possesso in giorni e la tipologia.

Tra gli investimenti che vanno dichiarati sono inclusi, a titolo esemplificativo:

  • conti correnti e libretti di risparmio
  • partecipazioni
  • finanziamenti erogati a società estere
  • altri strumenti finanziari (es. obbligazioni, diritti di opzione), compresi i dossier titoli detenuti presso banche estere
  • criptovalute

Per i conti correnti e libretti di risparmio in sostituzione del valore finale va indicata la giacenza media e l’obbligo di compilazione si estende anche ai delegati al prelievo (anche tramite carta di credito). Se detenuti in Paesi a regime fiscale agevolato, va indicato anche il saldo massimo raggiunto nel corso del periodo d’imposta.

Sanzioni previste

Per le violazioni relative all’omessa o infedele presentazione del quadro RW è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra il 3% e il 15% calcolata sull’ammontare di ogni singolo importo non dichiarato. Le sanzioni sono raddoppiate, nella misura dal 6% al 30% degli importi non monitorati, qualora le violazioni dovessero riguardare beni, attività o investimenti detenuti in Paesi a regime fiscale agevolato.

La sanzione è rapportata all’intero valore non dichiarato dalle attività finanziarie, anche se le stesse sono detenute in comunione o cointestate.

L’omessa o l’irregolare determinazione dell’IVAFE nel quadro RW comporta invece l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 90% al 180% della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato.

Infine, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.L. 78/09, se i conti o le altre attività finanziarie non dichiarati nel quadro RW sono detenuti in Stati o territori inclusi nell’elenco dei paesi black list, di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999 e all’art. 47-bis del TUIR, tali attività “si presumono costituite, salva prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione” e la sanzione per infedele dichiarazione dei redditi è in tal caso raddoppiata.

Le lettere di compliance in arrivo

Con un provvedimento di febbraio 2022[1] l’Agenzia Entrate ha pubblicato le modalità attuative per l’invio ai contribuenti delle lettere di compliance relative alle attività patrimoniali e finanziarie estere non dichiarate o non dichiarate correttamente, riferite al periodo di imposta 2018 e successivi, sia per gli obblighi relativi al monitoraggio fiscale, sia per quelli relativi ai redditi di fonte estera.

Come da prassi le lettere di compliance che stanno arrivando in queste settimane, invitano il contribuente a sanare spontaneamente le eventuali irregolarità dichiarative con la possibilità di ridurre sensibilmente le sanzioni previste.

Le informazioni utilizzate dall’Agenzia per la predisposizione delle lettere provengono essenzialmente dallo scambio di informazioni finanziarie previsto per gli Stati UE dall’art. 8, co. 3-bis della Direttiva n. 2011/16/UE, modificata dalla Direttiva n. 2014/107/UE, e per gli altri Paesi OCSE dal Common Reporting Standard (CRS).

Lo scambio automatico di informazioni relativo ai rapporti di natura finanziaria detenuti all’estero implementato negli ultimi anni consente infatti oggi all’Amministrazione finanziaria di disporre di moltissime informazioni, compresa la titolarità di conti finanziari e il loro ammontare.

Sebbene le lettere di compliance non forniscano direttamente dati rilevanti, limitandosi ad indicare al contribuente la non compliance rispetto ai dati a disposizione dell’Agenzia, è sufficiente accedere all’apposita sezione “l’Agenzia scrive” all’interno del cassetto fiscale del contribuente, per prelevare il documento con i dati in dettaglio.

La lettera di compliance indica sempre le modalità:

  • per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso e beneficiando così della riduzione delle sanzioni;
  • o qualora le anomalie evidenziate fossero dovute a inesattezze nelle informazioni pervenute, per fornire chiarimenti e documenti utili a chiarire l’anomalia segnalata, rivolgendosi alla Direzione Provinciale competente.

Attenzione: le lettere di compliance non vanno confuse con inviti o questionari ex articolo 32 DPR n. 600/1973 che rappresentano invece l’inizio di una vera e propria attività istruttoria.

Il nostro Studio è sempre a disposizione per valutare gli obblighi dichiarativi nonché per esaminare lettere o inviti eventualmente ricevuto dall’Agenzia Entrate.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.