Definizione

Con la Legge 186/2014, in vigore dal 1° gennaio 2015, è stato introdotto nel Codice Penale l’articolo 648 ter che disciplina la fattispecie dell’autoriciclaggio.
In particolare, viene sanzionato il comportamento di chi abbia commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, provvedendo successivamente alla sostituzione, trasferimento, impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, del denaro, beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa.
Rispetto al riciclaggio ove la persona utilizza proventi illeciti consapevole della provenienza delittosa, ma estranea al reato “fonte”, l’autoriciclaggio punisce chi commette la condotta delittuosa e successivamente utilizza i proventi illeciti.

Pena

La pena prevista è la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro. La pena è dimezzata se il denaro, i beni, o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito a sua volta con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Prescrizione

Prescrizione lunga per l’autoriciclaggio: 8 anni.
Il termine inizia a decorrere da quando si reimpiega il denaro o si pongono in essere le altre condotte descritte dall’art. 648 ter.
Pertanto, se vi è stato il reato di evasione commesso negli anni novanta, ma il denaro frutto di evasione venisse reimpiegato nel 2014, il reato di autoriciclaggio si intende non prescritto.

Autoriciclaggio e evasione

Molto spesso con la semplice condotta illecita integrante il reato di evasione, di fatto, si potrebbe consumare anche l’autoriciclaggio.
E infatti i proventi derivanti da evasione fiscale vengono normalmente trasferiti o impiegati in attività economica, finanziaria, imprenditoriale o speculativa integrando le condizioni di configurazione del nuovo delitto. Per evitare l’integrazione del nuovo delitto, dovrebbe secondo quanto disposto dall’art. 648 comma 1 c.p., custodire o impiegare i proventi in modo del tutto trasparente e tale circostanza si verifica difficilmente atteso che già il versamento di essi su un conto, secondo la Corte di Cassazione rappresenta un ostacolo all’identificazione.

La copertura

Il reato di autoriciclaggio non può essere perseguito se vi è stata adesione alla voluntary. A mero titolo esemplificativo, un professionista che ha versato sul conto corrente del coniuge somme derivanti da evasione fiscale (dichiarazione infedele) per reimpiegare il denaro in altre attività, e nel 2015 ha presentato domanda per l’adesione alla collaborazione volontaria, decidendo così di integrare i propri redditi, non può essere perseguito.